XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2768
Onorevoli Colleghi! - Esistono impostazioni culturali e
pratiche, nel campo della cura, che non sono attualmente
regolamentate e che invece meritano di essere esercitate in un
quadro di certezze e di garanzie per i cittadini. In
particolare ci si riferisce all'esigenza di mantenere fermo il
principio del contributo che possono dare alla salute le
medicine naturali, in quanto sviluppano le risposte endogene
ed energetiche dell'organismo e non si avvalgono di ausili
esterni di tipo "soppressivo".
La proposta di legge si prefigge di mantenere le medicine
naturali nel solco della integrazione e complementarietà con
la medicina oggi considerata ufficiale.
Essa si propone anche di regolamentare il diritto
all'esercizio della professione omeopatica ed agopunturistica
all'interno del mondo medico, per tenere lontani presunti
operatori in questi anni improvvisatisi omeopati, creando un
mercato per tante "scuole private" a pagamento, di basso
livello ed anni luce lontane dalle direttive in materia
dell'Unione europea del 1997.
Anche per questo non viene usata l'espressione troppo vaga
di "medicine non convenzionali". L'uso ormai invalso del
termine va corretto nella direzione della definizione di
"medicine complementari", cioè non sostitutive ma che
completano il sistema di cura oggi esistente.
Dalla definizione precedente e dalla regolamentazione
prevista dalla proposta di legge discende anche la possibilità
di emancipare l'attività di cura e di prescrizione dei
necessari rimedi dal peso dell'industria farmaceutica, che è
la principale finanziatrice delle scuole private e delle
ricerche. Questo può essere fatto definendo standard di
professionalità adeguati e, di conseguenza, di autonomia dei
medici omeopati.
La medicina olistica, ovvero globale, guarda al malato e
non alla malattia, mentre diverso è l'approccio della
"medicina ufficiale". L'obiettivo di questa non è solo
legalizzare il concetto e la pratica olistici per le medicine
naturali, ma anche regolamentare la materia.
Da questi elementi discendono la normazione dell'esercizio
professionale, nonché della titolarità delle università e
delle scuole di formazione professionale per medici, con
attenzione al quadro scientifico generale nonché a quello
civile e politico della salvaguardia del diritto alla salute
del cittadino-utente che si vuole rivolgere alla medicine
naturali.
Partendo da queste premesse viene dato forte peso alla
commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (articolo 11 della proposta di
legge), alla quale sono stati altresì attribuiti compiti (allo
scopo riunificati) di legalizzazione dei titoli esteri per la
promozione delle medicine complementari, attraverso la loro
"corretta" ma finora non definita applicazione, e di
integrazione con la medicina ufficiale e, infine, di
legalizzazione dei titoli italiani.
Vengono descritte, nell'articolo 8, le tipologie delle
professionalità ritenute più valide nell'ambito delle medicine
complementari, integrate con quelle internazionali
riconosciute ai sensi dell'articolo 2, cercando di superare la
"giungla" preesistente in tale campo, e procedendo alla loro
delimitazione, ai sensi di quanto previsto dalle direttive
emanate in materia dall'Unione europea, ai professionisti
laureati presso le università estere, ai professionisti
diplomati presso accademie di valore internazionale, ai centri
di ricerca o alle libere università, come la LUIMO di
Napoli.
La proposta di legge individua le tipologie degli esperti
che sono chiamati a comporre le commissioni previste (articoli
11 e 12), vincolando una professionalità specifica e
indispensabile allo svolgimento di specifiche funzioni.
Mentre, per quanto concerne i rappresentanti delle regioni,
nonché dei consumatori e del tribunale per i diritti del
malato, di cui all'articolo 12, che svolgono una funzione di
rappresentanza politica e civile diversa da quella degli
esperti, si prevedono norme più "aperte", non ritenendosi
opportuno che tali soggetti debbano sottostare al rigorismo
tecnicistico.
La proposta di legge si propone inoltre di definire il
significato di associazione o di federazione maggiormente
rappresentativa.
Per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione
dei rimedi, viene richiesta una esperienza continuativa di
almeno dieci anni, considerandola una garanzia oggi definibile
con sufficiente approssimazione.
E' poi prevista la incompatibilità fra i membri delle
commissioni di cui agli articoli 11 e 12.
La regolamentazione è poi necessaria per quanto riguarda
la pericolosità delle pratiche agopunturistiche nel caso di
AIDS e di epatiti. Problema esistente e, fino ad ora,
sottovalutato, anche perché è nota la criminale tendenza di
una parte degli agopuntori a risparmiare sui costi, peraltro
limitati, relativi alla gestione in sicurezza della loro
attività.
Un ruolo di rilievo è previsto per il Ministro della
salute, anche allo scopo di affrontare in modo coerente i
problemi della farmacopea e del relativo prontuario
farmaceutico.
E' auspicabile che la proposta di legge spinga a recepire
pienamente le direttive in materia dell'Unione europea e a
dare un seguito attuativo in sede legislativa alla sentenza
del 1999 della Corte di cassazione, che riservava ai soli
medici-chirughi la prescrizione dei medicinali "non
convenzionali".
Rilevante è poi la fase transitoria per permettere alle
università, alle associazioni e ai diplomati delle diverse
scuole del settore di adeguarsi alle disposizioni della legge
e di non vedersi annullata la professionalità acquisita la cui
garanzia è sempre necessaria ed importante.