XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2765
Onorevoli Colleghi! - Non è più rinviabile l'esigenza
di assicurare un equilibrio tra gli interessi legittimi del
traffico aereo e gli inevitabili disagi sofferti dalle
comunità di cittadini che vivono nelle zone limitrofe agli
scali aeroportuali. Si impone, pertanto, come indefettibile,
la necessità di pensare a nuovi strumenti in grado di tutelare
nel modo più pieno e sicuro le esigenze di chi vive e lavora
nelle immediate vicinanze dei sedimi aeroportuali, prevedendo
anche delle forme di indennizzo dei danni diretti ed indiretti
causati dal traffico aereo.
L'Associazione nazionale comuni aeroportuali italiani
(ANCAI) e la Legautonomia da tempo sono impegnate ad
assicurare concreta attuazione alle normative vigenti relative
alle emissioni sonore degli aeromobili e al conseguente
inquinamento acustico. Nel corso degli ultimi anni, infatti,
il Parlamento ed il Governo hanno lavorato per dare vita ad un
complesso normativo costituito, in particolare, dalle leggi
sul rumore aereo (regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica legge n. 434 del 1993; legge n. 449 del 1997,
articolo 18; legge n. 342 del 2000, articoli 90 e 95) e
sull'inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995; legge n.
144 del 1999, articolo 43) basandosi su specifiche misure di
intervento quali: la previsione di una tassa erariale sulle
emissioni sonore degli aeromobili e di multe sugli errori dei
piloti nelle rotte di uscita degli aeromobili, la necessità di
un risanamento acustico delle zone limitrofe a carico dei
gestori aeroportuali anche attraverso l'istituzione di una
tassa addizionale comunale per il risanamento acustico; la
previsione di delocalizzare le abitazioni delle zone a
rischio.
Purtroppo, la concreta realizzazione di tali misure è
stata di fatto vanificata a causa di una serie di fattori,
quali una eccessiva lentezza delle burocrazie ministeriali, o
le forti resistenze delle imprese di settore.
Rimangono, quindi, ancora irrisolti i gravi problemi di
quei comuni sul cui territorio insiste il sedime aeroportuale
e che soffrono di innumerevoli disagi. Questi comuni,
solitamente di piccole dimensioni, perché le grandi città
tendono a spostare l'aeroporto fuori del proprio territorio
comunale, incontrano gravi problemi finanziari per adeguare le
strade di accesso all'aeroporto, assegnare allo stesso un
idoneo numero di vigili urbani, creare nuovi uffici ad
hoc sia all'interno della struttura portuale che di quella
comunale.
Tra le varie misure che riteniamo debbano essere adottate,
con urgenza, ne vanno segnalate due in particolare. La prima è
quella relativa all'estensione del sistema di rilevamento
dell'inquinamento acustico adottato per l'aeroporto di
Malpensa a tutte quelle altre realtà aeroportuali, quali
Ciampino, Cinisi, Fiumicino ed Elmas, che hanno frazioni
abitative a poche decine di metri dalle piste di decollo con
indici che superano abbondantemente la soglia limite dei 65
decibel (dB). La seconda riguarda invece quella relativa alla
cosiddetta "mitigazione ambientale", da realizzare tramite
l'insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico interesse
e, prioritariamente, è urgente pensare alla delocalizzazione
dei "ricettori sensibili", cioè scuole, ospedali e case di
cura.
Per assicurare il pieno raggiungimento di questi obiettivi
riteniamo necessario procedere, con la presente proposta di
legge, all'adozione di una imposta addizionale comunale sui
diritti di imbarco di passeggeri e merci negli aeroporti
(articolo 1) al fine di sostenere le spese aggiuntive dei
comuni relative all'organizzazione di servizi di competenza
comunale, alla realizzazione di interventi di riduzione
dell'impatto acustico ed infine alla delocalizzazione delle
situazioni più critiche.
L'entità dell'imposta è determinata (articolo 2) in 1 euro
per ciascun passeggero e in 0,01 euro per ciascun chilo di
merce imbarcata. Nell'ipotesi in cui il sedime aeroportuale
incida sul territorio di più comuni, l'imposta è applicata da
quello la cui superficie interessata dalla struttura risulta
prevalente.
L'articolo 3 prevede che una quota pari al 30 per cento
del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta è
riversata dai comuni interessati al Fondo nazionale di
riequilibrio istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Lo stesso Ministro provvede, a
sua volta, alla ripartizione di tali risorse tra i comuni
interessati dalla presenza di strutture aeroportuali, in
proporzione alla classificazione degli aeroporti, stilata in
relazione al livello di inquinamento acustico.
L'articolo 4 prevede che il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio invii alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica entro il 30 giugno di ciascun anno una
relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati
dalla legge e soprattutto contenente i dati relativi al
gettito dell'istituenda imposta, agli interventi
effettivamente posti in essere dagli enti locali coinvolti, al
monitoraggio ambientale nel corso del tempo delle aree
interessate a tali interventi, e recante, altresì, le
necessarie informazioni sul complessivo stato di attuazione
della legislazione vigente relativa alle problematiche
dell'inquinamento acustico originato dal traffico aereo.