XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2748
Onorevoli Colleghi! - A seguito delle modifiche
recentemente introdotte riguardanti i pagamenti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti
si trovano in oggettiva difficoltà nel rispettare i termini ed
offrire contemporaneamente un servizio qualitativo
ottimale.
Come noto per l'anno 2002 (a seguito delle modificazioni
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, introdotte dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001) la
dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa ai redditi di
lavoro autonomo e dipendente è stata svincolata dal modello
Unico ed i termini per la sua presentazione, prevista
esclusivamente in forma telematica tramite un intermediario
abilitato (commercialista, consulente del lavoro, eccetera),
sono stati anticipati al 30 giugno di ogni anno.
Con il recente slittamento dei termini di pagamento delle
imposte IRPEF ed IRAP da parte delle persone fisiche e società
di persone al 20 giugno (prima fissato al 31 maggio) ed il
contestuale anticipo dell'IRPEG alla stessa data per le
società di capitali nonché il possibile slittamento dei
pagamenti al 20 luglio con soprattassa dello 0,4 per cento, il
termine per la predisposizione e l'invio della dichiarazione
dei sostituti d'imposta si trova compresso tra queste due
importanti e delicate scadenze. Se poi si aggiunge che alla
stessa data (30 giugno) i contribuenti sono chiamati al
pagamento dell'acconto dell'imposta comunale sugli immobili
(quasi sempre predisposto dagli stessi consulenti), è di tutta
evidenza il carico pesantissimo di lavoro per i professionisti
contabili, senza tener conto del rischio di errore che ne
scaturisce.
Considerando che dalla dichiarazione dei sostituti
d'imposta non scaturisce alcun debito d'imposta (e, quindi,
nessun danno all'erario), servendo tale dichiarazione soltanto
per controlli incrociati sulle dichiarazioni dei redditi dei
contribuenti, e considerando che fino all'anno scorso veniva
inviata assieme ed all'interno del modello Unico (da inviare
entro il 31 ottobre di ogni anno), si presenta la proposta di
legge al fine di stabilire che tale dichiarazione possa essere
presentata entro il 31 ottobre di ogni anno, modificando,
quindi, quanto disposto dal comma 3-bis dell'articolo 4
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, che recita: "I sostituti d'imposta
(...) che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n.
600 del 1973 (...) trasmettono in via telematica (...) i dati
fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per
l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione
(...)".