XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2765




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'imposta comunale).

        1. A decorrere dall'anno 2003 è istituita l'imposta addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci, di seguito denominata "imposta", esigibile dai comuni nei cui territori incidono, anche parzialmente, i sedimi aeroportuali.
        2. L'imposta è finalizzata a sostenere le spese sostenute dai comuni per iniziative volte a:

                a) fare fronte alle spese aggiuntive relative all'organizzazione dei servizi di competenza comunale;

                b) realizzare interventi di riduzione dell'impatto acustico;

                c) favorire programmi di delocalizzazione delle situazioni più critiche.

        3. Nel caso in cui il sedime aeroportuale incida sul territorio di più comuni, l'organizzazione dei servizi nonché la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono attivate nelle forme associative di cui al titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Determinazione dell'imposta).

        1. L'entità dell'imposta è determinata in 1 euro per ciascun passeggero imbarcato e in 0,01 euro per ciascun chilo di merce imbarcata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati annualmente i citati importi, tenendo conto del tasso programmato di inflazione.
        2. Nell'ipotesi in cui il sedime aeroportuale incida sul territorio di più comuni, l'imposta è applicata dal comune la cui superficie interessata dalla struttura aeroportuale risulta prevalente. Il medesimo comune provvede alla ripartizione del gettito prodotto con gli altri comuni interessati, in ragione della percentuale di superficie di territorio di ciascun comune, sulla base dell'elenco di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
        3. L'imposta è dovuta direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero e del mittente la merce.
        4. Per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085.


Art. 3.

(Fondo nazionale di riequilibrio).

        1. Una quota pari al 30 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta è riversata dai comuni interessati al Fondo nazionale di riequilibrio istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, provvede entro il 30 aprile di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tra i comuni interessati dalla presenza di strutture aeroportuali, in proporzione alla classificazione degli aeroporti, stilata in relazione al livello di inquinamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.


Art. 4.

(Relazione al Parlamento).

        1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, recante, in particolare, i dati relativi al gettito dell'imposta, l'elenco dei comuni beneficiari, gli interventi realizzati dalle amministrazioni comunali, nonché le misure e i risultati previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342, e agli articoli 3, comma 1, lettera m), 7, 8, comma 2, lettera a), 9 e 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.



Tabella A
(articolo 2, comma 2)


COMUNI DI SEDIME

          Caselle Torinese; San Maurizio Canavese; San Francesco al Campo; Cuneo; S. Donato Milanese; Segrate; Peschiera Borromeo; Vimodrone; Castano Primo; Nosate; Somma Lombardo; Casorate Sempione; Cardano al Campo; Samarate; Ferno; Lonate Pozzolo; Vizzola Ticino; Arsago Seprio; Golasecca; Bergamo; Orio al Serio; Grassobbio; Seriate; Brescia; Venezia; Sommacampagna; Villafranca di Verona; Treviso; Quinto di Treviso; Ronchi dei Legionari; Turriaco; San Canzian d'Isonzo; San Pier d'Isonzo; Bolzano; Genova; Bologna; Calderara di Reno; Rimini; Riccione; Forlì; Parma; Pisa; Firenze; Sesto Fiorentino; Falconara Marittima; Ancona; Perugia; Fiumicino; Roma; Ciampino; Pescara; Napoli; Casoria; Bari; Brindisi; Foggia; Lamezia Terme; Catanzaro; Reggio Calabria; Isola di Capo Rizzuto; Cinisi; Terrasini; Catania; Trapani; Marsala; Lampedusa e Linosa; Pantelleria; Elmas; Alghero; Olbia; Tortolì.



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