XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2766 - 3440-A
TESTO
unificato della Commissione
Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di
servizi alle associazioni di protezione ambientale.
Art. 1.
(Promozione e riconoscimento dell'attività delle
associazioni di protezione ambientale).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere
dalle associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio può prevedere, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio, la concessione di contributi alle
associazioni di cui al citato comma 1, sotto forma di fondi ad
esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e
servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente,
nonché alla informazione ambientale.
3. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al
comma 2 sono tenute a presentare annualmente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Corte dei
conti un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite.
4. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma
3 comporta il divieto di accedere, per i successivi tre anni,
ai contributi statali di cui al comma 2.
5. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento
sulla gestione dei contributi a carico del bilancio dello
Stato erogati ai sensi del comma 2.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio sono definite le tipologie di progetti e
servizi che possono ricevere i contributi di cui al
comma 2 e i criteri per la scelta dei progetti da
finanziare.
7. Lo schema del decreto di cui al comma 6 è trasmesso
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
Art. 2.
(Affidamento di servizi).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per l'affidamento alle associazioni di protezione
ambientale di servizi ai sensi dell'articolo 1, può ricorrere
a procedure di evidenza pubblica anche nel caso in cui il
corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157.
Art. 3.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
indica, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni di
protezione ambientale di cui all'articolo 1 della presente
legge e il relativo stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei
programmi per i quali i medesimi contributi sono stati
concessi.