XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2747
Onorevoli Colleghi! - Nella vigente legislazione
fiscale italiana il lavoratore autonomo-professionista che
sostiene spese per la propria formazione professionale o si
accolla spese per la formazione dei suoi collaboratori vede un
riconoscimento fiscale della metà della spesa sostenuta.
Un imprenditore che decide di investire danari per
migliorare le proprie conoscenze ha riconosciuto per intero la
spesa sostenuta nell'esercizio di competenza; lo stesso vale
per le società che investono nella formazione dei propri
amministratori o collaboratori.
E' di tutta evidenza una disparità di trattamento tra
imprenditori e professionisti.
Tale norma è ancora più penalizzante se si pensa
all'importanza ricoperta dalla formazione e dall'aggiornamento
per un professionista: pensiamo ad un dottore commercialista
che, a seguito dell'introduzione di continue novità normative,
è "costretto" a partecipare a convegni o cicli di incontri di
spiegazione ed interpretazione che vengono offerti da un
numero sempre maggiore di istituti di formazione a livello
nazionale. Quasi sempre tali convegni hanno un costo non
indifferente e all'interno di un anno facilmente si
raggiungono le centinaia o le migliaia di euro per questa sola
spesa.
Se poi il convegno o il corso di formazione non è tenuto
nella città di residenza, anche le spese di viaggio (ad
esempio treno) e soggiorno (ad esempio pranzi, cene e
pernottamenti) sono deducibili nel limite della metà della
spesa sostenuta, e non di rado i convegni più interessanti con
i relatori più autorevoli si svolgono nelle grandi città quali
Milano, Roma eccetera.
Ma vi è di più. Nei prossimi anni i dottori commercialisti
saranno tenuti, da vincoli imposti dai vertici del Consiglio
nazionale, ad accumulare un minimo di "crediti" su base annua
a dimostrazione dell'attualità dell'aggiornamento degli
iscritti agli albi. Tali crediti saranno attribuiti in base
alle docenze, alle pubblicazioni, alle collaborazioni alle
riviste specializzate, ma anche, e soprattutto, in base alla
partecipazione ai convegni ed ai corsi organizzati da istituti
specializzati.
In pochi anni (forse già dal prossimo anno), quindi, tutti
i dottori commercialisti vedranno impennare drasticamente i
costi per la loro formazione e il loro aggiornamento, e di
tali costi la metà sarà a "fondo perduto".
Quanto detto sinora non riguarda soltanto la categoria dei
commercialisti ma anche quella degli altri professionisti che,
purtroppo, hanno la stessa limitazione (avvocati, notai,
medici, ingegneri, geometri, consulenti, eccetera); non è
neppure da escludere che la strada di aggiornamento continuo
scelta dai dottori commercialisti sarà a breve seguita anche
dagli altri consigli nazionali.
Con la presente proposta di legge si chiede pertanto la
soppressione all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 delle parole: "; le spese
di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di
aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e
soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del
loro ammontare".