XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2747




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 5 dell'articolo 50 testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare" sono soppresse.



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