XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2747




        Onorevoli Colleghi! - Nella vigente legislazione fiscale italiana il lavoratore autonomo-professionista che sostiene spese per la propria formazione professionale o si accolla spese per la formazione dei suoi collaboratori vede un riconoscimento fiscale della metà della spesa sostenuta.
        Un imprenditore che decide di investire danari per migliorare le proprie conoscenze ha riconosciuto per intero la spesa sostenuta nell'esercizio di competenza; lo stesso vale per le società che investono nella formazione dei propri amministratori o collaboratori.
        E' di tutta evidenza una disparità di trattamento tra imprenditori e professionisti.
        Tale norma è ancora più penalizzante se si pensa all'importanza ricoperta dalla formazione e dall'aggiornamento per un professionista: pensiamo ad un dottore commercialista che, a seguito dell'introduzione di continue novità normative, è "costretto" a partecipare a convegni o cicli di incontri di spiegazione ed interpretazione che vengono offerti da un numero sempre maggiore di istituti di formazione a livello nazionale. Quasi sempre tali convegni hanno un costo non indifferente e all'interno di un anno facilmente si raggiungono le centinaia o le migliaia di euro per questa sola spesa.
        Se poi il convegno o il corso di formazione non è tenuto nella città di residenza, anche le spese di viaggio (ad esempio treno) e soggiorno (ad esempio pranzi, cene e pernottamenti) sono deducibili nel limite della metà della spesa sostenuta, e non di rado i convegni più interessanti con i relatori più autorevoli si svolgono nelle grandi città quali Milano, Roma eccetera.
        Ma vi è di più. Nei prossimi anni i dottori commercialisti saranno tenuti, da vincoli imposti dai vertici del Consiglio nazionale, ad accumulare un minimo di "crediti" su base annua a dimostrazione dell'attualità dell'aggiornamento degli iscritti agli albi. Tali crediti saranno attribuiti in base alle docenze, alle pubblicazioni, alle collaborazioni alle riviste specializzate, ma anche, e soprattutto, in base alla partecipazione ai convegni ed ai corsi organizzati da istituti specializzati.
        In pochi anni (forse già dal prossimo anno), quindi, tutti i dottori commercialisti vedranno impennare drasticamente i costi per la loro formazione e il loro aggiornamento, e di tali costi la metà sarà a "fondo perduto".
        Quanto detto sinora non riguarda soltanto la categoria dei commercialisti ma anche quella degli altri professionisti che, purtroppo, hanno la stessa limitazione (avvocati, notai, medici, ingegneri, geometri, consulenti, eccetera); non è neppure da escludere che la strada di aggiornamento continuo scelta dai dottori commercialisti sarà a breve seguita anche dagli altri consigli nazionali.
        Con la presente proposta di legge si chiede pertanto la soppressione all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 delle parole: "; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare".




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