XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2748
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che
effettuano le ritenute sui redditi ai sensi degli articoli 23,
24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973,
e successive modificazioni, tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo
decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite
gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi
contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori
dati necessari per l'attività di liquidazione e di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e
assicurativi, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì,
trasmessi per via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le trasmissioni per via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi
dati nella dichiarazione unica prevista dall'articolo 4, comma
1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998, e successive
modificazioni.