XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2741




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si richiama ai princìpi espressi nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, laddove si afferma che "il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati (...)", in considerazione del "carattere di preminente interesse generale" che si riconosce alla "diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico" (articolo 1, comma 1).
        Per rendere effettivi e operanti detti princìpi appare importante, e urgente, provvedere all'estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi televisivi, all'istituzione di collegi giudicanti in materia di parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi di informazione, a una puntuale disciplina delle rettifiche e, più in generale, delle dichiarazioni dei soggetti che si ritengano lesi da trasmissioni televisive, da mettere obbligatoriamente e sollecitamente in onda, e, infine, alla rigorosa disciplina della riconoscibilità della pubblicità nelle trasmissioni.
        L'articolo 1 estende i compiti della Commissione parlamentare nei confronti del sistema radiotelevisivo gestito da soggetti privati. L'articolo 2, riprendendo il disposto dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, indica i compiti che la Commissione parlamentare assume riguardo al sistema radiotelevisivo privato, facendo, altresì, esplicito riferimento al controllo sui messaggi pubblicitari, come puntualmente definito nell'articolo 2, comma 2, della presente proposta di legge.
        Gli articoli da 3 a 6 istituiscono il collegio nazionale e i collegi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano chiamati a giudicare in ordine alla parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi di informazione, rispettivamente nazionali e locali, e ne stabiliscono la composizione e le procedure di intervento. Si mettono in essere agili autorità aventi poteri immediati di intervento per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sull'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, anche attraverso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 di tale legge.
        L'articolo 3 indica in un magistrato, designato dal primo presidente della Corte di cassazione, un membro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal Presidente dell'Autorità medesima, e il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, che può designare un giornalista in sua vece, i componenti del collegio nazionale e ne affida le funzioni di presidente al magistrato.
        L'articolo 4, che si riferisce ai singoli collegi locali, affida la presidenza del nuovo organo a un magistrato, individuato nel presidente del tribunale civile del capoluogo regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e indica, quali membri, il presidente del comitato regionale per le comunicazioni e il presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti.
        Gli articoli 5 e 6 attribuiscono i poteri, anche sanzionatori, previsti dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000, rispettivamente ai collegi nazionali e locali, e stabiliscono, per rinvio, le procedure attraverso le quali si svolge la loro attività e gli eventuali ricorsi giurisdizionali, la cui decisione, nel caso degli interventi nei confronti di emittenti locali, non è attribuita, salvo che per il Lazio, alla competenza del tribunale amministrativo regionale di tale regione, ma a ciascun organo di giustizia amministrativa di primo grado competente per territorio.
        L'articolo 7 attribuisce al Ministro delle comunicazioni il compito di definire, mediante regolamento, le modalità di effettuazione degli accertamenti e dei controlli previsti dalla legge e, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, fa riferimento alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1^ luglio 2000, con gli opportuni adattamenti.
        L'articolo 8 affronta il delicato tema del diritto di rettifica, alla luce del crescente numero di querele, per diffamazione, nei confronti di giornalisti, conferendo ai presidenti dei consigli, nazionale e locali, dell'Ordine dei giornalisti poteri tipici delle Autorità amministrative indipendenti. Stabilito l'obbligo, per il direttore o, comunque, per il responsabile della rete televisiva, di mandare in onda le rettifiche e altre dichiarazioni di soggetti - persone fisiche o giuridiche o, comunque, soggetti disciplinati dal codice civile - che si ritengano lesi da trasmissioni di quella rete, ad eccezione del caso che le dichiarazioni possano configurare un reato, l'articolo prevede che, in caso di rifiuto o di rettifica inadeguata o insufficiente, si possa ricorrere al presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti o, nel caso di reti televisive locali, al presidente del consiglio regionale o interregionale dell'Ordine; il presidente adito, convocate e sentite le parti, dispone, con decreto motivato, l'adozione del provvedimento di rettifica; laddove non si dia esecuzione alle disposizioni del decreto sono previste sanzioni pecuniarie - irrogate dall'autore del decreto medesimo, sentito il rispettivo consiglio dell'Ordine - oltre alle sanzioni disciplinari; l'efficacia esecutiva del decreto non è, in ogni caso, revocabile fino ad eventuale pronuncia dell'autorità giudiziaria ordinaria. Resta fermo il potere di vigilanza della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove applicabili, valgono, per i casi in argomento, anche le norme della legge n. 47 del 1948, recante disposizioni sulla stampa.
        L'articolo 9, infine, disciplina dettagliatamente gli strumenti e i rimedi per la riconoscibilità della pubblicità, attribuendo al presidente del consiglio nazionale o locale dell'Ordine dei giornalisti l'adozione, sentito il rispettivo consiglio, degli opportuni provvedimenti sanzionatori di cui può essere disposta la pubblicazione a seguito di procedimento richiesto da soggetti dell'utenza televisiva. In ogni caso, sono garantiti il contraddittorio, la cognizione degli atti e la verbalizzazione durante la fase istruttoria del procedimento medesimo. Restano, comunque, fermi i poteri normativi, di vigilanza e di intervento della già menzionata commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.




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