XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2766
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 349 del 1986,
istitutiva del Ministero dell'ambiente, ha previsto
all'articolo 13 che le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni
siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (ora
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) sulla
base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno
democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità
dell'azione e della sua rilevanza esterna.
In attuazione di tale normativa, numerose associazioni di
protezione ambientale, che operano a vario titolo su scala
nazionale, sono state riconosciute dal Ministero. Tuttavia non
esiste, al di fuori delle disposizioni contenute nella citata
legge n. 349 del 1986, una normativa specifica che regolamenti
i criteri a cui deve ispirarsi l'attività posta in essere da
tali associazioni, né tanto meno che indichi i requisiti
soggettivi ed oggettivi per accedere a qualsiasi forma di
finanziamento statale.
La presente proposta di legge intende pertanto valorizzare
ampiamente il ruolo delle associazioni ambientaliste, fornendo
un quadro di riferimento certo e stabilizzato per la loro
attività. Proprio a tale fine appare particolarmente utile
individuare alcuni princìpi e criteri direttivi per
disciplinare, almeno nelle grandi linee, le procedure di
accesso delle associazioni ambientaliste ai finanziamenti e ai
fondi statali, siano essi riconosciuti in forma diretta ovvero
sotto forma di controprestazioni a fronte di servizi resi
dalle medesime associazioni.
Pertanto si propone, all'articolo 1, di destinare i fondi
alle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 32, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rendendo dunque
stabili e facilmente individuabili i contributi statali.
Secondo tale procedura, infatti, spetterà al Ministero
competente indicare la ripartizione delle risorse finanziarie
da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi, presentando al Parlamento il piano di riparto
di tali fondi.
Anche sul piano dei controlli relativi alla gestione delle
risorse erogate, si prevede una specifica disposizione, per
ragioni di massima trasparenza, in base alla quale le attività
svolte avvalendosi dei contributi a carico dello Stato saranno
sottoposte al controllo della Corte dei conti.
Inoltre, i contributi alle associazioni ambientaliste
vanno considerati non soltanto sotto forma di contributi alle
attività delle associazioni stesse, ma anche sotto forma di
incentivi e di contributi riconosciuti per la partecipazione
ad iniziative poste in essere dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Per tali motivi, l'articolo 2
prevede la possibilità che lo stesso Ministero possa ricorrere
a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi
a tali associazioni, anche qualora i servizi prestati siano di
importo inferiore alla soglia comunitaria prevista.
Infine, all'articolo 3, si stabilisce che, nella relazione
biennale sullo stato dell'ambiente, il Ministro indichi
l'ammontare dei fondi attribuiti alle associazioni
ambientaliste e il relativo stato di utilizzo, nonché
l'attuazione dei programmi per i quali i contributi sono stati
attribuiti ai suddetti enti.