XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2778
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nelle imprese artigiane e nelle imprese agricole con un
numero di dipendenti non superiore a dieci, i prestatori di
lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di
anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di
lavoro, possono chiedere di partecipare agli utili
dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle
disposizioni della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, l'entità, le forme e le
modalità della partecipazione agli utili sono determinate
dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei
trattamenti economici e giudiziari maturati dal prestatore di
lavoro. Nell'assegnazione degli utili il datore di lavoro deve
tenere conto della diversa anzianità di servizio dei
lavoratori di cui al comma 1.
3. La quota di partecipazione agli utili può essere
liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso
accordo tra le parti ovvero quale anticipazione della quota di
cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un
importo complessivo preventivamente determinato dalle
parti.
4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai
sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori
che partecipano agli utili, hanno diritto a uno sgravio
contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili
corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la
corretta utilizzazione del contratto di associazione in
partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice
civile al fine di evitare pratiche in frode alla legge e
incentivare la partecipazione agli utili da parte dei
lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1.
2. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al
comma 1 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale
contenzioso tra le parti.