XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2779
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 416-bis
del codice penale).
1. All'articolo 416-bis del codice penale, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì alle organizzazioni criminali operanti all'estero,
purché svolgano od abbiano svolto in parte la loro attività
sul territorio nazionale".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 416-ter
del codice penale).
1. All'articolo 416-ter del codice penale, dopo
le parole: "in cambio dell'erogazione di denaro", sono
aggiunte le seguenti: "o di altra utilità".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n.
306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
356 del 1992).
1. L'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:
"Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Quando si procede per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura
penale o dagli articoli 629, 644, 648, esclusa la fattispecie
del secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice
penale, nonché dall'articolo 12-quinques, comma 1 del
presente decreto, ovvero per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309, o nei casi in cui vi sia stata sentenza, anche non
irrevocabile, di condanna o di applicazione della pena a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno di
tali delitti, è disposto il sequestro del denaro, dei beni o
delle altre utilità di cui la persona sottoposta alle
indagini, l'imputato o il condannato, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in misura sproporzionata al
proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o
alla propria attività economica.
2. Il sequestro è disposto a norma dell'articolo
321, comma 2, del codice di procedura penale. Nel corso delle
indagini preliminari e fino all'emissione del decreto che
dispone il giudizio provvede il giudice per le indagini
preliminari; nella fase del giudizio e fino alla sentenza di
appello provvede il giudice competente per il giudizio; dopo
la sentenza di appello ed in tutti i casi di sentenza
irrevocabile il sequestro è disposto dal giudice indicato
nell'articolo 665 del codice di procedura penale. Nei casi di
sentenza irrevocabile il sequestro è richiesto entro cinque
anni dalla data di irrevocabilità. Il pubblico ministero con
la richiesta trasmette al giudice competente l'esito degli
accertamenti patrimoniali.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 322 e 322-bis del codice di
procedura penale.
4. Nei casi di condanna per taluno dei delitti di
cui al comma 1 il giudice, con la sentenza di primo grado o
quella di appello, dispone la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilità sequestrati a norma del medesimo comma 1
di cui il condannato non può giustificare la legittima
provenienza. Dopo la sentenza di appello ed in tutti i casi di
sentenza irrevocabile la confisca è disposta dal giudice
indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
5. Avverso la decisione sulla confisca pronunciata
successivamente alla sentenza di appello o a quella
irrevocabile può essere proposto ricorso per cassazione da
parte del pubblico ministero e dell'interessato. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, ma il ricorso sospende
l'esecuzione.
6. Negli altri casi, la decisione sulla confisca è
soggetta ai mezzi di impugnazione previsti per la sentenza con
la quale si è provveduto in ordine ad essa, che ne sospendono
l'esecuzione.
7. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro
preventivo e quelle contenute nel decreto-legge 14 giugno
1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1989, n. 282. Il giudice, con l'ordinanza con la quale
dispone il sequestro o la confisca, nomina un amministratore
con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione
e all'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati. Non
possono comunque essere pregiudicati i diritti dei lavoratori
dipendenti dell'impresa sottoposta a sequestro o confisca.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309".
Art. 4.
(Controllo giudiziario delle persone).
1. Dopo l'articolo 3-quinquies della legge 31 maggio
1965, n. 575, è inserito il seguente:
"Art. 3-sexies. 1. - Con il provvedimento che
dispone il controllo giudiziario il tribunale prescrive ai
soggetti di cui all'articolo 3-quinques:
a) di fissare la propria dimora, di darne
tempestiva comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza e
di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità
medesima;
b) di fornire all'autorità di polizia delegata al
controllo un resoconto settimanale delle persone frequentate,
dei rapporti professionali intrattenuti e delle operazioni
bancarie, finanziarie e patrimoniali compiute, di valore
superiore alla soglia fissata dal tribunale. Il tribunale può
autorizzare l'autorità di polizia ad accedere presso uffici
pubblici, società commerciali, banche ed intermediari
mobiliari per effettuare i pertinenti riscontri ed acquisire
la relativa documentazione. Per lo svolgimento di tale
attività, il tribunale può delegare la polizia tributaria.
2. Per adeguare la misura alle particolarità del caso
concreto e al grado di pericolosità del soggetto, il tribunale
può altresì imporre:
a) l'obbligo di non rincasare la sera oltre una
certa ora e di non uscire la mattina prima di una certa ora
senza comprovata necessità e, comunque, senza averne dato
tempestivo avviso all'autorità locale di pubblica
sicurezza;
b) l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza
o di dimora abituale.
3. La durata della misura di prevenzione non può
essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
4. L'esecuzione dette misure è sospesa per il tempo
durante il quale la persona è detenuta in carcere".
Art. 5.
(Interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e
controllo di società).
1. Dopo l'articolo 3-sexies della legge 31 maggio
1965, n. 575, introdotto dall'articolo 4 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 3-septies. 1. - Il tribunale dispone con
ordinanza motivata la interdizione temporanea dalle funzioni
di amministrazione e controllo di società nei confronti degli
amministratori, direttori generali, sindaci, revisori
contabili e liquidatori che si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 1.
2. L'interdizione non può avere durata inferiore a
due anni né superiore a cinque".