XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2771
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La coltivazione delle varietà di canapa a basso
contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), di cui all'allegato
XII annesso al regolamento (CE) n. 2316/1999 del Consiglio,
del 22 ottobre 1999, e successive modificazioni, è libera su
tutto il territorio nazionale.
2. Il coltivatore può destinare la coltura alla produzione
di tutti i derivati ottenibili dalla canapa: fibra, carta,
seme, foglie, olio essenziale, mangime, biocombustibile,
cannabinoidi non psicotropi, terpeni e tutto ciò che possa
essere di interesse dell'agricoltore, nel rispetto della
legislazione vigente.
Art. 2.
1. Al fine di disciplinare la produzione di canapa e di
prevedere i controlli necessari per evitare eventuali abusi,
il coltivatore è tenuto a denunciare all'ufficio
dell'assessorato regionale competente le coltivazioni di
canapa dal medesimo poste in essere. Nella denuncia devono
essere indicati: il nome della varietà di canapa utilizzata e
copia dei cartellini emessi dall'ente certificatore, la
quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie
seminata, la localizzazione delle parcelle e catastali, i
relativi mappali, un recapito telefonico del produttore, la
data prevista della semina, la prevedibile destinazione della
produzione e l'eventuale trasformatore cui il prodotto sarà
ceduto, salvo il caso in cui la produzione sia destinata al
consumo personale del coltivatore. La denuncia deve essere
presentata entro il termine di due settimane dalla data di
semina.
2. Il coltivatore è tenuto a conservare per tre anni le
denunce riguardanti le coltivazioni della canapa ed è
obbligato a mostrarle ai pubblici ufficiali che ne richiedano
il controllo. La mancata presentazione della denuncia o la
fraudolenta compilazione della stessa comporta la condanna al
pagamento di una sanzione da 500 a 2.000 euro.
Art. 3.
1. Nel corso della coltivazione della canapa il
coltivatore è tenuto a mettere in atto le più idonee procedure
che possono garantire la sicura e corretta conduzione dei
campi coltivati e nel caso noti che estranei sottraggono parte
della produzione deve segnalare alle Forze dell'ordine
competenti le anomalie riscontrate.
2. Le Forze dell'ordine possono effettuare i necessari
controlli sulle coltivazioni della canapa in qualsiasi
momento, previo preavviso al coltivatore. Nel caso gli addetti
ai controlli reputino necessario effettuare prelievi e
campionamenti della coltura, sono tenuti ad effettuarli in
presenza del coltivatore al fine di consentire allo stesso di
verificare le modalità del prelievo e del campionamento.
3. Qualora le Forze dell'ordine ritengano opportuno
effettuare un campionamento ed un'analisi preliminare
direttamente in campo, è necessario che il coltivatore sia
presente al fine di verificare le modalità di esecuzione delle
valutazioni. Qualora un esame di campo, di tipo preliminare,
dia esito positivo e indichi la probabile irregolarità della
coltivazione, le Forze dell'ordine sono tenute a segnalare
all'autorità giudiziaria, mediante la redazione di un verbale,
l'esito del controllo, ma non possono sequestrare la
coltivazione o il prodotto in oggetto. A completamento
dell'indagine le Forze dell'ordine devono fare seguire
all'esame preliminare un ulteriore controllo che deve essere
realizzato con la contemporanea presenza del coltivatore e che
deve essere effettuato mediante il procedimento di cui al
comma 4.
4. Il procedimento ufficiale per la determinazione del
contenuto di THC della canapa è unicamente quello previsto
dall'Allegato I annesso alla presente legge. Ogni altro metodo
di valutazione del contenuto di THC della canapa non è
ritenuto valido ai fini di un eventuale sequestro della
coltivazione di canapa, né per l'irrogazione di sanzioni per
il coltivatore o per lo svolgimento di un procedimento penale
a suo carico.
Art. 4.
1. La canapa può essere raccolta dal coltivatore in
qualsiasi stadio di sviluppo e il raccolto può essere
trasportato liberamente senza particolari limitazioni. A
seguito di controlli delle Forze dell'ordine sui prodotti di
canapa trasportati, il coltivatore può dimostrare la
provenienza del prodotto mediante autocerficazione.
2. Gli accertamenti appropriati per verificare la reale
identità del materiale trasportato devono prevedere la
valutazione del contenuto di THC. Qualora il contenuto di THC,
determinato esclusivamente con il procedimento ufficiale di
cui all'articolo 3 del materiale sequestrato, si discosti
sensibilmente da quello previsto dalla normativa vigente o da
quello presente nel materiale di provenienza con una
variazione superiore al 50 per cento, le Forze dell'ordine
possono sequestrare il materiale e applicare una sanzione
amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni chilogrammo di
prodotto trasportato.
Art. 5.
1. I prodotti ottenuti dalla lavorazione della canapa
possono essere destinati a qualsiasi impiego consentito,
compreso quello alimentare. La presenza massima di THC nei
prodotti ottenuti dalla lavorazione della canapa è definita
nella tabella A allegata alla presente legge.
2. La determinazione del contenuto di THC nei prodotti
derivati dalla canapa può essere eseguito in laboratori
pubblici o privati adottando la tecnica gas-cromatografica o
una equivalente. L'estrazione dei cannabinoidi deve essere
adeguata al tipo di prodotto analizzato e il laboratorio di
analisi deve presentare la descrizione dettagliata delle
modalità di valutazione.
Art. 6.
1. Le prove sperimentali e l'indicazione dei relativi
campi in cui possono essere coltivate varietà di canapa non
incluse nell'elenco di cui all'allegato XII annesso al
regolamento (CE) 2316/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999,
e successive modificazioni, possono essere realizzate da enti
pubblici di ricerca o da aziende private senza particolari
condizioni restrittive salvo l'obbligo di rispettare le norme
regionali che garantiscono il necessario isolamento spaziale
previsto nei territori destinati alla produzione di
semente.
2. Il responsabile delle prove deve comunicare all'ufficio
regionale competente, alla stazione dei Carabinieri e alla
stazione della Guardia di finanza più vicina, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la localizzazione
delle prove, la superficie e i materiali utilizzati. Il
responsabile delle prove deve altresì attestare che i genotipi
di canapa coltivata non hanno un contenuto di THC superiore
allo 0,3 per cento più/meno 0,03, valore determinato
unicamente con il procedimento ufficiale di cui
all'articolo 3.
3. Nel caso in cui le prove sperimentali siano realizzate
su di un terreno di proprietà di una persona diversa dal
responsabile, una copia della denuncia inviata agli uffici di
cui al comma 2, deve essere trattenuta anche dal proprietario
del fondo il quale la deve mostrare ai pubblici ufficiali che
eventualmente la richiedano. Il proprietario del fondo non è
in alcun modo responsabile delle eventuali irregolarità
rilevate dagli organi vigilanti sulla prova effettuata nella
sua azienda.
4. Nell'ipotesi in cui il responsabile delle prove
sperimentali non rispetti le disposizioni di cui al presente
articolo è sanzionato con una sanzione pecuniaria da 500 a
2.000 euro.
Art. 7.
1. La coltivazione delle varietà di canapa ad alto
contenuto di THC non comprese nell'elenco di cui all'allegato
XII annesso al regolamento (CE) 2316/1999 del Consiglio, del
22 ottobre 1999, e successive modificazioni, è consentita ad
enti pubblici di ricerca e aziende private autorizzate dal
Ministero della salute.
2. L'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 è
concessa previa domanda nell'ipotesi in cui la canapa è
oggetto di studi scientifici o di impieghi terapeutici
destinati all'uomo o ad animali. Le coltivazioni devono essere
recintate con una protezione alta due metri e devono essere
adeguatamente vigilate. La localizzazione delle prove deve
essere segnalata, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento agli uffici regionali, alle stazioni delle Forze
dell'ordine più vicine ed alla azienda sanitaria locale.
3. Il controllo del tenore di THC delle coltivazioni di
cui al presente articolo è realizzato mediante il procedimento
ufficiale di cui al comma 4 dell'articolo 3.
4. Il mancato rispetto delle norme previste per la
coltivazione di canapa ad alto contenuto di THC è sanzionato
con una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ogni
chilogrammo di materiale confiscato.
Art. 8.
1. Al fine di prevenire eventuali contaminazioni, tutte le
piante di canapa germinate in aziende rientranti nelle zone di
rispetto per la produzione di semente nelle quali negli anni
precedenti sia stata coltivata la canapa, devono essere
eliminate prima della fioritura. In caso di violazione, al
proprietario del terreno si applica una sanzione pecuniaria
pari a 250 euro per ogni pianta maschile fiorita non
eliminata.
2. Nelle aziende non comprese nei territori di rispetto
per la produzione di semente il produttore deve conservare le
denunce di coltivazione della canapa presentate negli ultimi
tre anni, al fine di dimostrare che le piante infestanti di
canapa, eventualmente presenti nel suo terreno, sono state
originate da precedenti coltivazioni. Tutte le piante di
canapa non coltivate, presenti casualmente nei diversi
terreni, possono essere distrutte dai pubblici ufficiali
preposti ai controlli previo avviso al proprietario del
terreno.
Allegato I
(articolo 3, comma 4)
PROCEDIMENTO UFFICIALE PER LA DETERMINAZIONE
DEL CONTENUTO DI DELTA ELEVATO ALLA NONA-TETRAIDROCANNABINOLO
(THC) DELLA CANAPA
1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Il metodo serve a determinare il tenore di Delta elevato
alla nona-tetraidrocannabinolo (THC) della canapa (Cannabis
sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo può
essere applicato seguendo prima la procedura A o se è il caso,
la procedura B descritte di seguito.
Il metodo si basa sulla determinazione semi-quantitativa,
per test colorimetrico o immunologico e quantitativa,
per cromatografia in fase gassosa (CFG) del Delta elevato alla
nona-THC, dopo estrazione mediante solvente.
1.1. Procedura A
La procedura A è utilizzata per i rilievi anche a livello
di singola pianta. L'analisi è di tipo preliminare ed è
effettuata, con metodi colororimetrici, immunologici o
cromatografici. Qualora il rilevamento effettuato indichi un
tenore di Delta elevato alla nona-THC superiore al limite (0,3
per cento), si deve confermare il risultato ricorrendo alla
procedura B per l'intera parcella o appezzamento in
questione.
1.2. Procedura B
La procedura B è applicata nei casi in cui non è stata
eseguita la procedura A o quando da questa siano emersi
risultati che attestino il superamento della concentrazione
soglia dello 0,3 per cento. La procedura prevede l'analisi
quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CFG) del Delta
elevato alla nona-THC dopo estrazione mediante solvente.
2. CAMPIONAMENTO
2.1. Prelievi
Procedura A: in una popolazione (canapacciaia) di
una determinata varietà di canapa, prelevare dalla parte
apicale di una pianta femminile, corrispondente ad un terzo di
tutta l'altezza, un frammento o più frammenti di foglia di cui
si possa stimare il peso.
Procedura B: in una popolazione (canapacciaia) di
una determinata varietà di canapa, prelevare tutto il terzo
superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere
effettuato durante il periodo compreso tra il giorno
successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine
della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso
sistematico in modo che il campione raccolto sia
rappresentativo della parcella, esclusi i bordi. Nel caso di
varietà dioiche si devono prelevare solo piante femminili.
2.2. Dimensione del campione
Procedura A- Il campione è costituito dal prelievo
effettuato su una singola pianta o gruppo di piante per ogni
particella. In pratica, si prelevano uno o più dischetti
(frammenti) per ogni pianta (da 1 a 5) dei quali si stima il
contenuto di sostanza secca prelevata, considerando che
l'umidità nella canapa è circa il 75 per cento.
Sulla base del peso del campione utilizzato
nell'estrazione ed il volume di solvente aggiunto si ricava la
concentrazione di Delta elevato alla nona-THC.
Procedura B- Il campione è costituito dall'insieme
della parti prelevate su un minimo di 50 piante, per ogni
particella. Ogni campione viene posto, senza essere compresso,
in un sacco di tela o di carta sigillato e successivamente
inviato al laboratorio d'analisi. E' previsto che il
proprietario della particella di canapa possa prevedere che
venga raccolto un secondo campione per un'eventuale
contro-analisi. Il campione verrà conservato essiccato,
sigillato dal proprietario o dall'organismo a scelta, preposto
all'analisi.
2.3. Essiccazione e conservazione del campione (solo per
procedura B)
L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena
possibile e comunque entro le quarantotto ore dalla raccolta,
ad una temperatura inferiore a 60 gradi centigradi. I campioni
devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso
constante, con una umidità compresa tra il 5 per cento e il 10
per cento.
I campioni essiccati devono essere conservati non
compressi, in oscurità e ad una temperatura inferiore a 25
gradi centigradi.
3. ANALISI DEL CONTENUTO DELTA ELEVATO ALLA NONA-THC
3.1. Preparazione dei campioni da analizzare
Dai campioni devono essere eliminati gli steli e i semi
di dimensione superiore a 2 millimetri.
I campioni essiccati sono triturati sino ad ottenere una
polvere semi-fina (setaccio con maglie di larghezza di 1
millimetro). La polvere deve essere conservata, in ambiente
asciutto, in oscurità e a temperatura inferiore a 25 gradi
centigradi, preferibilmente vicino a 0 gradi centigradi.
3.2. Reattivi e soluzione di estrazione
Reattivi:
- Delta elevato alla nona-tetraidrocannabinolo
cromatograficamente puro;
- Cannabidiolo (CBD) cromatograficamente puro;
- Squalene cromatrograficamente puro usato come
standard interno.
Soluzione di estrazione
10 milligrammi di squalene per 100 millilitri di
esano.
3.3. Estrazione del Delta elevato alla nona-THC
3.3.1. Estrazione mediante Procedura A:
In relazione al metodo rapido di valutazione del Delta
elevato alla nona-THC si procede ad una adeguata estrazione
del campione che viene eseguita sul materiale fresco oppure
sul materiale secco, come prescritto per la procedura B. Ogni
metodo rapido può richiedere il suo tampone di estrazione e la
sua modalità di esecuzione. I metodi rapidi adatti alla
valutazione del Delta elevato alla nona-THC nella canapa
possono essere basati su una reazione colorimetrica, sul
metodo Elisa competitiva, Tlc o cromatografia su carta.
3.3.2. Estrazione mediante Procedura B:
Pesare 100 milligrammi di polvere del campione da
analizzare e porli in un tubo da centrifuga a cui si
aggiungono 5 millilitri di soluzione di estrazione contenente
lo standard interno.
Immergere il tutto per 20 minuti in un bagno ad
ultrasuoni o in alternativa, in un bagno termostatico a 60
gradi centigradi per 15 minuti. Centrifugare per 5 minuti a
3000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante.
Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere
all'analisi quantitativa.
3.4. Cromatografia in fase gassosa
a) Strumentazione
- Cromatografo in fase gassosa con rivelatore a
ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless.
- Colonna che consenta una buona separazione dei
cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro di
25-30 metri di lunghezza e di 0,22 millimetri di diametro,
impregnata di una fase apolare di tipo 5 (5 per cento
fenil-metil-siloxano);
b) Condizioni relative alla strumentazione
Le seguenti condizioni sono fornite a titolo di esempio
per quanto riguarda la colonna di cui alla lettera
a):
Temperatura del forno: 260 gradi centigradi
Temperatura dell'iniettore: 300 gradi centigradi
Temperatura del rilevatore: 300 gradi centigradi
c) Volume di iniezione: 1 microlitro
4. RISULTATI.
Nel caso si debba valutare il risultato dell'analisi
prevista nella procedura A, due operatori potranno visivamente
eseguire il rilievo ed operare con scale di riferimento che
sono fornite con il materiale dei test rapidi.
L'impiego della procedura B prevede che il risultato sia
espresso con due cifre decimali, in grammi di Delta elevato
alla nona-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato
sono a peso costante. Tolleranza ammessa: più/meno 0,03 per
cento.
Procedura A: il risultato corrisponde ad una
determinazione per campione d'analisi.
Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due
determinazioni per campione d'analisi.
Solo il risultato della procedura B è ritenuto valido ai
fini della determinazione ufficiale del contenuto di THC della
canapa.
Tabella A
(articolo 5, comma 1)
LIMITI MASSIMI DI THC CONSENTITI IN VARI ALIMENTI
CONTENENTI SEMI O OLIO DI CANAPA
DI PROVENIENZA EUROPEA
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