XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2751
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), di
seguito denominato "corpo militare", ausiliario delle Forze
armate, è parte integrante della CRI.
Art. 2.
1. I capi ufficio e gli ufficiali dei comitati centri
di mobilitazione dipendono gerarchicamente e funzionalmente
dall'ispettore superiore del corpo militare.
Art. 3.
1. In relazione a quanto previsto dal regio decreto 10
febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le funzioni
dei presidenti dei comitati centri di mobilitazione sono
demandate esclusivamente agli ufficiali preposti agli uffici
dei comitati centri di mobilitazione.