XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2775
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 340-bis. - (Oltraggio a un pubblico
ufficiale).- Chiunque offende l'onore o il prestigio di un
pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o
nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o
disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue
funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con
violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in
presenza di una o più persone".