XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2766
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributi ad associazioni
di protezione ambientale).
1. Il riparto dei contributi dello Stato in favore delle
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, è effettuato ai sensi dell'articolo
32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Le associazioni beneficiarie ai sensi del comma 1 sono
tenute a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e alla Corte dei conti un
rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite.
3. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma
2 comporta il divieto di accedere ai contributi dello Stato
erogati ai sensi del comma 1 per i successivi tre anni.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento
sulla gestione dei contributi a carico del bilancio dello
Stato erogati ai sensi del comma 1.
Art. 2.
(Affidamento di servizi).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per l'affidamento alle associazioni di cui
all'articolo 1 di servizi in convenzione, può ricorrere a
procedure di evidenza pubblica anche nel caso in cui il
corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157.
Art. 3.
(Rendicontazione).
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
indica, nella relazione biennale sullo stato dell'ambiente di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
349, l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni di
protezione ambientale di cui all'articolo 1 della presente
legge e il relativo stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei
programmi per i quali i medesimi contributi sono stati
attribuiti.