XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2766 - 3440-A




        Onorevoli Colleghi! - La VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del testo unificato delle proposte di legge n. 2766 e n. 3440, che dispone in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale.


1. Premessa.

        Con il testo unificato all'esame dell'Assemblea si offre al Parlamento l'opportunità di operare un reale intervento di riforma. Le poche ma significative disposizioni raccolte nei tre articoli della proposta di legge hanno infatti una duplice finalità: in primo luogo, si tratta di riconoscere, in maniera ancora più forte di quanto non faccia la legislazione vigente, il ruolo che in una moderna politica ambientale hanno gli strumenti volontari, che devono - in una visione liberale e positiva del rapporto fra cittadino ed istituzioni - progressivamente sostituire quelli regolamentativi e coercitivi. Fra gli strumenti essenziali di questa moderna politica ambientale, basata sulla spontanea adesione (ma guidata da una saggia e discreta azione pubblica) dei cittadini e delle imprese a comportamenti virtuosi, una rete pluralista di libere associazioni volontarie può avere un ruolo centrale. La proposta di legge in esame, pertanto, ha prima di tutto questa finalità: rafforzare quella radice educativa e formativa che le associazioni di protezione ambientale rappresentano e sulla cui base le regole giuridiche assumono valore e significato.
        La seconda finalità della proposta ha un contenuto politico non meno rilevante, che può riassumersi con il termine di "trasparenza". Il Parlamento, infatti, deve poter conoscere una situazione che non sembra essere stata sempre caratterizzata da una completa trasparenza ed equità. Questa finalità è importante quanto la prima, perché se le associazioni ambientaliste si alleano con le burocrazie in una specie di ipocrita "patto" per la difesa dell'ambiente, allora il libero associazionismo ambientalista si trasforma impercettibilmente - ma in maniera irreversibile - in "professionismo ambientalista".
        Per questi motivi, si propone all'Assemblea il presente testo unificato, frutto della fusione di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, il cui esame in sede referente si è concluso al termine di una significativa attività istruttoria.


2. L'attività istruttoria.

        La VIII Commissione ha iniziato l'esame preliminare della sola proposta di legge n. 2766, di iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia, nella seduta del 24 luglio 2002. In quella occasione, sono stati sollevati, soprattutto da rappresentanti dei gruppi di opposizione, alcuni profili problematici in relazione al provvedimento. In particolare, si è avanzata la richiesta di approfondire la questione della presunta illegittimità costituzionale degli interventi proposti, nonché il problema del regime giuridico e fiscale delle stesse associazioni ambientaliste, ormai quasi integralmente "transitate" allo stato di associazioni no profit o di ONLUS.
        Dopo una serie di ulteriori sedute dedicate all'esame preliminare (che, nel complesso, si è concentrato in quattro sedute), in cui sono stati anche forniti alcuni chiarimenti di merito circa la proposta di legge n. 2766, è stata nel frattempo assegnata alla VIII Commissione la proposta di legge n. 3440, di iniziativa del deputato Paroli e altri, recante disposizioni per la promozione delle attività delle associazioni di protezione ambientale e per garantire la pubblicità dei servizi loro affidati dallo Stato. Poiché la suddetta proposta di legge verteva sulla medesima materia della proposta n. 2766, nella seduta dell'8 aprile 2003 si è pertanto proceduto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, al loro esame in abbinamento.
        Nella stessa seduta, peraltro, la VIII Commissione ha deliberato di nominare, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del regolamento, un comitato ristretto, anche al fine di valutare la possibile unificazione dei due progetti di legge, nonché per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa e la formulazione di proposte relative al testo degli articoli.
        Nell'ambito dello stesso comitato ristretto, che ha effettuato tre riunioni, si è svolta una audizione informale di rappresentanti delle associazioni ambientaliste, in cui la Commissione ha potuto verificare dai diretti interessati gli orientamenti sulle proposte di legge in esame.
        In tale audizione informale, peraltro, sono emerse posizioni piuttosto diversificate, nel senso che, accanto a voci fortemente critiche, sono state rappresentate anche posizioni favorevoli ai provvedimenti e, infine, orientamenti che, nel condividere lo spirito e le finalità delle proposte di legge, suggerivano il perseguimento di altri strumenti normativi.
        In conclusione, la maggioranza dei deputati in seno al comitato ristretto ha convenuto sull'opportunità di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, nella seduta della Commissione del 23 luglio 2003.
        Dopo che, in un'ulteriore seduta, la Commissione ha svolto l'esame degli emendamenti, il testo è stato trasmesso ai pareri delle competenti Commissioni permanenti. La I Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la XIV Commissione ha formulato il "nulla osta" all'ulteriore corso del provvedimento. La V Commissione, nell'esprimere parere favorevole, ha posto una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che è stata testualmente recepita nel corso del seguito dell'esame in sede referente.
        Al termine dell'esame in sede referente, la VIII Commissione ha pertanto deciso di proporre all'Assemblea, con alcune limitate modifiche, il presente testo unificato.


3. Il testo del provvedimento.

        Il testo unificato delle proposte di legge n. 2766 e n. 3440 si compone di tre articoli.
        Con il primo articolo si dispongono misure per la promozione e il riconoscimento dell'attività delle associazioni di protezione ambientale, prevedendo, in particolare, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere dalle stesse associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
        Lo stesso articolo 1 prevede inoltre disposizioni finalizzate a garantire la trasparenza nell'affidamento di contributi, incarichi e servizi alle predette associazioni ambientaliste, stabilendo altresì alcune norme procedurali per assicurare il perseguimento del principio di pubblicità.
        All'articolo 2, inoltre, si autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a ricorrere, per l'affidamento alle associazioni di protezione ambientale di servizi ai sensi dell'articolo 1, a procedure di evidenza pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima comunitaria (determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157).
        Infine, all'articolo 3, si attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il compito di indicare, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 1 e il relativo stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei programmi per i quali i medesimi contributi sono stati attribuiti.
        Si tratta, in sostanza, di norme che si propongono di raggiungere i due obiettivi prioritari citati nella premessa della presente relazione e che, a giudizio della maggioranza della Commissione, non possono che essere condivisi dagli operatori del settore. La formulazione del testo unificato, peraltro, dovrebbe avere fugato ogni perplessità circa i profili di incostituzionalità del provvedimento (non riscontrati neanche nel parere della I Commissione) e circa gli aspetti legati al regime giuridico-fiscale delle associazioni, che non è assolutamente posto in discussione dell'articolato del testo unificato, come confermato anche dai pareri delle Commissioni V e XIV.
        In conclusione, nel ribadire una valutazione positiva sul testo unificato delle proposte di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

Maria Gabriella PINTO, Relatore




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