XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2765
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'imposta comunale).
1. A decorrere dall'anno 2003 è istituita l'imposta
addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci, di
seguito denominata "imposta", esigibile dai comuni nei cui
territori incidono, anche parzialmente, i sedimi
aeroportuali.
2. L'imposta è finalizzata a sostenere le spese sostenute
dai comuni per iniziative volte a:
a) fare fronte alle spese aggiuntive relative
all'organizzazione dei servizi di competenza comunale;
b) realizzare interventi di riduzione dell'impatto
acustico;
c) favorire programmi di delocalizzazione delle
situazioni più critiche.
3. Nel caso in cui il sedime aeroportuale incida sul
territorio di più comuni, l'organizzazione dei servizi nonché
la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono
attivate nelle forme associative di cui al titolo V del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
Art. 2.
(Determinazione dell'imposta).
1. L'entità dell'imposta è determinata in 1 euro per
ciascun passeggero imbarcato e in 0,01 euro per ciascun chilo
di merce imbarcata. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti,
sono aggiornati annualmente i citati importi, tenendo conto
del tasso programmato di inflazione.
2. Nell'ipotesi in cui il sedime aeroportuale incida sul
territorio di più comuni, l'imposta è applicata dal comune la
cui superficie interessata dalla struttura aeroportuale
risulta prevalente. Il medesimo comune provvede alla
ripartizione del gettito prodotto con gli altri comuni
interessati, in ragione della percentuale di superficie di
territorio di ciascun comune, sulla base dell'elenco di cui
alla tabella A allegata alla presente legge.
3. L'imposta è dovuta direttamente dal vettore che se ne
rivale nei confronti del passeggero e del mittente la
merce.
4. Per l'accertamento, la riscossione e il versamento
dell'imposta si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1982, n. 1085.
Art. 3.
(Fondo nazionale di riequilibrio).
1. Una quota pari al 30 per cento del gettito derivante
dall'applicazione dell'imposta è riversata dai comuni
interessati al Fondo nazionale di riequilibrio istituito
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto, provvede entro il 30 aprile
di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al comma 1, tra i comuni interessati dalla presenza di
strutture aeroportuali, in proporzione alla classificazione
degli aeroporti, stilata in relazione al livello di
inquinamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.
Art. 4.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, recante, in
particolare, i dati relativi al gettito dell'imposta, l'elenco
dei comuni beneficiari, gli interventi realizzati dalle
amministrazioni comunali, nonché le misure e i risultati
previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 21
novembre 2000, n. 342, e agli articoli 3, comma 1, lettera
m), 7, 8, comma 2, lettera a), 9 e 10 della legge
26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.
Tabella A
(articolo 2, comma 2)
COMUNI DI SEDIME
Caselle Torinese; San Maurizio Canavese; San Francesco al
Campo; Cuneo; S. Donato Milanese; Segrate; Peschiera Borromeo;
Vimodrone; Castano Primo; Nosate; Somma Lombardo; Casorate
Sempione; Cardano al Campo; Samarate; Ferno; Lonate Pozzolo;
Vizzola Ticino; Arsago Seprio; Golasecca; Bergamo; Orio al
Serio; Grassobbio; Seriate; Brescia; Venezia; Sommacampagna;
Villafranca di Verona; Treviso; Quinto di Treviso; Ronchi dei
Legionari; Turriaco; San Canzian d'Isonzo; San Pier d'Isonzo;
Bolzano; Genova; Bologna; Calderara di Reno; Rimini; Riccione;
Forlì; Parma; Pisa; Firenze; Sesto Fiorentino; Falconara
Marittima; Ancona; Perugia; Fiumicino; Roma; Ciampino;
Pescara; Napoli; Casoria; Bari; Brindisi; Foggia; Lamezia
Terme; Catanzaro; Reggio Calabria; Isola di Capo Rizzuto;
Cinisi; Terrasini; Catania; Trapani; Marsala; Lampedusa e
Linosa; Pantelleria; Elmas; Alghero; Olbia; Tortolì.