XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2762




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'utilizzo dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, da parte delle scuole statali costituisce titolo di servizio equiparato a quello prestato nelle stesse istituzioni scolastiche da personale con rapporto di impiego a tempo determinato dalla data di effettivo avvio dei citati progetti.


Art. 2.

        1. Il servizio prestato nelle scuole statali da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in conformità a quanto disposto dagli articoli 112 e 113 del testo unico dalle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, costituisce titolo professionale valutabile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie pubbliche relative a profili professionali corrispondenti al servizio svolto, nonché della partecipazione a concorsi o a procedure selettivi anche per soli titoli, per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, banditi a decorrere dal 1^ gennaio 2000.


Art. 3

        1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, è abrogato.



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