XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2771
Onorevoli Colleghi! - La canapa è una pianta coltivata
da secoli per i più svariati impieghi. Principalmente è stata
coltivata sino a quaranta anni fa per produrre corde, tessuti,
combustibile, alimenti, eccetera. In funzione della selezione
adottata dall'uomo si possono indicare le varietà sativa
(da fibra), indica (da droga), giganteum
(coltivata per fibra), ruderalis (selvatica),
eccetera.
Il termine indica è impropriamente indicato in molte
leggi italiane e si riferisce alle varietà selezionate per la
produzione di droga con tetraidrocannabinolo (THC) elevato, ma
in realtà si tratta della medesima specie Cannabis sativa
varietà indica.
I problemi sorgono perché anche la canapa da fibra
(sativa) è costituita da una "popolazione" i cui
componenti per una percentuale variabile tra il 5 e il 30 per
cento circa, possono produrre livelli consistenti di THC (tra
lo 0,5 ed il 3 per cento), specie se la popolazione deriva da
materiale originario di zone meridionali e non è stata
selezionata accuratamente per la produzione di elevato
contenuto di fibra.
Il THC, è il principio attivo che induce effetti
psicotropi (cioè è la droga presente nella canapa). Le piante
di canapa coltivata per fibra producono prevalentemente
cannabidiolo (CBD) il quale non ha alcun effetto di tipo
allucinogeno. Nelle piante da droga si trova prevalentemente
THC. Se si incrocia una pianta da droga con una da fibra le
piante ottenute dal seme ibrido producono sia CBD che THC in
concentrazione circa dimezzata.
Il contenuto di THC è determinato principalmente dal
patrimonio genetico, infatti, esiste un gene per il THC ed uno
per il CBD, altro cannabinoide non psicotropo presente in
prevalenza nelle varietà da fibra, ed il livello di THC è
influenzato dalle condizioni in cui la pianta si sviluppa. Ad
esempio, il THC si alza se la temperatura aumenta, se la
pianta subisce degli stress idrici, cioè carenze di
acqua, se nel terreno ci sono livelli elevati di fosforo,
eccetera.
Con la selezione tradizionale sono state eliminate dalle
varietà italiane la gran parte di piante che producono THC,
però altre varietà europee e le stesse nostre varietà possono
presentare al loro interno qualche individuo che produce THC,
in quanto durante le fasi di riproduzione del seme può
succedere che il polline di varietà da droga possa contaminare
le varietà da fibra. Per questa ragione è indispensabile
adottare un unico metodo di valutazione del THC nella canapa
coltivata da fibra, quello europeo per esempio, che valuti un
campione costituito da più piante in modo da escludere la
possibilità di incappare in esemplari che producono THC.
Ricordiamo che l'Italia deteneva il primato della
produzione di fibra di miglior qualità per impieghi tessili
nel mondo e attorno agli anni venti-trenta era il secondo
produttore dopo la Russia. La superficie coltivata è arrivata
oltre i 100.000 ettari e per decenni si è attestata attorno a
70-80.000 ettari. Le regioni più coinvolte nella produzione
della canapa erano: Emilia-Romagna (2/3 circa delle
superfici), la Campania (produceva la migliore qualità attorno
a Caserta), il Piemonte (per il seme), il Veneto e varie altre
regioni. In Italia le attività di ricerca sulla canapa sono
ripartite nel 1995. La produzione di canapa da fibra è stata
avviata nel 1998 e dal 1999 l'Istituto sperimentale per le
colture industriali (ISCI) del Ministero delle politiche
agricole e forestali, è stato incaricato di effettuare i
campionamenti sui campi di coltivazione di canapa da fibra
regolarmente dichiarati.
Complessivamente, ogni anno sono state visitate più di 50
aziende che hanno coltivato canapa per una superficie
complessiva di 180 e di 160 ettari rispettivamente nel 1999 e
nel 2000.
Per ora si può produrre canapa principalmente per fibra
industriale (170 ettari per 155 tonnellate di fibra corta nel
2001). Possono incorrere invece in problemi legali i
canapicoltori che vogliono produrre seme, essenze da impiegare
nel campo alimentare, olio da semi per uso alimentare e tutto
quello che non è sfruttamento della fibra di canapa.
Quindi è solo la canapa da fibra quella ammessa per la
coltivazione in Italia, ed è ammessa perché ha ottenuto una
speciale deroga al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Per
essere in regola l'agricoltore deve denunciare all'ispettorato
dell'agricoltura competente per territorio la varietà
coltivata, che deve essere compresa in una lista di varietà
ammesse al contributo CEE, la localizzazione dei campi, un
contratto con un trasformatore autorizzato ed il rispetto di
alcune regole stabilite dall'Unione europea, quali la quantità
minima di seme impiegato, la data entro la quale seminare, la
disponibilità ad essere controllati da personale del Ministero
delle politiche agricole e forestali incaricato di determinare
il contenuto di THC nella coltivazione.
Se l'agricoltore non è in regola con queste norme rischia
come minimo il sequestro della coltivazione, e, nel caso le
Forze dell'ordine - che non impiegano un metodo nazionale e
neppure europeo - trovino un contenuto di THC superiore allo
0,3 per cento, possono procedere alla distruzione dell'intera
coltivazione.
In definitiva, se non si arriverà a fare chiarezza sul
fatto che Cannabis sativa e indica sono indistinguibili,
anzi non esistono due distinti generi ma è oramai riconosciuta
solo la sativa e perciò non sono ammissibili le leggi
basate su questa distinzione; se non si adotta un unico
criterio e metodo di valutazione del contenuto di THC, e se
non si accetta il fatto che nella canapa da fibra c'è la
possibilità (anche se minima) di individuare delle piante con
un contenuto di THC superiore allo 0,3 per cento, non sarà
possibile per gli agricoltori italiani riavviare con
tranquillità la coltivazione della canapa da fibra.
Per potere discriminare una coltivazione di canapa da
fibra da quella da droga è necessario appurare che un numero
significativo di piante presenti un contenuto di THC il cui
valore medio non sia superiore allo 0,2 per cento.
In pratica, per operare una giusta classificazione del
chemio-tipo di canapa è necessario, una volta che si ha il
sospetto di essere in presenza di una coltivazione illecita,
esaminare quantitativamente il contenuto di THC e di CBD in un
campione rappresentativo della popolazione. La Comunità
europea ha scelto il campione composto da cinquanta piante. Si
ritiene che, per praticità operativa, si può limitare il
campione a trenta o anche venti parti costituite dal terzo
superiore delle piante femminili.
Se la percentuale di THC è tendenzialmente superiore allo
0,3 per cento, un ulteriore criterio di giudizio che può
togliere ogni dubbio è fornito dal rapporto tra il contenuto
di CBD e il THC.
Ogni numero su cui basare decisioni conclusive deve essere
stato calcolato e ottenuto mediante una metodica riproducibile
e adottabile da qualunque laboratorio. La metodica
recentemente rivista e approvata dalla Unione europea
(Regolamento (CE) n. 1177/2000 della Commissione, del 31
maggio 2000) è una buona base di partenza e se questo metodo,
una volta rivisto in modo che anche le Forze di polizia
possano soddisfare le loro specifiche esigenze, venisse
accettato come metodo ufficiale nazionale per la valutazione
del contenuto di cannabinoidi in Cannabis sativa, si
potrebbe giungere ad una auspicata e necessaria armonizzazione
delle procedure.
Solo facendo chiarezza - ed è quello che si propone la
presente proposta di legge - e operando con criteri
indiscutibili si offrirebbe ai coltivatori italiani la
possibilità di coltivare la canapa da fibra come la si
coltivava sino a quaranta anni fa ed alle Forze di polizia ed
ai magistrati coinvolti si risparmierebbe tanto lavoro
inutile.
L'approvazione della presente proposta di legge
permetterebbe ad un agricoltore di coltivare la canapa quasi
come una qualsiasi altra coltura; e gli consentirebbe di
produrre ed utilizzare tutti i vari prodotti ottenibili dalla
canapa a basso contenuto di THC (inferiore allo 0,2 per cento
come chiede l'Unione europea).
Vediamo quelle che sono le finalità e gli obiettivi che la
proposta di legge si prefigge:
a) mettere l'agricoltore italiano nelle stesse
condizioni di un agricoltore francese, tedesco, finlandese o
spagnolo;
b) consentire a chi opera nel settore della
produzione di sementi di canapa di lavorare senza particolari
rischi, soprattutto quando le coltivazioni vanno realizzate da
privati agricoltori;
c) agevolare le attività di controllo delle Forze
dell'ordine che al momento non dispongono di norme precise per
la valutazione del contenuto di THC nella coltivazione
agricola di canapa;
d) impedire che molti processi vengano avviati nei
confronti di normalissimi agricoltori; ciò eviterebbe
l'aumento di arresti e le carcerazioni per persone che non
sono coinvolte in traffico e spaccio di sostanze
stupefacenti;
e) fare chiarezza e consentire a numerose aziende
agricole, agroturistiche, artigianali e a piccole industrie di
avviare ed espandere le loro attività. Ora anche i prodotti
non tessili derivati dalla canapa possono circolare, ma questi
non possono essere prodotti in Italia. In quasi cento diversi
negozi si possono trovare bevande, alimenti, dolciumi, essenze
di canapa, ma tutti o quasi sono d'importazione. Non ci sono
infatti le regole e le condizioni normative che stabiliscono
come e cosa produrre con la canapa in Italia;
f) permettere alle aziende farmaceutiche private
di coltivare Cannabis sativa per la produzione di
cannabinoidi (anche THC) per impieghi terapeutici. Attualmente
la coltivazione di canapa per usi terapeutici è consentita
solo ad università o ad enti di ricerca per studi ed
applicazioni mediche;
g) facilitare la diffusione di una pianta che
potrebbe sostituire il petrolio ed il carbone per la
produzione di energia (1 chilogrammo di canapa sviluppa
l'energia di quasi 1/2 chilogrammo di petrolio). La pianta non
richiede alcun trattamento chimico, non ha parassiti e ricopre
il terreno in modo così efficace e completo da neutralizzare
quasi tutte le erbe infestanti, rappresentando perciò il
miglior mezzo diserbante, completamente biologico ed
ecocompatibile adottabile nelle aziende biologiche.
Ricordiamo inoltre che:
a) la canapa rappresenta una fonte validissima di
fibra altamente resistente completamente riciclabile che
andrebbe a sostituire la lana di vetro, di roccia e le fibre
sintetiche non riciclabili utilizzate nell'industria
automobilistica ed in campo edile. Ricordiamo che il canapulo
consente di produrre manufatti impiegabili in bio-edilizia che
possono validamente e tecnicamente sostituire il sughero, con
prezzi competitivi e salvaguardare lo sfruttamento delle
limitate sugherete oramai completamente depauperate;
b) la pianta di canapa potrebbe essere
proficuamente utilizzata per il biorisanamento di zone
altamente contaminate da nichel, cadmio, zinco e metalli
pesanti perché vive anche in terreni fortemente inquinati e ne
accumula consistenti quantità nelle radici. Le radici possono
essere estirpate e di conseguenza essere sfruttabili senza
inquinare altri luoghi perché impiegabili come fonte
riciclabile di energia le cui ceneri potrebbero essere
smaltite senza grossi problemi;
c) il ritorno della canapa permetterebbe il
recupero di una storia e cultura secolari, che lasciano ancora
numerose tracce sparse per tutto il territorio nazionale, ma
che se dovessero passare ancora diversi anni potrebbero essere
irrimediabilmente perse;
d) ultimo vantaggio, ma non il meno importante da
un punto di vista ambientale, deriva dal fatto che la canapa è
una delle poche piante che resiste anche agli attacchi dei
cinghiali, perciò in quei territori collinari o boschivi dove
i cinghiali rappresentano un rilevante problema per
l'agricoltura, la pianta fornirebbe un reddito significativo e
nello stesso tempo fornirebbe un riparo ed una fonte di
nutrimento molto apprezzati per numerosi volatili e
animali.