XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2751




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), di seguito denominato "corpo militare", ausiliario delle Forze armate, è parte integrante della CRI.


Art. 2.

        1. I capi ufficio e gli ufficiali dei comitati centri di mobilitazione dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'ispettore superiore del corpo militare.


Art. 3.

        1. In relazione a quanto previsto dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le funzioni dei presidenti dei comitati centri di mobilitazione sono demandate esclusivamente agli ufficiali preposti agli uffici dei comitati centri di mobilitazione.



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