XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2748




        Onorevoli Colleghi! - A seguito delle modifiche recentemente introdotte riguardanti i pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti si trovano in oggettiva difficoltà nel rispettare i termini ed offrire contemporaneamente un servizio qualitativo ottimale.
        Come noto per l'anno 2002 (a seguito delle modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, introdotte dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001) la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa ai redditi di lavoro autonomo e dipendente è stata svincolata dal modello Unico ed i termini per la sua presentazione, prevista esclusivamente in forma telematica tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, eccetera), sono stati anticipati al 30 giugno di ogni anno.
        Con il recente slittamento dei termini di pagamento delle imposte IRPEF ed IRAP da parte delle persone fisiche e società di persone al 20 giugno (prima fissato al 31 maggio) ed il contestuale anticipo dell'IRPEG alla stessa data per le società di capitali nonché il possibile slittamento dei pagamenti al 20 luglio con soprattassa dello 0,4 per cento, il termine per la predisposizione e l'invio della dichiarazione dei sostituti d'imposta si trova compresso tra queste due importanti e delicate scadenze. Se poi si aggiunge che alla stessa data (30 giugno) i contribuenti sono chiamati al pagamento dell'acconto dell'imposta comunale sugli immobili (quasi sempre predisposto dagli stessi consulenti), è di tutta evidenza il carico pesantissimo di lavoro per i professionisti contabili, senza tener conto del rischio di errore che ne scaturisce.
        Considerando che dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta non scaturisce alcun debito d'imposta (e, quindi, nessun danno all'erario), servendo tale dichiarazione soltanto per controlli incrociati sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, e considerando che fino all'anno scorso veniva inviata assieme ed all'interno del modello Unico (da inviare entro il 31 ottobre di ogni anno), si presenta la proposta di legge al fine di stabilire che tale dichiarazione possa essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno, modificando, quindi, quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, che recita: "I sostituti d'imposta (...) che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 (...) trasmettono in via telematica (...) i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione (...)".




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