XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2740




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità dei costi e delle spese sostenute per i beni strumentali all'attività di agente e rappresentante di commercio.
        Con l'introduzione dell'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, gli agenti e i rappresentanti di commercio giovano di una deducibilità, per quanto concerne i mezzi di trasporto a motore, pari all'80 per cento dei costi e delle spese sostenute per le autovetture possedute.
        La disposizione considerata si presenta, ad avviso dei proponenti, penalizzante per gli agenti e i rappresentanti di commercio, poiché con le modifiche approvate dal precedente Governo di centro sinistra si è passati da una deducibilità integrale ad una deducibilità limitata all'80 per cento dei costi sostenuti. Inoltre, l'ammontare deducibile si riduce notevolmente per il limite di 50 milioni di lire (pari a 25.800 euro circa) posto dal legislatore quale importo massimo fiscalmente riconosciuto per l'acquisto di un automezzo. Tale limite, già di per sé ristretto, risulta eccessivamente rigoroso per gli agenti e i rappresentanti di commercio, la cui attività necessita, nella maggior parte dei casi, di autoveicoli che, per cilindrata, caratteristiche funzionali e di sicurezza, hanno un costo che facilmente supera il limite suddetto.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si propone pertanto di modificare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 121-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi ristabilendo la deducibilità integrale dei costi in oggetto per gli agenti e i rappresentanti di commercio e la non applicabilità, a tale categoria di contribuenti, del limite di 50 milioni di lire (pari a 25.800 euro circa).
        Come si è anticipato sopra, la ratio che anima la presente proposta di legge è quella di parificare, per quanto concerne i costi relativi all'uso dell'autovettura, gli agenti e i rappresentanti di commercio agli altri imprenditori, tenuto conto del fatto che l'automobile rappresenta per tale categoria un bene essenziale per lo svolgimento della propria attività che deve essere esercitata nel massimo della sicurezza possibile, ed è soprattutto per questo secondo aspetto che il limite dei 50 milioni di lire risulta essere eccessivo.
        Il successivo articolo 2 interviene a modificare il comma 10 dell'articolo 67 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nel senso di consentire agli agenti e ai rappresentanti di commercio la detrazione totale delle spese relative alla telefonia mobile, anziché limitarla semplicemente al 50 per cento come già accade per la telefonia fissa.
        A modesto parere dei proponenti, appare assolutamente iniquo che tale categoria di lavoratori possa detrarre solo il 50 per cento delle spese relative alla telefonia mobile considerato che la gamma dei servizi offerta dai moderni sistemi è assolutamente indispensabile, oggi giorno, per l'esercizio di tale attività lavorativa.
        Come già per l'articolo 1 la ratio è sempre quella di tentare di eliminare le sperequazioni esistenti fra gli operatori economici che lavorano in una sede fissa, e che godono della detrazione totale delle spese telefoniche, e gli agenti e i rappresentanti di commercio, che per la natura del loro lavoro, operano fuori dalla propria sede e, ai sensi della normativa vigente, possono detrarre, appunto, solo il 50 per cento di tali spese.
        Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 1, 3 e 53 della nostra Costituzione si evince che "l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" ed ancora che "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"; e per finire che "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Non si comprende pertanto, perché debba essere mantenuta in vita una norma che, in contrasto con i princìpi sanciti dalla nostra Carta costituzionale, penalizza questa categoria di lavoratori. Il citato articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi di fatto viola il sacrosanto diritto dell'individuo di scegliere la professione più consona alla propria personalità, nel caso di specie la possibilità di svolgere attività di lavoro autonomo.




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