XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2768




        Onorevoli Colleghi! - Esistono impostazioni culturali e pratiche, nel campo della cura, che non sono attualmente regolamentate e che invece meritano di essere esercitate in un quadro di certezze e di garanzie per i cittadini. In particolare ci si riferisce all'esigenza di mantenere fermo il principio del contributo che possono dare alla salute le medicine naturali, in quanto sviluppano le risposte endogene ed energetiche dell'organismo e non si avvalgono di ausili esterni di tipo "soppressivo".
        La proposta di legge si prefigge di mantenere le medicine naturali nel solco della integrazione e complementarietà con la medicina oggi considerata ufficiale.
        Essa si propone anche di regolamentare il diritto all'esercizio della professione omeopatica ed agopunturistica all'interno del mondo medico, per tenere lontani presunti operatori in questi anni improvvisatisi omeopati, creando un mercato per tante "scuole private" a pagamento, di basso livello ed anni luce lontane dalle direttive in materia dell'Unione europea del 1997.
        Anche per questo non viene usata l'espressione troppo vaga di "medicine non convenzionali". L'uso ormai invalso del termine va corretto nella direzione della definizione di "medicine complementari", cioè non sostitutive ma che completano il sistema di cura oggi esistente.
        Dalla definizione precedente e dalla regolamentazione prevista dalla proposta di legge discende anche la possibilità di emancipare l'attività di cura e di prescrizione dei necessari rimedi dal peso dell'industria farmaceutica, che è la principale finanziatrice delle scuole private e delle ricerche. Questo può essere fatto definendo standard di professionalità adeguati e, di conseguenza, di autonomia dei medici omeopati.
        La medicina olistica, ovvero globale, guarda al malato e non alla malattia, mentre diverso è l'approccio della "medicina ufficiale". L'obiettivo di questa non è solo legalizzare il concetto e la pratica olistici per le medicine naturali, ma anche regolamentare la materia.
        Da questi elementi discendono la normazione dell'esercizio professionale, nonché della titolarità delle università e delle scuole di formazione professionale per medici, con attenzione al quadro scientifico generale nonché a quello civile e politico della salvaguardia del diritto alla salute del cittadino-utente che si vuole rivolgere alla medicine naturali.
        Partendo da queste premesse viene dato forte peso alla commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 11 della proposta di legge), alla quale sono stati altresì attribuiti compiti (allo scopo riunificati) di legalizzazione dei titoli esteri per la promozione delle medicine complementari, attraverso la loro "corretta" ma finora non definita applicazione, e di integrazione con la medicina ufficiale e, infine, di legalizzazione dei titoli italiani.
        Vengono descritte, nell'articolo 8, le tipologie delle professionalità ritenute più valide nell'ambito delle medicine complementari, integrate con quelle internazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 2, cercando di superare la "giungla" preesistente in tale campo, e procedendo alla loro delimitazione, ai sensi di quanto previsto dalle direttive emanate in materia dall'Unione europea, ai professionisti laureati presso le università estere, ai professionisti diplomati presso accademie di valore internazionale, ai centri di ricerca o alle libere università, come la LUIMO di Napoli.
        La proposta di legge individua le tipologie degli esperti che sono chiamati a comporre le commissioni previste (articoli 11 e 12), vincolando una professionalità specifica e indispensabile allo svolgimento di specifiche funzioni. Mentre, per quanto concerne i rappresentanti delle regioni, nonché dei consumatori e del tribunale per i diritti del malato, di cui all'articolo 12, che svolgono una funzione di rappresentanza politica e civile diversa da quella degli esperti, si prevedono norme più "aperte", non ritenendosi opportuno che tali soggetti debbano sottostare al rigorismo tecnicistico.
        La proposta di legge si propone inoltre di definire il significato di associazione o di federazione maggiormente rappresentativa.
        Per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione dei rimedi, viene richiesta una esperienza continuativa di almeno dieci anni, considerandola una garanzia oggi definibile con sufficiente approssimazione.
        E' poi prevista la incompatibilità fra i membri delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12.
        La regolamentazione è poi necessaria per quanto riguarda la pericolosità delle pratiche agopunturistiche nel caso di AIDS e di epatiti. Problema esistente e, fino ad ora, sottovalutato, anche perché è nota la criminale tendenza di una parte degli agopuntori a risparmiare sui costi, peraltro limitati, relativi alla gestione in sicurezza della loro attività.
        Un ruolo di rilievo è previsto per il Ministro della salute, anche allo scopo di affrontare in modo coerente i problemi della farmacopea e del relativo prontuario farmaceutico.
        E' auspicabile che la proposta di legge spinga a recepire pienamente le direttive in materia dell'Unione europea e a dare un seguito attuativo in sede legislativa alla sentenza del 1999 della Corte di cassazione, che riservava ai soli medici-chirughi la prescrizione dei medicinali "non convenzionali".
        Rilevante è poi la fase transitoria per permettere alle università, alle associazioni e ai diplomati delle diverse scuole del settore di adeguarsi alle disposizioni della legge e di non vedersi annullata la professionalità acquisita la cui garanzia è sempre necessaria ed importante.




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