XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2771




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La coltivazione delle varietà di canapa a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), di cui all'allegato XII annesso al regolamento (CE) n. 2316/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, e successive modificazioni, è libera su tutto il territorio nazionale.
        2. Il coltivatore può destinare la coltura alla produzione di tutti i derivati ottenibili dalla canapa: fibra, carta, seme, foglie, olio essenziale, mangime, biocombustibile, cannabinoidi non psicotropi, terpeni e tutto ciò che possa essere di interesse dell'agricoltore, nel rispetto della legislazione vigente.


Art. 2.

        1. Al fine di disciplinare la produzione di canapa e di prevedere i controlli necessari per evitare eventuali abusi, il coltivatore è tenuto a denunciare all'ufficio dell'assessorato regionale competente le coltivazioni di canapa dal medesimo poste in essere. Nella denuncia devono essere indicati: il nome della varietà di canapa utilizzata e copia dei cartellini emessi dall'ente certificatore, la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle parcelle e catastali, i relativi mappali, un recapito telefonico del produttore, la data prevista della semina, la prevedibile destinazione della produzione e l'eventuale trasformatore cui il prodotto sarà ceduto, salvo il caso in cui la produzione sia destinata al consumo personale del coltivatore. La denuncia deve essere presentata entro il termine di due settimane dalla data di semina.
        2. Il coltivatore è tenuto a conservare per tre anni le denunce riguardanti le coltivazioni della canapa ed è obbligato a mostrarle ai pubblici ufficiali che ne richiedano il controllo. La mancata presentazione della denuncia o la fraudolenta compilazione della stessa comporta la condanna al pagamento di una sanzione da 500 a 2.000 euro.


Art. 3.

        1. Nel corso della coltivazione della canapa il coltivatore è tenuto a mettere in atto le più idonee procedure che possono garantire la sicura e corretta conduzione dei campi coltivati e nel caso noti che estranei sottraggono parte della produzione deve segnalare alle Forze dell'ordine competenti le anomalie riscontrate.
        2. Le Forze dell'ordine possono effettuare i necessari controlli sulle coltivazioni della canapa in qualsiasi momento, previo preavviso al coltivatore. Nel caso gli addetti ai controlli reputino necessario effettuare prelievi e campionamenti della coltura, sono tenuti ad effettuarli in presenza del coltivatore al fine di consentire allo stesso di verificare le modalità del prelievo e del campionamento.
        3. Qualora le Forze dell'ordine ritengano opportuno effettuare un campionamento ed un'analisi preliminare direttamente in campo, è necessario che il coltivatore sia presente al fine di verificare le modalità di esecuzione delle valutazioni. Qualora un esame di campo, di tipo preliminare, dia esito positivo e indichi la probabile irregolarità della coltivazione, le Forze dell'ordine sono tenute a segnalare all'autorità giudiziaria, mediante la redazione di un verbale, l'esito del controllo, ma non possono sequestrare la coltivazione o il prodotto in oggetto. A completamento dell'indagine le Forze dell'ordine devono fare seguire all'esame preliminare un ulteriore controllo che deve essere realizzato con la contemporanea presenza del coltivatore e che deve essere effettuato mediante il procedimento di cui al comma 4.
        4. Il procedimento ufficiale per la determinazione del contenuto di THC della canapa è unicamente quello previsto dall'Allegato I annesso alla presente legge. Ogni altro metodo di valutazione del contenuto di THC della canapa non è ritenuto valido ai fini di un eventuale sequestro della coltivazione di canapa, né per l'irrogazione di sanzioni per il coltivatore o per lo svolgimento di un procedimento penale a suo carico.


Art. 4.

        1. La canapa può essere raccolta dal coltivatore in qualsiasi stadio di sviluppo e il raccolto può essere trasportato liberamente senza particolari limitazioni. A seguito di controlli delle Forze dell'ordine sui prodotti di canapa trasportati, il coltivatore può dimostrare la provenienza del prodotto mediante autocerficazione.
        2. Gli accertamenti appropriati per verificare la reale identità del materiale trasportato devono prevedere la valutazione del contenuto di THC. Qualora il contenuto di THC, determinato esclusivamente con il procedimento ufficiale di cui all'articolo 3 del materiale sequestrato, si discosti sensibilmente da quello previsto dalla normativa vigente o da quello presente nel materiale di provenienza con una variazione superiore al 50 per cento, le Forze dell'ordine possono sequestrare il materiale e applicare una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni chilogrammo di prodotto trasportato.


Art. 5.

        1. I prodotti ottenuti dalla lavorazione della canapa possono essere destinati a qualsiasi impiego consentito, compreso quello alimentare. La presenza massima di THC nei prodotti ottenuti dalla lavorazione della canapa è definita nella tabella A allegata alla presente legge.
        2. La determinazione del contenuto di THC nei prodotti derivati dalla canapa può essere eseguito in laboratori pubblici o privati adottando la tecnica gas-cromatografica o una equivalente. L'estrazione dei cannabinoidi deve essere adeguata al tipo di prodotto analizzato e il laboratorio di analisi deve presentare la descrizione dettagliata delle modalità di valutazione.


Art. 6.

        1. Le prove sperimentali e l'indicazione dei relativi campi in cui possono essere coltivate varietà di canapa non incluse nell'elenco di cui all'allegato XII annesso al regolamento (CE) 2316/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, e successive modificazioni, possono essere realizzate da enti pubblici di ricerca o da aziende private senza particolari condizioni restrittive salvo l'obbligo di rispettare le norme regionali che garantiscono il necessario isolamento spaziale previsto nei territori destinati alla produzione di semente.
        2. Il responsabile delle prove deve comunicare all'ufficio regionale competente, alla stazione dei Carabinieri e alla stazione della Guardia di finanza più vicina, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la localizzazione delle prove, la superficie e i materiali utilizzati. Il responsabile delle prove deve altresì attestare che i genotipi di canapa coltivata non hanno un contenuto di THC superiore allo 0,3 per cento più/meno 0,03, valore determinato unicamente con il procedimento ufficiale di cui all'articolo 3.
        3. Nel caso in cui le prove sperimentali siano realizzate su di un terreno di proprietà di una persona diversa dal responsabile, una copia della denuncia inviata agli uffici di cui al comma 2, deve essere trattenuta anche dal proprietario del fondo il quale la deve mostrare ai pubblici ufficiali che eventualmente la richiedano. Il proprietario del fondo non è in alcun modo responsabile delle eventuali irregolarità rilevate dagli organi vigilanti sulla prova effettuata nella sua azienda.
        4. Nell'ipotesi in cui il responsabile delle prove sperimentali non rispetti le disposizioni di cui al presente articolo è sanzionato con una sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro.

Art. 7.

        1. La coltivazione delle varietà di canapa ad alto contenuto di THC non comprese nell'elenco di cui all'allegato XII annesso al regolamento (CE) 2316/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, e successive modificazioni, è consentita ad enti pubblici di ricerca e aziende private autorizzate dal Ministero della salute.
        2. L'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 è concessa previa domanda nell'ipotesi in cui la canapa è oggetto di studi scientifici o di impieghi terapeutici destinati all'uomo o ad animali. Le coltivazioni devono essere recintate con una protezione alta due metri e devono essere adeguatamente vigilate. La localizzazione delle prove deve essere segnalata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici regionali, alle stazioni delle Forze dell'ordine più vicine ed alla azienda sanitaria locale.
        3. Il controllo del tenore di THC delle coltivazioni di cui al presente articolo è realizzato mediante il procedimento ufficiale di cui al comma 4 dell'articolo 3.
        4. Il mancato rispetto delle norme previste per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di THC è sanzionato con una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ogni chilogrammo di materiale confiscato.


Art. 8.

        1. Al fine di prevenire eventuali contaminazioni, tutte le piante di canapa germinate in aziende rientranti nelle zone di rispetto per la produzione di semente nelle quali negli anni precedenti sia stata coltivata la canapa, devono essere eliminate prima della fioritura. In caso di violazione, al proprietario del terreno si applica una sanzione pecuniaria pari a 250 euro per ogni pianta maschile fiorita non eliminata.
        2. Nelle aziende non comprese nei territori di rispetto per la produzione di semente il produttore deve conservare le denunce di coltivazione della canapa presentate negli ultimi tre anni, al fine di dimostrare che le piante infestanti di canapa, eventualmente presenti nel suo terreno, sono state originate da precedenti coltivazioni. Tutte le piante di canapa non coltivate, presenti casualmente nei diversi terreni, possono essere distrutte dai pubblici ufficiali preposti ai controlli previo avviso al proprietario del terreno.



Allegato I
(articolo 3, comma 4)


PROCEDIMENTO UFFICIALE PER LA DETERMINAZIONE
DEL CONTENUTO DI DELTA ELEVATO ALLA NONA-TETRAIDROCANNABINOLO
(THC) DELLA CANAPA


1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

          Il metodo serve a determinare il tenore di Delta elevato alla nona-tetraidrocannabinolo (THC) della canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo può essere applicato seguendo prima la procedura A o se è il caso, la procedura B descritte di seguito.
          Il metodo si basa sulla determinazione semi-quantitativa, per test colorimetrico o immunologico e quantitativa, per cromatografia in fase gassosa (CFG) del Delta elevato alla nona-THC, dopo estrazione mediante solvente.

1.1. Procedura A

          La procedura A è utilizzata per i rilievi anche a livello di singola pianta. L'analisi è di tipo preliminare ed è effettuata, con metodi colororimetrici, immunologici o cromatografici. Qualora il rilevamento effettuato indichi un tenore di Delta elevato alla nona-THC superiore al limite (0,3 per cento), si deve confermare il risultato ricorrendo alla procedura B per l'intera parcella o appezzamento in questione.

1.2. Procedura B

          La procedura B è applicata nei casi in cui non è stata eseguita la procedura A o quando da questa siano emersi risultati che attestino il superamento della concentrazione soglia dello 0,3 per cento. La procedura prevede l'analisi quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CFG) del Delta elevato alla nona-THC dopo estrazione mediante solvente.


2. CAMPIONAMENTO

2.1. Prelievi

              Procedura A: in una popolazione (canapacciaia) di una determinata varietà di canapa, prelevare dalla parte apicale di una pianta femminile, corrispondente ad un terzo di tutta l'altezza, un frammento o più frammenti di foglia di cui si possa stimare il peso.
              Procedura B: in una popolazione (canapacciaia) di una determinata varietà di canapa, prelevare tutto il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della parcella, esclusi i bordi. Nel caso di varietà dioiche si devono prelevare solo piante femminili.

2.2. Dimensione del campione

              Procedura A- Il campione è costituito dal prelievo effettuato su una singola pianta o gruppo di piante per ogni particella. In pratica, si prelevano uno o più dischetti (frammenti) per ogni pianta (da 1 a 5) dei quali si stima il contenuto di sostanza secca prelevata, considerando che l'umidità nella canapa è circa il 75 per cento.
          Sulla base del peso del campione utilizzato nell'estrazione ed il volume di solvente aggiunto si ricava la concentrazione di Delta elevato alla nona-THC.
              Procedura B- Il campione è costituito dall'insieme della parti prelevate su un minimo di 50 piante, per ogni particella. Ogni campione viene posto, senza essere compresso, in un sacco di tela o di carta sigillato e successivamente inviato al laboratorio d'analisi. E' previsto che il proprietario della particella di canapa possa prevedere che venga raccolto un secondo campione per un'eventuale contro-analisi. Il campione verrà conservato essiccato, sigillato dal proprietario o dall'organismo a scelta, preposto all'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione (solo per procedura B)

          L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le quarantotto ore dalla raccolta, ad una temperatura inferiore a 60 gradi centigradi. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso constante, con una umidità compresa tra il 5 per cento e il 10 per cento.
          I campioni essiccati devono essere conservati non compressi, in oscurità e ad una temperatura inferiore a 25 gradi centigradi.


3. ANALISI DEL CONTENUTO DELTA ELEVATO ALLA NONA-THC

3.1. Preparazione dei campioni da analizzare

          Dai campioni devono essere eliminati gli steli e i semi di dimensione superiore a 2 millimetri.
          I campioni essiccati sono triturati sino ad ottenere una polvere semi-fina (setaccio con maglie di larghezza di 1 millimetro). La polvere deve essere conservata, in ambiente asciutto, in oscurità e a temperatura inferiore a 25 gradi centigradi, preferibilmente vicino a 0 gradi centigradi.

3.2. Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi:

              - Delta elevato alla nona-tetraidrocannabinolo cromatograficamente puro;
              - Cannabidiolo (CBD) cromatograficamente puro;
              - Squalene cromatrograficamente puro usato come standard interno.
Soluzione di estrazione

          10 milligrammi di squalene per 100 millilitri di esano.

3.3. Estrazione del Delta elevato alla nona-THC

3.3.1. Estrazione mediante Procedura A:

          In relazione al metodo rapido di valutazione del Delta elevato alla nona-THC si procede ad una adeguata estrazione del campione che viene eseguita sul materiale fresco oppure sul materiale secco, come prescritto per la procedura B. Ogni metodo rapido può richiedere il suo tampone di estrazione e la sua modalità di esecuzione. I metodi rapidi adatti alla valutazione del Delta elevato alla nona-THC nella canapa possono essere basati su una reazione colorimetrica, sul metodo Elisa competitiva, Tlc o cromatografia su carta.

3.3.2. Estrazione mediante Procedura B:

          Pesare 100 milligrammi di polvere del campione da analizzare e porli in un tubo da centrifuga a cui si aggiungono 5 millilitri di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.
          Immergere il tutto per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni o in alternativa, in un bagno termostatico a 60 gradi centigradi per 15 minuti. Centrifugare per 5 minuti a 3000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa

a) Strumentazione

              - Cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless.
              - Colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro di 25-30 metri di lunghezza e di 0,22 millimetri di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo 5 (5 per cento fenil-metil-siloxano);

b) Condizioni relative alla strumentazione

          Le seguenti condizioni sono fornite a titolo di esempio per quanto riguarda la colonna di cui alla lettera a):

              Temperatura del forno: 260 gradi centigradi
              Temperatura dell'iniettore: 300 gradi centigradi
              Temperatura del rilevatore: 300 gradi centigradi

c) Volume di iniezione: 1 microlitro


4. RISULTATI.

          Nel caso si debba valutare il risultato dell'analisi prevista nella procedura A, due operatori potranno visivamente eseguire il rilievo ed operare con scale di riferimento che sono fornite con il materiale dei test rapidi.
          L'impiego della procedura B prevede che il risultato sia espresso con due cifre decimali, in grammi di Delta elevato alla nona-THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sono a peso costante. Tolleranza ammessa: più/meno 0,03 per cento.
          Procedura A: il risultato corrisponde ad una determinazione per campione d'analisi.
          Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione d'analisi.
          Solo il risultato della procedura B è ritenuto valido ai fini della determinazione ufficiale del contenuto di THC della canapa.


Tabella A
(articolo 5, comma 1)


LIMITI MASSIMI DI THC CONSENTITI IN VARI ALIMENTI
CONTENENTI SEMI O OLIO DI CANAPA
DI PROVENIENZA EUROPEA


... (omissis) ...



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