XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2741
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ESTENSIONE DEI COMPITI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI
Art 1.
1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito
denominata "Commissione parlamentare", esercita i suoi compiti
anche nei confronti del sistema radiotelevisivo gestito da
soggetti privati.
Art. 2.
1. La Commissione parlamentare formula gli indirizzi
generali per l'attuazione, nell'ambito del sistema
radiotelevisivo privato, dei princìpi generali stabiliti
all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223; controlla il
rispetto degli indirizzi medesimi e adotta i provvedimenti per
la loro osservanza; stabilisce le norme che garantiscano
l'accesso al mezzo radiotelevisivo, tenendo conto delle
esigenze di organizzazione ed equilibrio dei programmi;
disciplina le tribune politiche, elettorali e sindacali;
effettua la supervisione sui dibattiti, tavole rotonde,
confronti, interviste ed ogni altra trasmissione nella quale
assuma carattere rilevante l'espressione di opinioni
politiche.
2. La Commissione parlamentare controlla che i messaggi
pubblicitari appaiano chiaramente distinti dall'informazione e
siano, pertanto, agevolmente individuabili per la loro
specifica finalità.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta,
d'ufficio o su segnalazione della Commissione parlamentare, i
provvedimenti sanzionatori in caso di violazione alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Capo II
ISTITUZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI IN ORDINE ALLA PARITA' DI
ACCESSO AI MEZZI RADIOTELEVISIVI DI INFORMAZIONE
Art. 3.
1. E' istituito un Collegio nazionale che giudica in
ordine alla parità di accesso ai mezzi di informazione
utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto da:
a) un magistrato designato dal primo presidente
della Corte di cassazione, con funzioni di presidente;
b) un membro dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, designato dal presidente della medesima
Autorità;
c) il presidente dell'Ordine nazionale dei
giornalisti o un giornalista da lui designato.
Art. 4.
1. E' istituito in ogni regione, ad esclusione della
regione Trentino-Alto Adige, e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, un Collegio regionale, o provinciale, che
giudica in ordine alla parità di accesso ai mezzi locali di
informazione utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto
da:
a) il presidente del tribunale civile del
capoluogo regionale, o, nel caso dei collegi provinciali del
Trentino-Alto Adige, del tribunale, rispettivamente di Trento
e di Bolzano, con funzioni di presidente;
b) il presidente del comitato regionale per le
comunicazioni;
c) il presidente dell'Ordine regionale dei
giornalisti.
Art. 5.
1. Il Collegio nazionale di cui all'articolo 3 esercita
nei confronti delle emittenti radiotelevisive nazionali i
poteri, anche sanzionatori, previsti dall'articolo 10 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. Restano ferme le procedure disciplinate dall'articolo
10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, intendendosi
sostituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con
il Collegio nazionale di cui all'articolo 3 della presente
legge.
Art. 6.
1. Il Collegio locale di cui all'articolo 4 esercita nei
confronti delle emittenti radiotelevisive locali i poteri,
anche sanzionatori, previsti dall'articolo 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
2. Restano ferme le procedure disciplinate dall'articolo
10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, intendendosi
sostituiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con
il Collegio locale di cui all'articolo 4 della presente legge
e il tribunale amministrativo regionale del Lazio con il
tribunale del capoluogo della regione, o della provincia
autonoma, in cui ha sede l'organo di giustizia amministrativa
di primo grado.
Art. 7.
1. Il Ministro delle comunicazioni definisce, con proprio
regolamento, le modalità di effettuazione degli accertamenti e
dei controlli in ordine a violazioni delle disposizioni della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in sede nazionale e locale.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni di attuazione
della disciplina in materia di comunicazione politica e di
parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non
elettorali di cui alla deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CPS del 22 giugno 2000
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1^ luglio
2000, intendendosi sostituiti alla citata Autorità gli organi
collegiali previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge
in relazione alle rispettive competenze territoriali. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.
Capo III
DISCIPLINA DELLE RETTIFICHE E ALTRE DICHIARAZIONI DI SOGGETTI
CHE SI RITENGANO LESI DA TRASMISSIONI TELEVISIVE
Art. 8.
1. Il direttore o, comunque, il responsabile di una rete
televisiva è tenuto alla messa in onda di rettifiche o di
altre dichiarazioni da parte di persone fisiche o giuridiche o
di altri soggetti disciplinati dal codice civile di cui siano
state, in trasmissioni della medesima rete, presentate
immagini o siano stati riferiti atti o comportamenti o
affermazioni da essi ritenuti contrari a verità o, comunque,
lesivi della loro dignità. Le rettifiche e le altre
dichiarazioni non sono messe in onda se possono configurare un
qualsivoglia reato.
2. In caso di rifiuto della rettifica o della
dichiarazione richiesta ai sensi del comma 1 ovvero di
rettifica inadeguata o insufficiente, il soggetto che si
ritiene leso può ricorrere al presidente del consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, qualora si tratti di
rete televisiva nazionale o al presidente del competente
consiglio regionale o interregionale del medesimo Ordine,
negli altri casi.
3. Il presidente del consiglio dell'Ordine adito ai sensi
del comma 2 convoca immediatamente le parti ai fini della loro
audizione. Se il ricorrente non si presenta, il presidente del
consiglio dell'Ordine intende che abbia rinunziato al ricorso;
l'assenza dell'altra parte ha valore di accoglimento della
richiesta di rettifica. Effettuata l'audizione delle parti o
preso atto dell'assenza del responsabile della rete televisiva
al quale era stata richiesta la rettifica, il presidente del
consiglio dell'Ordine può disporre, con decreto motivato,
l'adozione del provvedimento di rettifica, senza alcun onere
per la parte che si ritiene lesa.
4. La violazione alle disposizioni del decreto di cui al
comma 3 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie fino a un massimo di 260.000 euro, irrogate dal
presidente del consiglio dell'Ordine, sentito il medesimo
consiglio, senza pregiudizio per l'eventuale irrogazione di
sanzioni di carattere disciplinare.
5. Resta fermo il potere di vigilanza della commissione
per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
b), numero 8), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. In ogni caso, l'efficacia esecutiva del decreto di cui
al comma 3 non può essere revocata fino all'eventuale sentenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le norme della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e
successive modificazioni, in quanto applicabili.
Capo IV
RICONOSCIBILITA' DELLA PUBBLICITA'
Art. 9.
1. Fermi restando i divieti e le altre prescrizioni di cui
all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, la pubblicità deve essere chiaramente
riconoscibile come tale, secondo il principio della rigida
separazione della pubblicità dall'informazione e da ogni altra
forma di comunicazione al pubblico, e deve essere attuata
attraverso mezzi ottici o acustici di immediata percezione. I
provvedimenti sanzionatori, in caso di violazione delle
disposizioni del presente comma, sono adottati dal presidente
del consiglio dell'Ordine competente ai sensi di quanto
indicato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge.
2. Gli utenti e le loro associazioni e organizzazioni, ove
ravvisino violazioni ai princìpi di cui al comma 1, possono
richiedere al presidente del consiglio dell'Ordine competente
l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del
direttore o, comunque, del responsabile della rete televisiva
nelle cui trasmissioni abbiano ravvisato le violazioni.
3. Il presidente del consiglio dell'Ordine che, sentito il
medesimo consiglio, ha adottato un provvedimento disciplinare
ai sensi del comma 1, può disporre la pubblicazione della
pronuncia, anche per estratto.
4. Nella fase istruttoria devono essere garantiti il
contraddittorio, la cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
5. Restano fermi i poteri normativi, di vigilanza e di
intervento della commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numeri 3), 5) e
9), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2,
comma 3, della presente legge.