XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2741
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
richiama ai princìpi espressi nell'articolo 1 della legge 6
agosto 1990, n. 223, laddove si afferma che "il pluralismo,
l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle
libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione,
rappresentano i princìpi fondamentali del sistema
radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti
pubblici e privati (...)", in considerazione del "carattere di
preminente interesse generale" che si riconosce alla
"diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata
con qualsiasi mezzo tecnico" (articolo 1, comma 1).
Per rendere effettivi e operanti detti princìpi appare
importante, e urgente, provvedere all'estensione dei compiti
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi televisivi, all'istituzione di collegi
giudicanti in materia di parità di accesso ai mezzi
radiotelevisivi di informazione, a una puntuale disciplina
delle rettifiche e, più in generale, delle dichiarazioni dei
soggetti che si ritengano lesi da trasmissioni televisive, da
mettere obbligatoriamente e sollecitamente in onda, e, infine,
alla rigorosa disciplina della riconoscibilità della
pubblicità nelle trasmissioni.
L'articolo 1 estende i compiti della Commissione
parlamentare nei confronti del sistema radiotelevisivo gestito
da soggetti privati. L'articolo 2, riprendendo il disposto
dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante
nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva,
indica i compiti che la Commissione parlamentare assume
riguardo al sistema radiotelevisivo privato, facendo, altresì,
esplicito riferimento al controllo sui messaggi pubblicitari,
come puntualmente definito nell'articolo 2, comma 2, della
presente proposta di legge.
Gli articoli da 3 a 6 istituiscono il collegio nazionale e
i collegi regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano chiamati a giudicare in ordine alla parità di accesso
ai mezzi radiotelevisivi di informazione, rispettivamente
nazionali e locali, e ne stabiliscono la composizione e le
procedure di intervento. Si mettono in essere agili autorità
aventi poteri immediati di intervento per garantire il pieno
rispetto delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.
28, sull'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali, anche attraverso l'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 10 di tale legge.
L'articolo 3 indica in un magistrato, designato dal primo
presidente della Corte di cassazione, un membro dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal Presidente
dell'Autorità medesima, e il presidente dell'Ordine nazionale
dei giornalisti, che può designare un giornalista in sua vece,
i componenti del collegio nazionale e ne affida le funzioni di
presidente al magistrato.
L'articolo 4, che si riferisce ai singoli collegi locali,
affida la presidenza del nuovo organo a un magistrato,
individuato nel presidente del tribunale civile del capoluogo
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
indica, quali membri, il presidente del comitato regionale per
le comunicazioni e il presidente dell'Ordine regionale dei
giornalisti.
Gli articoli 5 e 6 attribuiscono i poteri, anche
sanzionatori, previsti dall'articolo 10 della legge n. 28 del
2000, rispettivamente ai collegi nazionali e locali, e
stabiliscono, per rinvio, le procedure attraverso le quali si
svolge la loro attività e gli eventuali ricorsi
giurisdizionali, la cui decisione, nel caso degli interventi
nei confronti di emittenti locali, non è attribuita, salvo che
per il Lazio, alla competenza del tribunale amministrativo
regionale di tale regione, ma a ciascun organo di giustizia
amministrativa di primo grado competente per territorio.
L'articolo 7 attribuisce al Ministro delle comunicazioni
il compito di definire, mediante regolamento, le modalità di
effettuazione degli accertamenti e dei controlli previsti
dalla legge e, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento, fa riferimento alla deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CSP del 22
giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152
del 1^ luglio 2000, con gli opportuni adattamenti.
L'articolo 8 affronta il delicato tema del diritto di
rettifica, alla luce del crescente numero di querele, per
diffamazione, nei confronti di giornalisti, conferendo ai
presidenti dei consigli, nazionale e locali, dell'Ordine dei
giornalisti poteri tipici delle Autorità amministrative
indipendenti. Stabilito l'obbligo, per il direttore o,
comunque, per il responsabile della rete televisiva, di
mandare in onda le rettifiche e altre dichiarazioni di
soggetti - persone fisiche o giuridiche o, comunque, soggetti
disciplinati dal codice civile - che si ritengano lesi da
trasmissioni di quella rete, ad eccezione del caso che le
dichiarazioni possano configurare un reato, l'articolo prevede
che, in caso di rifiuto o di rettifica inadeguata o
insufficiente, si possa ricorrere al presidente del consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti o, nel caso di reti
televisive locali, al presidente del consiglio regionale o
interregionale dell'Ordine; il presidente adito, convocate e
sentite le parti, dispone, con decreto motivato, l'adozione
del provvedimento di rettifica; laddove non si dia esecuzione
alle disposizioni del decreto sono previste sanzioni
pecuniarie - irrogate dall'autore del decreto medesimo,
sentito il rispettivo consiglio dell'Ordine - oltre alle
sanzioni disciplinari; l'efficacia esecutiva del decreto non
è, in ogni caso, revocabile fino ad eventuale pronuncia
dell'autorità giudiziaria ordinaria. Resta fermo il potere di
vigilanza della commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
applicabili, valgono, per i casi in argomento, anche le norme
della legge n. 47 del 1948, recante disposizioni sulla
stampa.
L'articolo 9, infine, disciplina dettagliatamente gli
strumenti e i rimedi per la riconoscibilità della pubblicità,
attribuendo al presidente del consiglio nazionale o locale
dell'Ordine dei giornalisti l'adozione, sentito il rispettivo
consiglio, degli opportuni provvedimenti sanzionatori di cui
può essere disposta la pubblicazione a seguito di procedimento
richiesto da soggetti dell'utenza televisiva. In ogni caso,
sono garantiti il contraddittorio, la cognizione degli atti e
la verbalizzazione durante la fase istruttoria del
procedimento medesimo. Restano, comunque, fermi i poteri
normativi, di vigilanza e di intervento della già menzionata
commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.