XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2762
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'utilizzo dei soggetti impegnati in progetti di lavori
socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, da parte delle scuole
statali costituisce titolo di servizio equiparato a quello
prestato nelle stesse istituzioni scolastiche da personale con
rapporto di impiego a tempo determinato dalla data di
effettivo avvio dei citati progetti.
Art. 2.
1. Il servizio prestato nelle scuole statali da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in conformità a quanto
disposto dagli articoli 112 e 113 del testo unico dalle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, costituisce titolo professionale valutabile ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie pubbliche relative a
profili professionali corrispondenti al servizio svolto,
nonché della partecipazione a concorsi o a procedure selettivi
anche per soli titoli, per l'assunzione di personale nelle
pubbliche amministrazioni, banditi a decorrere dal 1^ gennaio
2000.
Art. 3
1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1^
dicembre 1997, n. 468, è abrogato.