XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2741




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ESTENSIONE DEI COMPITI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI


Art 1.

        1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione parlamentare", esercita i suoi compiti anche nei confronti del sistema radiotelevisivo gestito da soggetti privati.


Art. 2.

        1. La Commissione parlamentare formula gli indirizzi generali per l'attuazione, nell'ambito del sistema radiotelevisivo privato, dei princìpi generali stabiliti all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223; controlla il rispetto degli indirizzi medesimi e adotta i provvedimenti per la loro osservanza; stabilisce le norme che garantiscano l'accesso al mezzo radiotelevisivo, tenendo conto delle esigenze di organizzazione ed equilibrio dei programmi; disciplina le tribune politiche, elettorali e sindacali; effettua la supervisione sui dibattiti, tavole rotonde, confronti, interviste ed ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'espressione di opinioni politiche.
        2. La Commissione parlamentare controlla che i messaggi pubblicitari appaiano chiaramente distinti dall'informazione e siano, pertanto, agevolmente individuabili per la loro specifica finalità.
        3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, d'ufficio o su segnalazione della Commissione parlamentare, i provvedimenti sanzionatori in caso di violazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.


Capo II

ISTITUZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI IN ORDINE ALLA PARITA' DI
ACCESSO AI MEZZI RADIOTELEVISIVI DI INFORMAZIONE


Art. 3.

        1. E' istituito un Collegio nazionale che giudica in ordine alla parità di accesso ai mezzi di informazione utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto da:

            a) un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione, con funzioni di presidente;

            b) un membro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal presidente della medesima Autorità;

            c) il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti o un giornalista da lui designato.


Art. 4.

        1. E' istituito in ogni regione, ad esclusione della regione Trentino-Alto Adige, e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, un Collegio regionale, o provinciale, che giudica in ordine alla parità di accesso ai mezzi locali di informazione utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto da:

            a) il presidente del tribunale civile del capoluogo regionale, o, nel caso dei collegi provinciali del Trentino-Alto Adige, del tribunale, rispettivamente di Trento e di Bolzano, con funzioni di presidente;

            b) il presidente del comitato regionale per le comunicazioni;
            c) il presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti.


Art. 5.

        1. Il Collegio nazionale di cui all'articolo 3 esercita nei confronti delle emittenti radiotelevisive nazionali i poteri, anche sanzionatori, previsti dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
        2. Restano ferme le procedure disciplinate dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, intendendosi sostituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il Collegio nazionale di cui all'articolo 3 della presente legge.


Art. 6.

        1. Il Collegio locale di cui all'articolo 4 esercita nei confronti delle emittenti radiotelevisive locali i poteri, anche sanzionatori, previsti dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
        2. Restano ferme le procedure disciplinate dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, intendendosi sostituiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il Collegio locale di cui all'articolo 4 della presente legge e il tribunale amministrativo regionale del Lazio con il tribunale del capoluogo della regione, o della provincia autonoma, in cui ha sede l'organo di giustizia amministrativa di primo grado.


Art. 7.

        1. Il Ministro delle comunicazioni definisce, con proprio regolamento, le modalità di effettuazione degli accertamenti e dei controlli in ordine a violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in sede nazionale e locale.
        2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CPS del 22 giugno 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1^ luglio 2000, intendendosi sostituiti alla citata Autorità gli organi collegiali previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge in relazione alle rispettive competenze territoriali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.


Capo III

DISCIPLINA DELLE RETTIFICHE E ALTRE DICHIARAZIONI DI SOGGETTI
CHE SI RITENGANO LESI DA TRASMISSIONI TELEVISIVE


Art. 8.

        1. Il direttore o, comunque, il responsabile di una rete televisiva è tenuto alla messa in onda di rettifiche o di altre dichiarazioni da parte di persone fisiche o giuridiche o di altri soggetti disciplinati dal codice civile di cui siano state, in trasmissioni della medesima rete, presentate immagini o siano stati riferiti atti o comportamenti o affermazioni da essi ritenuti contrari a verità o, comunque, lesivi della loro dignità. Le rettifiche e le altre dichiarazioni non sono messe in onda se possono configurare un qualsivoglia reato.
        2. In caso di rifiuto della rettifica o della dichiarazione richiesta ai sensi del comma 1 ovvero di rettifica inadeguata o insufficiente, il soggetto che si ritiene leso può ricorrere al presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, qualora si tratti di rete televisiva nazionale o al presidente del competente consiglio regionale o interregionale del medesimo Ordine, negli altri casi.
        3. Il presidente del consiglio dell'Ordine adito ai sensi del comma 2 convoca immediatamente le parti ai fini della loro audizione. Se il ricorrente non si presenta, il presidente del consiglio dell'Ordine intende che abbia rinunziato al ricorso; l'assenza dell'altra parte ha valore di accoglimento della richiesta di rettifica. Effettuata l'audizione delle parti o preso atto dell'assenza del responsabile della rete televisiva al quale era stata richiesta la rettifica, il presidente del consiglio dell'Ordine può disporre, con decreto motivato, l'adozione del provvedimento di rettifica, senza alcun onere per la parte che si ritiene lesa.
        4. La violazione alle disposizioni del decreto di cui al comma 3 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di 260.000 euro, irrogate dal presidente del consiglio dell'Ordine, sentito il medesimo consiglio, senza pregiudizio per l'eventuale irrogazione di sanzioni di carattere disciplinare.
        5. Resta fermo il potere di vigilanza della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 8), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        6. In ogni caso, l'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 3 non può essere revocata fino all'eventuale sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
        7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, in quanto applicabili.


Capo IV

RICONOSCIBILITA' DELLA PUBBLICITA'


Art. 9.

        1. Fermi restando i divieti e le altre prescrizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, secondo il principio della rigida separazione della pubblicità dall'informazione e da ogni altra forma di comunicazione al pubblico, e deve essere attuata attraverso mezzi ottici o acustici di immediata percezione. I provvedimenti sanzionatori, in caso di violazione delle disposizioni del presente comma, sono adottati dal presidente del consiglio dell'Ordine competente ai sensi di quanto indicato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge.
        2. Gli utenti e le loro associazioni e organizzazioni, ove ravvisino violazioni ai princìpi di cui al comma 1, possono richiedere al presidente del consiglio dell'Ordine competente l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del direttore o, comunque, del responsabile della rete televisiva nelle cui trasmissioni abbiano ravvisato le violazioni.
        3. Il presidente del consiglio dell'Ordine che, sentito il medesimo consiglio, ha adottato un provvedimento disciplinare ai sensi del comma 1, può disporre la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto.
        4. Nella fase istruttoria devono essere garantiti il contraddittorio, la cognizione degli atti e la verbalizzazione.
        5. Restano fermi i poteri normativi, di vigilanza e di intervento della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numeri 3), 5) e 9), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 3, della presente legge.



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