XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2762
Onorevoli Colleghi! - Con la proposta di legge si
intende perseguire un duplice obiettivo. Il primo obiettivo è
costituito dalla necessità di assicurare una adeguata risposta
alle esigenze espresse da una vasta categoria di personale che
si vede esclusa dall'inserimento definitivo nel mondo del
lavoro in conseguenza di una interpretazione assai discutibile
sul piano sia formale che sostanziale, fornita dall'allora
Ministero della pubblica istruzione, della disposizione
contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, recante "Integrazione e modifiche della
disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo
45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
Si tratta di evitare, inoltre, l'ingiusta penalizzazione
di quanti hanno dimostrato di saper svolgere con competenza e
con adeguato senso del dovere obblighi che discendono da una
legislazione che la dottrina giuslavoristica ha ritenuto di
dover qualificare "dell'emergenza"; ma che la società civile,
alla quale si è inteso di applicarla, soprattutto in quelle
parti del territorio nazionale che presentano tassi di
disoccupazione superiori alla media nazionale, ha inteso di
dover rifiutare proprio in considerazione dello stato di
precarietà, sia morale che sociale, che essa ha finito per
generare.
Indubbiamente, gli interventi che i precedenti Governi
hanno posto in essere, nel corso del tempo, per ricondurre
entro limiti di tollerabile sostenibilità il fenomeno del
precariato, che i lavoratori adibiti ad attività socialmente
utili rappresentano, non si sono ancora dimostrati
soddisfacenti. Si sono registrati, invece, comportamenti
amministrativi che hanno finito per accrescere la tensione tra
tali lavoratori, che legittimamente aspirano ad uscire dallo
status di soggezione psicologica, in cui la loro stessa
situazione occupazionale li pone. Sono intervenute
disposizioni di legge, infatti, che non hanno consentito (e
non consentono) di aprire gli animi di costoro a un nuovo e
più soddisfacente orizzonte di vita lavorativa.
Con la presente proposta di legge si intende porre
rimedio, quindi, a una situazione di disagio che consegue
all'approvazione dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 da parte dell'allora Ministro della
pubblica istruzione con la circolare n. 153 del 20 maggio 2000
(in particolare, con l'articolo 5).
In verità, ci troviamo di fronte a un caso che i giuristi
latini, a ragione, consideravano di ingiustizia manifesta:
summus ius, summa iniuria.
In altri termini, avere escluso dal calcolo dei titoli di
servizio i periodi di precariato, pur con la limitazione
giuridica contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n.
81 del 2000 richiamato, significa condannare all'emarginazione
quanti, invece, hanno dimostrato, nei fatti, di essere validi
lavoratori proprio per quelle mansioni svolte, che sono le
stesse che vengono richieste per passare a tempo pieno, con la
stessa qualifica professionale, nei ruoli della medesima
istituzione pubblica.
E' indispensabile superare la situazione di palese
discriminazione che la nota circolare del Ministero della
pubblica istruzione ha determinato; così come deve essere
perseguito concretamente l'altro obiettivo di grande rilevanza
sociale, che è il progressivo svuotamento delle "sacche di
precariato" che, purtroppo, una politica dell'occupazione non
troppo oculata posta in essere dai Governi precedenti ha
creato.
Pertanto, con la disposizione di natura interpretativa che
si propone, si intende ricostruire un sistema di tutela
giuridica che consenta ai partecipanti al concorso,
provenienti dalle fila dei soggetti adibiti a lavori
socialmente utili, di vedere valutato un periodo di servizio
che, pur non essendo qualificabile come "lavorativo" a tutti
gli effetti, costituisca un titolo professionalmente
spendibile, anche se esclusivamente nell'ambito della
procedura concorsuale indicata.