XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2766 - 3440-A
Onorevoli Colleghi! - La VIII Commissione propone
all'Assemblea l'approvazione del testo unificato delle
proposte di legge n. 2766 e n. 3440, che dispone in materia di
contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di
protezione ambientale.
1. Premessa.
Con il testo unificato all'esame dell'Assemblea si offre
al Parlamento l'opportunità di operare un reale intervento di
riforma. Le poche ma significative disposizioni raccolte nei
tre articoli della proposta di legge hanno infatti una duplice
finalità: in primo luogo, si tratta di riconoscere, in maniera
ancora più forte di quanto non faccia la legislazione vigente,
il ruolo che in una moderna politica ambientale hanno gli
strumenti volontari, che devono - in una visione liberale e
positiva del rapporto fra cittadino ed istituzioni -
progressivamente sostituire quelli regolamentativi e
coercitivi. Fra gli strumenti essenziali di questa moderna
politica ambientale, basata sulla spontanea adesione (ma
guidata da una saggia e discreta azione pubblica) dei
cittadini e delle imprese a comportamenti virtuosi, una rete
pluralista di libere associazioni volontarie può avere un
ruolo centrale. La proposta di legge in esame, pertanto, ha
prima di tutto questa finalità: rafforzare quella radice
educativa e formativa che le associazioni di protezione
ambientale rappresentano e sulla cui base le regole giuridiche
assumono valore e significato.
La seconda finalità della proposta ha un contenuto
politico non meno rilevante, che può riassumersi con il
termine di "trasparenza". Il Parlamento, infatti, deve poter
conoscere una situazione che non sembra essere stata sempre
caratterizzata da una completa trasparenza ed equità. Questa
finalità è importante quanto la prima, perché se le
associazioni ambientaliste si alleano con le burocrazie in una
specie di ipocrita "patto" per la difesa dell'ambiente, allora
il libero associazionismo ambientalista si trasforma
impercettibilmente - ma in maniera irreversibile - in
"professionismo ambientalista".
Per questi motivi, si propone all'Assemblea il presente
testo unificato, frutto della fusione di due proposte di legge
di iniziativa parlamentare, il cui esame in sede referente si
è concluso al termine di una significativa attività
istruttoria.
2. L'attività istruttoria.
La VIII Commissione ha iniziato l'esame preliminare della
sola proposta di legge n. 2766, di iniziativa dei deputati
Foti e Ghiglia, nella seduta del 24 luglio 2002. In quella
occasione, sono stati sollevati, soprattutto da rappresentanti
dei gruppi di opposizione, alcuni profili problematici in
relazione al provvedimento. In particolare, si è avanzata la
richiesta di approfondire la questione della presunta
illegittimità costituzionale degli interventi proposti, nonché
il problema del regime giuridico e fiscale delle stesse
associazioni ambientaliste, ormai quasi integralmente
"transitate" allo stato di associazioni no profit o di
ONLUS.
Dopo una serie di ulteriori sedute dedicate all'esame
preliminare (che, nel complesso, si è concentrato in quattro
sedute), in cui sono stati anche forniti alcuni chiarimenti di
merito circa la proposta di legge n. 2766, è stata nel
frattempo assegnata alla VIII Commissione la proposta di legge
n. 3440, di iniziativa del deputato Paroli e altri, recante
disposizioni per la
promozione delle attività delle associazioni di protezione
ambientale e per garantire la pubblicità dei servizi loro
affidati dallo Stato. Poiché la suddetta proposta di legge
verteva sulla medesima materia della proposta n. 2766, nella
seduta dell'8 aprile 2003 si è pertanto proceduto, ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, al loro esame in
abbinamento.
Nella stessa seduta, peraltro, la VIII Commissione ha
deliberato di nominare, ai sensi dell'articolo 79, comma 9,
del regolamento, un comitato ristretto, anche al fine di
valutare la possibile unificazione dei due progetti di legge,
nonché per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria
legislativa e la formulazione di proposte relative al testo
degli articoli.
Nell'ambito dello stesso comitato ristretto, che ha
effettuato tre riunioni, si è svolta una audizione informale
di rappresentanti delle associazioni ambientaliste, in cui la
Commissione ha potuto verificare dai diretti interessati gli
orientamenti sulle proposte di legge in esame.
In tale audizione informale, peraltro, sono emerse
posizioni piuttosto diversificate, nel senso che, accanto a
voci fortemente critiche, sono state rappresentate anche
posizioni favorevoli ai provvedimenti e, infine, orientamenti
che, nel condividere lo spirito e le finalità delle proposte
di legge, suggerivano il perseguimento di altri strumenti
normativi.
In conclusione, la maggioranza dei deputati in seno al
comitato ristretto ha convenuto sull'opportunità di
predisporre un testo unificato, che è stato adottato come
testo base per il seguito dell'esame in sede referente, nella
seduta della Commissione del 23 luglio 2003.
Dopo che, in un'ulteriore seduta, la Commissione ha svolto
l'esame degli emendamenti, il testo è stato trasmesso ai
pareri delle competenti Commissioni permanenti. La I
Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la XIV
Commissione ha formulato il "nulla osta" all'ulteriore corso
del provvedimento. La V Commissione, nell'esprimere parere
favorevole, ha posto una condizione ai sensi dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, che è stata testualmente
recepita nel corso del seguito dell'esame in sede
referente.
Al termine dell'esame in sede referente, la VIII
Commissione ha pertanto deciso di proporre all'Assemblea, con
alcune limitate modifiche, il presente testo unificato.
3. Il testo del provvedimento.
Il testo unificato delle proposte di legge n. 2766 e n.
3440 si compone di tre articoli.
Con il primo articolo si dispongono misure per la
promozione e il riconoscimento dell'attività delle
associazioni di protezione ambientale, prevedendo, in
particolare, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere
dalle stesse associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modificazioni.
Lo stesso articolo 1 prevede inoltre disposizioni
finalizzate a garantire la trasparenza nell'affidamento di
contributi, incarichi e servizi alle predette associazioni
ambientaliste, stabilendo altresì alcune norme procedurali per
assicurare il perseguimento del principio di pubblicità.
All'articolo 2, inoltre, si autorizza il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio a ricorrere, per
l'affidamento alle associazioni di protezione ambientale di
servizi ai sensi dell'articolo 1, a procedure di evidenza
pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di tali
servizi sia inferiore alla soglia minima comunitaria
(determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157).
Infine, all'articolo 3, si attribuisce al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio il compito di
indicare, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni di
protezione ambientale di cui all'articolo 1 e il relativo
stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei
programmi per i quali i medesimi contributi sono stati
attribuiti.
Si tratta, in sostanza, di norme che si propongono di
raggiungere i due obiettivi prioritari citati nella premessa
della presente relazione e che, a giudizio della maggioranza
della Commissione, non possono che essere condivisi dagli
operatori del settore. La formulazione del testo unificato,
peraltro, dovrebbe avere fugato ogni perplessità circa i
profili di incostituzionalità del provvedimento (non
riscontrati neanche nel parere della I Commissione) e circa
gli aspetti legati al regime giuridico-fiscale delle
associazioni, che non è assolutamente posto in discussione
dell'articolato del testo unificato, come confermato anche dai
pareri delle Commissioni V e XIV.
In conclusione, nel ribadire una valutazione positiva sul
testo unificato delle proposte di legge in esame, se ne
auspica una rapida approvazione da parte della Camera.
Maria Gabriella PINTO, Relatore