XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2766




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contributi ad associazioni
di protezione ambientale).

        1. Il riparto dei contributi dello Stato in favore delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, è effettuato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
        2. Le associazioni beneficiarie ai sensi del comma 1 sono tenute a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Corte dei conti un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite.
        3. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 2 comporta il divieto di accedere ai contributi dello Stato erogati ai sensi del comma 1 per i successivi tre anni.
        4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione dei contributi a carico del bilancio dello Stato erogati ai sensi del comma 1.


Art. 2.

(Affidamento di servizi).

        1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'affidamento alle associazioni di cui all'articolo 1 di servizi in convenzione, può ricorrere a procedure di evidenza pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Art. 3.

(Rendicontazione).

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio indica, nella relazione biennale sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 1 della presente legge e il relativo stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei programmi per i quali i medesimi contributi sono stati attribuiti.



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