XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2748




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, e successive modificazioni, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi per via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni per via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione unica prevista dall'articolo 4, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni.



Frontespizio Relazione