XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2751
Onorevoli Colleghi! - Le norme che disciplinano lo
stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il
trattamento economico ed amministrativo del personale della
Croce rossa italiana (CRI), sono state emanate con regio
decreto 10 febbraio 1936, n.484, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1936.
Il corpo militare della CRI assumeva pertanto una organica
collocazione nell'ambito delle Forze armate italiane e si
qualificava come ausiliario delle stesse.
Subito offriva prove di efficienza e di capacità
professionale in occasione dell'ultimo conflitto mondiale.
La ratio del legislatore fu di fare indossare a
questa benemerita istituzione un'uniforme, proprio in funzione
del suo impiego sia nel Paese che all'estero, come nella
guerra di Corea negli anni '50, come negli anni '60 nel Congo,
dove il corpo militare vedeva cadere un suo uomo, trucidato a
Kindu, assieme agli aviatori italiani che trasportavano in
Africa generi alimentari e materiale sanitario di primo
soccorso.
Il corpo militare della CRI è intervenuto attivamente in
occasione di tutte le calamità degli ultimi settant'anni.
Dall'alluvione del Polesine (1951) al terremoto del Belice
(1968), dal terremoto del Friuli (1976) a quello dell'Irpinia
(1980), per non dimenticare l'intervento in Armenia (1988).
Segnalata è pure la sua presenza nell'ambito del teatro
balcanico durante la guerra della ex Jugoslavia, iniziata nel
1991, e che ha visto premiati ufficiali, sottoufficiali e
militi con la "Croce della pace" del Ministero della difesa
italiano e con la "Medaglia della Nato".
La stessa Organizzazione atlantica decorava, nel 1999, la
CRI, con la medaglia "Former Yugoslavia".
Con il tempo però la CRI ha sviluppato, accanto al corpo
militare, che è la prima componente di bandiera, anche altre
entità di pronto impiego e di varia natura che si distinguono
sia per il sesso degli appartenenti che per la loro età,
oppure per le modalità di adesione o per le istanze di
ingresso, subordinate ad alcuni requisiti fisici (vedi il
corpo infermiere volontarie, il comitato nazionale femminile,
i volontari del soccorso, i pionieri e, non per ultimi, i
donatori di sangue).
Una organizzazione complessa, dunque, quella della CRI, ma
dove i militari rimangono - sempre - la sicura componente da
utilizzare in caso di guerra. A loro la legge, in funzione dei
compiti affidati, attribuisce la qualifica di pubblico
ufficiale, assoggettandoli pure alle disposizioni stabilite
dal regolamento di disciplina ed ai codici penali di
settore.
Inoltre, l'impiego del personale direttivo (ufficiali) non
ha durata limitata perché permane nei ruoli a vario titolo,
fino al settantesimo anno di età, richiedendo requisiti
professionali d'eccellenza e un percorso culturale (laurea) di
alto profilo, non solo per gli sviluppi di carriera, ma anche
per il mirato utilizzo operativo. Senza dimenticare che gli
appartenenti al corpo militare della CRI partecipano
attivamente ai vari corsi di aggiornamento e di qualificazione
con le altre Forze armate anche non nazionali.
Alla luce di quanto esposto è opportuno tenere separata la
componente militare dalle altre componenti a struttura civile
della CRI.
I militari non partecipano, per il loro status, alle
elezioni dei propri vertici come avviene nelle altre
componenti.
I militari non sono adeguatamente utilizzati e si sentono
in posizione subordinata a soggetti civili, eletti o delegati,
soprattutto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 marzo 1997, n.110, riguardante il nuovo statuto
dell'Associazione italiana della Croce rossa. Statuto che
giustamente liberalizza tutte le altre componenti.
La presente proposta di legge ha come fine la salvaguardia
ed un più razionale utilizzo del corpo militare della CRI.