XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2775




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 340-bis. - (Oltraggio a un pubblico ufficiale).- Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
        La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
        La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
        Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone".



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