XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2751




        Onorevoli Colleghi! - Le norme che disciplinano lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana (CRI), sono state emanate con regio decreto 10 febbraio 1936, n.484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1936.
        Il corpo militare della CRI assumeva pertanto una organica collocazione nell'ambito delle Forze armate italiane e si qualificava come ausiliario delle stesse.
        Subito offriva prove di efficienza e di capacità professionale in occasione dell'ultimo conflitto mondiale.
        La ratio del legislatore fu di fare indossare a questa benemerita istituzione un'uniforme, proprio in funzione del suo impiego sia nel Paese che all'estero, come nella guerra di Corea negli anni '50, come negli anni '60 nel Congo, dove il corpo militare vedeva cadere un suo uomo, trucidato a Kindu, assieme agli aviatori italiani che trasportavano in Africa generi alimentari e materiale sanitario di primo soccorso.
        Il corpo militare della CRI è intervenuto attivamente in occasione di tutte le calamità degli ultimi settant'anni. Dall'alluvione del Polesine (1951) al terremoto del Belice (1968), dal terremoto del Friuli (1976) a quello dell'Irpinia (1980), per non dimenticare l'intervento in Armenia (1988).
        Segnalata è pure la sua presenza nell'ambito del teatro balcanico durante la guerra della ex Jugoslavia, iniziata nel 1991, e che ha visto premiati ufficiali, sottoufficiali e militi con la "Croce della pace" del Ministero della difesa italiano e con la "Medaglia della Nato".
        La stessa Organizzazione atlantica decorava, nel 1999, la CRI, con la medaglia "Former Yugoslavia".
        Con il tempo però la CRI ha sviluppato, accanto al corpo militare, che è la prima componente di bandiera, anche altre entità di pronto impiego e di varia natura che si distinguono sia per il sesso degli appartenenti che per la loro età, oppure per le modalità di adesione o per le istanze di ingresso, subordinate ad alcuni requisiti fisici (vedi il corpo infermiere volontarie, il comitato nazionale femminile, i volontari del soccorso, i pionieri e, non per ultimi, i donatori di sangue).
        Una organizzazione complessa, dunque, quella della CRI, ma dove i militari rimangono - sempre - la sicura componente da utilizzare in caso di guerra. A loro la legge, in funzione dei compiti affidati, attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale, assoggettandoli pure alle disposizioni stabilite dal regolamento di disciplina ed ai codici penali di settore.
        Inoltre, l'impiego del personale direttivo (ufficiali) non ha durata limitata perché permane nei ruoli a vario titolo, fino al settantesimo anno di età, richiedendo requisiti professionali d'eccellenza e un percorso culturale (laurea) di alto profilo, non solo per gli sviluppi di carriera, ma anche per il mirato utilizzo operativo. Senza dimenticare che gli appartenenti al corpo militare della CRI partecipano attivamente ai vari corsi di aggiornamento e di qualificazione con le altre Forze armate anche non nazionali.
        Alla luce di quanto esposto è opportuno tenere separata la componente militare dalle altre componenti a struttura civile della CRI.
        I militari non partecipano, per il loro status, alle elezioni dei propri vertici come avviene nelle altre componenti.
        I militari non sono adeguatamente utilizzati e si sentono in posizione subordinata a soggetti civili, eletti o delegati, soprattutto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n.110, riguardante il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa. Statuto che giustamente liberalizza tutte le altre componenti.
        La presente proposta di legge ha come fine la salvaguardia ed un più razionale utilizzo del corpo militare della CRI.




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