XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2747
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 5 dell'articolo 50 testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le
parole: "; le spese di partecipazione a convegni, congressi e
simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del
50 per cento del loro ammontare" sono soppresse.