XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2762




        Onorevoli Colleghi! - Con la proposta di legge si intende perseguire un duplice obiettivo. Il primo obiettivo è costituito dalla necessità di assicurare una adeguata risposta alle esigenze espresse da una vasta categoria di personale che si vede esclusa dall'inserimento definitivo nel mondo del lavoro in conseguenza di una interpretazione assai discutibile sul piano sia formale che sostanziale, fornita dall'allora Ministero della pubblica istruzione, della disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante "Integrazione e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
        Si tratta di evitare, inoltre, l'ingiusta penalizzazione di quanti hanno dimostrato di saper svolgere con competenza e con adeguato senso del dovere obblighi che discendono da una legislazione che la dottrina giuslavoristica ha ritenuto di dover qualificare "dell'emergenza"; ma che la società civile, alla quale si è inteso di applicarla, soprattutto in quelle parti del territorio nazionale che presentano tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale, ha inteso di dover rifiutare proprio in considerazione dello stato di precarietà, sia morale che sociale, che essa ha finito per generare.
        Indubbiamente, gli interventi che i precedenti Governi hanno posto in essere, nel corso del tempo, per ricondurre entro limiti di tollerabile sostenibilità il fenomeno del precariato, che i lavoratori adibiti ad attività socialmente utili rappresentano, non si sono ancora dimostrati soddisfacenti. Si sono registrati, invece, comportamenti amministrativi che hanno finito per accrescere la tensione tra tali lavoratori, che legittimamente aspirano ad uscire dallo status di soggezione psicologica, in cui la loro stessa situazione occupazionale li pone. Sono intervenute disposizioni di legge, infatti, che non hanno consentito (e non consentono) di aprire gli animi di costoro a un nuovo e più soddisfacente orizzonte di vita lavorativa.
        Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio, quindi, a una situazione di disagio che consegue all'approvazione dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 da parte dell'allora Ministro della pubblica istruzione con la circolare n. 153 del 20 maggio 2000 (in particolare, con l'articolo 5).
        In verità, ci troviamo di fronte a un caso che i giuristi latini, a ragione, consideravano di ingiustizia manifesta: summus ius, summa iniuria.
        In altri termini, avere escluso dal calcolo dei titoli di servizio i periodi di precariato, pur con la limitazione giuridica contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 2000 richiamato, significa condannare all'emarginazione quanti, invece, hanno dimostrato, nei fatti, di essere validi lavoratori proprio per quelle mansioni svolte, che sono le stesse che vengono richieste per passare a tempo pieno, con la stessa qualifica professionale, nei ruoli della medesima istituzione pubblica.
        E' indispensabile superare la situazione di palese discriminazione che la nota circolare del Ministero della pubblica istruzione ha determinato; così come deve essere perseguito concretamente l'altro obiettivo di grande rilevanza sociale, che è il progressivo svuotamento delle "sacche di precariato" che, purtroppo, una politica dell'occupazione non troppo oculata posta in essere dai Governi precedenti ha creato.
        Pertanto, con la disposizione di natura interpretativa che si propone, si intende ricostruire un sistema di tutela giuridica che consenta ai partecipanti al concorso, provenienti dalle fila dei soggetti adibiti a lavori socialmente utili, di vedere valutato un periodo di servizio che, pur non essendo qualificabile come "lavorativo" a tutti gli effetti, costituisca un titolo professionalmente spendibile, anche se esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale indicata.




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