XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2779




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 416-bis
del codice penale).

        1. All'articolo 416-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle organizzazioni criminali operanti all'estero, purché svolgano od abbiano svolto in parte la loro attività sul territorio nazionale".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 416-ter
del codice penale).

        1. All'articolo 416-ter del codice penale, dopo le parole: "in cambio dell'erogazione di denaro", sono aggiunte le seguenti: "o di altra utilità".


Art. 3.

(Modifica dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n.
306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
356 del 1992).

        1. L'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:

        "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale o dagli articoli 629, 644, 648, esclusa la fattispecie del secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinques, comma 1 del presente decreto, ovvero per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o nei casi in cui vi sia stata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno di tali delitti, è disposto il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in misura sproporzionata al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica.
            2. Il sequestro è disposto a norma dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale. Nel corso delle indagini preliminari e fino all'emissione del decreto che dispone il giudizio provvede il giudice per le indagini preliminari; nella fase del giudizio e fino alla sentenza di appello provvede il giudice competente per il giudizio; dopo la sentenza di appello ed in tutti i casi di sentenza irrevocabile il sequestro è disposto dal giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. Nei casi di sentenza irrevocabile il sequestro è richiesto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità. Il pubblico ministero con la richiesta trasmette al giudice competente l'esito degli accertamenti patrimoniali.
            3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 322 e 322-bis del codice di procedura penale.
            4. Nei casi di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 il giudice, con la sentenza di primo grado o quella di appello, dispone la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità sequestrati a norma del medesimo comma 1 di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza. Dopo la sentenza di appello ed in tutti i casi di sentenza irrevocabile la confisca è disposta dal giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
            5. Avverso la decisione sulla confisca pronunciata successivamente alla sentenza di appello o a quella irrevocabile può essere proposto ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'interessato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, ma il ricorso sospende l'esecuzione.
            6. Negli altri casi, la decisione sulla confisca è soggetta ai mezzi di impugnazione previsti per la sentenza con la quale si è provveduto in ordine ad essa, che ne sospendono l'esecuzione.
            7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo e quelle contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con l'ordinanza con la quale dispone il sequestro o la confisca, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati. Non possono comunque essere pregiudicati i diritti dei lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a sequestro o confisca. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309".


Art. 4.

(Controllo giudiziario delle persone).


        1. Dopo l'articolo 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è inserito il seguente:

        "Art. 3-sexies. 1. - Con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario il tribunale prescrive ai soggetti di cui all'articolo 3-quinques:

            a) di fissare la propria dimora, di darne tempestiva comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima;

            b) di fornire all'autorità di polizia delegata al controllo un resoconto settimanale delle persone frequentate, dei rapporti professionali intrattenuti e delle operazioni bancarie, finanziarie e patrimoniali compiute, di valore superiore alla soglia fissata dal tribunale. Il tribunale può autorizzare l'autorità di polizia ad accedere presso uffici pubblici, società commerciali, banche ed intermediari mobiliari per effettuare i pertinenti riscontri ed acquisire la relativa documentazione. Per lo svolgimento di tale attività, il tribunale può delegare la polizia tributaria.

        2. Per adeguare la misura alle particolarità del caso concreto e al grado di pericolosità del soggetto, il tribunale può altresì imporre:

            a) l'obbligo di non rincasare la sera oltre una certa ora e di non uscire la mattina prima di una certa ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne dato tempestivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza;

            b) l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

            3. La durata della misura di prevenzione non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
            4. L'esecuzione dette misure è sospesa per il tempo durante il quale la persona è detenuta in carcere".


Art. 5.

(Interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e
controllo di società).

        1. Dopo l'articolo 3-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 3-septies. 1. - Il tribunale dispone con ordinanza motivata la interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società nei confronti degli amministratori, direttori generali, sindaci, revisori contabili e liquidatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1.
            2. L'interdizione non può avere durata inferiore a due anni né superiore a cinque".



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