XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2775
Onorevoli Colleghi! - Di recente, il legislatore, nel
quadro di un più ampio intervento riformatore, suggellato
dalla soppressione delle preture e delle procure
circondariali, dall'allargamento della competenza dell'organo
monocratico a scapito di quella del collegio e dall'entrata in
vigore della normativa sul cosiddetto "giudice unico", ha
tentato, con la legge n. 205 del 1999 e con i successivi
decreti legislativi delegati, di sfoltire il novero degli
illeciti penali, al precipuo scopo di consentire all'autorità
giudiziaria di dedicarsi con maggiore celerità ed attenzione
alle fattispecie di più pregnante gravità, realmente
meritevoli di risposta in ambito penale.
Per raggiungere l'obiettivo prefissato, si è utilizzato,
per un verso, lo strumento della delega ai sensi dell'articolo
76 della Costituzione, ritenuto più duttile, oltre che
adeguato all'esigenza di predisporre, nell'ambito dei princìpi
e dei criteri direttivi enunciati, la disciplina di dettaglio,
non rinunciando, nel contempo, ad una concorrente azione
immediata, attuata mediante l'estensione della perseguibilità
a querela di reati già perseguibili d'ufficio (ad esempio il
furto semplice) e la diretta abrogazione di alcune fattispecie
di reato, tra le quali è compreso il delitto di oltraggio ai
sensi dell'articolo 341 del codice penale, che incriminava la
condotta di: "chiunque offende l'onore o il prestigio di un
pubblico ufficiale, in presenza di lui ed a causa delle sue
funzioni" e di "chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al
pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni".
Il legislatore con l'articolo 18 della legge 25 giugno
1999, n. 205, ha abrogato l'articolo 341 del codice penale che
puniva l'oltraggio a pubblico ufficiale ritenendo
ingiustificata la particolare tutela giuridica che per
settanta anni aveva garantito l'onore ed il prestigio dei suoi
più diretti rappresentanti.
Con l'abrogazione del citato articolo 341 l'oltraggio a
pubblico ufficiale non rappresenta più un reato specifico,
ricadendo nella previsione generica d'ingiuria aggravata
(articoli 594 e 61, n. 10, del codice penale) per la quale,
arresto e fermo, non sono consentiti.
Con l'ingiuria aggravata non c'è l'attivazione automatica
della "macchina della giustizia"; la procedibilità non è
d'ufficio, ma a querela di parte, proponibile, secondo le
regole generali, entro tre mesi dal giorno della notizia del
fatto costituente reato.
Appare lampante che l'oltraggio a pubblico ufficiale può
danneggiare in maniera grave l'immagine della pubblica
amministrazione, di fatto completamente spodestata da
qualsiasi forma di tutela, a fronte dell'orientamento negativo
ad esercitare il diritto di querela da parte del soggetto
oltraggiato; ciò oltre a relegare il pubblico ufficiale in una
posizione inferiore a quella di qualunque altro cittadino,
sulla cui legittimità costituzionale sarebbe opportuna una
pronuncia della Suprema Corte, lo delegittima innanzi alla
pubblica comunità certificandone la sua estraneità rispetto ai
fini che lo Stato persegue e demotiva gli operatori che non
comprendono la ratio di tale cambiamento di
atteggiamento legislativo e non si sentono tutelati
nell'operare nelle strade durante l'espletamento del proprio
servizio, mirato esclusivamente all'applicazione delle regole
liberamente sancite dai rappresentanti delle istituzioni ed il
cui mancato rispetto costituisce un grave danno alla pacifica
convivenza.
Esercitare funzioni prioritarie per l'armonica convivenza
civile senza i necessari strumenti giuridici di gestione
rappresenta un danno per tutta la comunità sociale alla quale
deve essere restituita, attraverso una necessaria revisione
normativa, la dignità di coloro che la rappresentano come
garanti dell'ordine e della sicurezza pubblica.