XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2778
Onorevoli Colleghi! - La crescente competitività dei
mercati pone le piccole imprese di fronte al problema di
ricercare forme alternative di risorse finanziarie e umane che
soddisfino la duplice esigenza dell'efficienza e della
economicità.
Tale problematica risulta particolarmente pressante per le
piccole imprese, cosiddette "microimprese", quelle imprese
artigiane e agricole, cioè, che hanno un numero di dipendenti
non superiore a dieci. Una possibile soluzione per consentire
alle imprese suddette di mantenere un certo standard di
competitività, se non di espandere la propria attività
produttiva, può essere rappresentata dal contratto di
associazione in partecipazione. Si tratta di una forma
contrattuale definita dall'articolo 2549 del codice civile
secondo la quale "l'associante attribuisce all'associato una
partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più
affari verso il corrispettivo di un determinato apporto".
La caratteristica principale di tale forma contrattuale è
che l'apporto di capitale o di lavoro, fornito dall'associato,
non comporta ingerenza nella gestione dell'impresa.
L'associato non diventerà mai "imprenditore" pur partecipando
alla ripartizione degli utili. Secondo la sentenza della Corte
di cassazione n. 6466 del 2 luglio 1998, tale tipo di
contratto configura sostanzialmente una collaborazione
economica con l'associante, funzionale al raggiungimento di un
obiettivo comune.
Ai nostri fini quello che è opportuno rilevare è che
questo tipo di contratto può risultare utile sia nel caso in
cui i limiti ad una espansione dell'impresa siano costituiti
da una carenza di risorse finanziarie, fornendo una forma di
finanziamento aggiuntiva, sia nel caso in cui l'apporto sia
costituito da lavoro, utile nel caso in cui oltre all'esigenza
finanziaria, per le caratteristica dell'attività svolta, sia
necessaria un certo tipo di collaborazione.
La presente proposta di legge intende disciplinare la
partecipazione agli utili dei lavoratori dipendenti delle
piccole imprese. Nell'articolo 1 si prevede la possibilità per
i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e che
abbiano acquisito una anzianità di almeno sei anni presso lo
stesso datore di lavoro, di chiedere la partecipazione agli
utili nelle forme e con le modalità stabilite tra le parti e
nel rispetto della normativa civilistica in materia. Gli
accordi tra le parti potranno anche stabilire le modalità di
liquidazione della quota di partecipazione agli utili. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sarà
stabilita anche l'entità dello sgravio contributivo di cui
potranno usufruire gli imprenditori che corrispondano o
accantonino le somme di denaro in favore dei loro associati.
Sempre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali (articolo 2) verranno stabilite le linee guida per la
corretta utilizzazione del contratto di associazione in
partecipazione; tali linee guida costituiranno elemento
probatorio in caso di contenzioso tra le parti.