XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2766




        Onorevoli Colleghi! - La legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente, ha previsto all'articolo 13 che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna.
        In attuazione di tale normativa, numerose associazioni di protezione ambientale, che operano a vario titolo su scala nazionale, sono state riconosciute dal Ministero. Tuttavia non esiste, al di fuori delle disposizioni contenute nella citata legge n. 349 del 1986, una normativa specifica che regolamenti i criteri a cui deve ispirarsi l'attività posta in essere da tali associazioni, né tanto meno che indichi i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere a qualsiasi forma di finanziamento statale.
        La presente proposta di legge intende pertanto valorizzare ampiamente il ruolo delle associazioni ambientaliste, fornendo un quadro di riferimento certo e stabilizzato per la loro attività. Proprio a tale fine appare particolarmente utile individuare alcuni princìpi e criteri direttivi per disciplinare, almeno nelle grandi linee, le procedure di accesso delle associazioni ambientaliste ai finanziamenti e ai fondi statali, siano essi riconosciuti in forma diretta ovvero sotto forma di controprestazioni a fronte di servizi resi dalle medesime associazioni.
        Pertanto si propone, all'articolo 1, di destinare i fondi alle associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rendendo dunque stabili e facilmente individuabili i contributi statali. Secondo tale procedura, infatti, spetterà al Ministero competente indicare la ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, presentando al Parlamento il piano di riparto di tali fondi.
        Anche sul piano dei controlli relativi alla gestione delle risorse erogate, si prevede una specifica disposizione, per ragioni di massima trasparenza, in base alla quale le attività svolte avvalendosi dei contributi a carico dello Stato saranno sottoposte al controllo della Corte dei conti.
        Inoltre, i contributi alle associazioni ambientaliste vanno considerati non soltanto sotto forma di contributi alle attività delle associazioni stesse, ma anche sotto forma di incentivi e di contributi riconosciuti per la partecipazione ad iniziative poste in essere dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per tali motivi, l'articolo 2 prevede la possibilità che lo stesso Ministero possa ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi a tali associazioni, anche qualora i servizi prestati siano di importo inferiore alla soglia comunitaria prevista.
        Infine, all'articolo 3, si stabilisce che, nella relazione biennale sullo stato dell'ambiente, il Ministro indichi l'ammontare dei fondi attribuiti alle associazioni ambientaliste e il relativo stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei programmi per i quali i contributi sono stati attribuiti ai suddetti enti.




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