XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2779




        Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge raccoglie parte del lavoro svolto dalla Commissione per la ricognizione ed il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata, istituita nell'ottobre del 1999 presso il Gabinetto del Ministro della giustizia, e presieduta dal professor Giovanni Fiandaca. In particolare, l'articolato che si propone comprende modifiche agli articoli 416-bis (Associazione di tipo mafioso) e 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale; la modifica dell'articolo 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa"; introduce due nuove figure di misure di prevenzione personale, rispettivamente quella del "controllo giudiziario delle persone" e quella della "interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società".
        Ci determina alla presentazione della proposta la necessità di dotare il sistema di contrasto alla criminalità organizzata (non esclusivamente di stampo mafioso) di strumenti più moderni ed efficaci, in quanto registrati sui mutamenti, anche organizzativi, delle associazioni criminali, e, in particolare, sulla loro tendenza ad insediarsi nel sistema economico e finanziario, dove, forti dell'accumulazione di capitale di provenienza illecita, costituiscono grave fonte di rischio criminale e di radicale compromissione della sicurezza dei cittadini e dello sviluppo dei territori.
        E' nostra convinzione che il contrasto - e non la convivenza - della forza del capitale derivante da accumulazione criminale mafiosa, o comunque riconducibile a forme di criminalità organizzata, sia la precondizione per il fisiologico funzionamento della libera economia di mercato e per lo sviluppo del Paese, specie nelle aree dove più forte è l'insediamento del crimine organizzato.
        Se questo vale per le riforme proposte in materia di misure di prevenzione, ivi compresa la riforma dell'articolo 12-sexies citato, l'esigenza di apportare modifiche agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nasce da altre ragioni. Dare seguito, da una parte, e con riguardo al primo dei reati oggetto dei menzionati articoli, alle indicazioni contenute nella deliberazione di azione comune adottata dal Consiglio d'Europa il 21 dicembre 1998; dall'altra, e con riguardo alle ipotesi di cui al citato articolo 416-ter, superare l'irragionevole limitazione dell'ambito di applicazione della norma evidenziata sin dai primi commenti all'introduzione del reato di scambio elettorale politico-mafioso.
        C'è poi una ragione di carattere generale che ci determina a presentare e sostenere questa proposta di legge, e che risiede nella volontà di non lasciar disperdere un lavoro prezioso per la qualità degli apporti scientifici e professionali che hanno concorso alla stesura della relazione e degli articoli, lavoro necessario per una più efficace disciplina delle materie affrontate e per un più incisivo contrasto alle diverse forme di criminalità organizzata.
        E' in ragione del riconoscimento dovuto al lavoro della Commissione Fiandaca che la relazione sulle singole parti dell'articolato farà espresso riferimento a quanto contenuto nel testo elaborato dalla Commissione medesima.


1. Integrazione dell'articolo 416-bis del codice penale.

        Recependo le indicazioni dell'azione comune adottata dal Consiglio d'Europa il 21 dicembre 1998 (articolo 4), e in particolare la sollecitazione rivolta agli Stati europei a predisporre strumenti repressivi idonei a perseguire le organizzazioni criminali a prescindere dal luogo in cui queste hanno sede ovvero svolgono le loro attività illecite, la Commissione suggerisce di integrare l'articolo 416-bis. La proposta prevede che, nel rispetto del dettato dell'azione comune, la competenza della autorità giudiziaria italiana con riferimento all'applicazione dell'articolo 416-bis del codice penale si estenda alle organizzazioni criminali operanti all'estero, purché esse svolgano o abbiano svolto in parte le loro attività sul territorio nazionale. Ciò, aderendo allo spirito dell'azione comune, ma insieme allo scopo di evitare un ampliamento della sfera di competenza dell'autorità giudiziaria italiana che potrebbe risultare eccessivo per la mancanza di un eventuale interesse a punire, e tenuto conto della obbligatorietà, per il nostro ordinamento, dell'azione penale.


2. Integrazione dell'articolo 416-ter del codice penale.

        Sin dai primi commenti della nuova figura del reato di scambio elettorale politico-mafioso previsto dall'articolo 416-ter del codice penale, si è osservato che la relativa formulazione testuale circoscrive irragionevolmente all'erogazione di denaro la controprestazione che chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia effettua a vantaggio di quest'ultima: tenuto conto della realtà criminologica, e in particolare del fatto che solitamente il politico appoggiato ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori diversi dal denaro (ad esempio, appalti, posti di lavoro, eccetera), sembra opportuno estendere l'oggetto della controprestazione ad "altra utilità".
        Si risolve negativamente la possibilità di estendere la rilevanza penale della condotta anche ai casi in cui la controprestazione consista nella semplice promessa di danaro o di altra utilità, essendo i contesti politico-mafiosi caratterizzati da un elevato tasso di equivocità sul piano dell'interazione comunicativa.


3. Modifica integrativa dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992.

        Si è ritenuto, in una prospettiva di revisione integrativa della disciplina dell'articolo 12-sexies, di: allargare l'area dei delitti ai quali è legata la possibilità di confisca; estendere ai casi in cui vi sia già stata sentenza di condanna anche se irrevocabile, il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui l'imputato o il condannato risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fin delle imposte sui redditi o alla propria attività economica; prevederne la confisca, se il condannato non possa giustificarne la legittima provenienza, anche successivamente alla sentenza di condanna.
        Sono stati a tale fine affrontati i problemi connessi:

            1) all'ampliamento dei delitti la cui commissione costituisce presupposto per la successiva confisca;

            2) alla individuazione del giudice competente a disporre sequestro e confisca;

            3) alla procedura da seguire;

            4) alla esigenza, in caso di sentenza di condanna irrevocabile, di porre un termine entro il quale chiedere il sequestro;

            5) al sistema delle impugnazioni;

            6) alle esigenza di salvaguardare i diritti dei lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a sequestro e confisca.

        E così, alla stregua del testo dell'articolo 3:

            1) si è inserita, tra i reati-presupposto, l'intera categoria di quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (e non soltanto, come attualmente, i delitti di associazione di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti): siffatta soluzione consente, peraltro, un tempestivo ed automatico adeguamento della disciplina, senza necessità di ulteriore specifico intervento ad eventuali successive valutazioni del legislatore favorevoli ad inserire nel testo del citato articolo 51 comma 3-bis, nuovi delitti "di mafia";

            2) si è mantenuto il richiamo all'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, come norma procedurale di riferimento per il sequestro, ma espressamente prevedendo la possibilità di sequestro se il valore del denaro, dei beni o delle altre utilità sia sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all'attività economica svolta (l'attuale formulazione dell'articolo 12-sexies prevede, invece, la sproporzione con il reddito o con l'attività economica soltanto tra i requisiti della confisca);

            3) si è previsto che il sequestro possa essere disposto nel corso delle indagini preliminari, dal giudice per le indagini preliminari; nella fase del giudizio e fino alla sentenza di appello, dal giudice competente per il giudizio; dopo la sentenza di appello ed in tutti i casi di sentenza irrevocabile, dal giudice dell'esecuzione. Ed analogamente nei casi di condanna, che la confisca sia disposta dal giudice che pronuncia la sentenza di primo grado o quella di appello e, dopo la sentenza di appello ed in tutti i casi di sentenza irrevocabile, dal giudice dell'esecuzione;
            4) si è individuato un termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, decorso il quale il sequestro non può più essere richiesto;

            5) si è prevista l'applicabilità del sistema delle impugnazioni di cui agli articoli 322 e 322-bis del codice di procedura penale (riesame ed appello anche nel merito) sia nel caso di sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari, sia in tutti gli altri casi di sequestro disposto dal giudice competente per la decisione del merito o dal giudice dell'esecuzione; tale soluzione è stata preferita per evitare disparità nel controllo di merito a seconda del momento in cui intervenga il sequestro.
        Invece, considerato che il sequestro costituisce in ogni caso un presupposto indispensabile, e considerato altresì il menzionato sistema di impugnazioni nel merito in tutte le ipotesi di sequestro in cui esso può essere applicato, avverso il provvedimento di confisca pronunciato successivamente alla sentenza di appello o a quella irrevocabile si è ritenuto sufficiente il ricorso per cassazione; negli altri casi, la decisione, pronunciata con la sentenza di primo grado o di appello, è soggetta al mezzo di impugnazione previsto avverso la sentenza stessa. All'ultimo comma è stata espressamente prevista la salvaguardia dei diritti dei lavoratori dipendenti dell'impresa sequestrata e confiscata.


4. Introduzione delle misure di controllo giudiziario delle persone e interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società.

        Si tratta di un intervento riformatore calibrato sulla fisionomia economico-imprenditoriale, ormai da tempo emergente, dell'attività mafiosa, la cui operatività si riferisce esclusivamente ai pericolosi mafiosi ed alle persone ad essi assimilabili.
        All'articolo 4 è prevista una serie di prescrizioni tra cui spiccano, per la loro novità, quelle "a contenuto economico". Accanto ai divieti "tradizionali", è così previsto l'obbligo di fornire un resoconto (tra l'altro) dei rapporti professionali intrattenuti, nonché delle operazioni commerciali ed economiche compiute, quando esse abbiano un valore superiore alla soglia fissata dal giudice. Per completare la disciplina, garantendone la massima incisività, si è pensato inoltre di affiancare a queste forme di "cooperazione attiva" una "cooperazione passiva"; è pertanto prevista la soggezione ad attività di indagine da parte della polizia giudiziaria (in tutte le sue articolazioni; è ovvio peraltro, che quella massimamente indicata per professionalità specifica è la polizia tributaria la quale, per questa ragione, riceve nel testo espressa menzione).
        L'autorità di polizia infatti potrà, su autorizzazione del tribunale, accedere presso uffici pubblici, società commerciali, banche e intermediari mobiliari, per effettuare pertinenti riscontri e acquisire la relativa documentazione.
        L'articolo 5 prevede, nei confronti degli indiziati mafiosi, la più gravosa "interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società", che peraltro presuppone lo svolgimento in atto di tali funzioni. Si tratta dunque di previsione mirata a colpire ben determinate tipologie comportamentali al fine di "immunizzare" il contesto economico dalla presenza (sospetta) mafiosa. E' bene ricordare che già oggi l'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 prevede in modo frammentato ed esponendosi a rischio di lacune, meccanismi di decadenza e di interdizione dallo svolgimento di attività economiche, sia pure con riguardo ai soggetti cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione.
        Sulla scorta del complesso delle considerazioni sopra svolte, si consegna questo testo all'attenzione dei colleghi ed al confronto anche pubblico con studiosi e operatori al fine della sua più rapida approvazione.




Frontespizio Testo articoli