XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2780
Decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2002.
Misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea
e protezione ad alcuni palestinesi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione
europea;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni che consentano all'Italia di fornire un
determinante contributo ai fini della soluzione della grave
crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e
della basilica della Natività di Bethlemme, intervenendo con
speciali ed eccezionali norme;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in
attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea,
l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle
condizioni previste dal presente decreto e per un periodo
massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti
accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista
dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base
alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il
Governo israeliano.
2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il
tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o
di altra Autorità delegata:
a) il loro nome e cognome;
b) l'indicazione della loro nazionalità;
c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente
in Italia per una permanenza temporanea;
d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza
di cui all'articolo 2.
Articolo 2.
1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso
strutture appositamente individuate.
2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata
della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della
sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire
pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed
internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti,
gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il
territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per
ritornarvi.
4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui
al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione
delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica
sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti,
fino all'espulsione immediata.
Articolo 3.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
decreto, valutati in 600.000 euro, si provvede per l'anno 2002
mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le
spese impreviste dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82.
Articolo 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, e ad
interim, Ministro degli affari esteri.
Scajola, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.