XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2740
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di introdurre modifiche alla disciplina relativa alla
deducibilità dei costi e delle spese sostenute per i beni
strumentali all'attività di agente e rappresentante di
commercio.
Con l'introduzione dell'articolo 121-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, gli
agenti e i rappresentanti di commercio giovano di una
deducibilità, per quanto concerne i mezzi di trasporto a
motore, pari all'80 per cento dei costi e delle spese
sostenute per le autovetture possedute.
La disposizione considerata si presenta, ad avviso dei
proponenti, penalizzante per gli agenti e i rappresentanti di
commercio, poiché con le modifiche approvate dal precedente
Governo di centro sinistra si è passati da una deducibilità
integrale ad una deducibilità limitata all'80 per cento dei
costi sostenuti. Inoltre, l'ammontare deducibile si riduce
notevolmente per il limite di 50 milioni di lire (pari a
25.800 euro circa) posto dal legislatore quale importo massimo
fiscalmente riconosciuto per l'acquisto di un automezzo. Tale
limite, già di per sé ristretto, risulta eccessivamente
rigoroso per gli agenti e i rappresentanti di commercio, la
cui attività necessita, nella maggior parte dei casi, di
autoveicoli che, per cilindrata, caratteristiche funzionali e
di sicurezza, hanno un costo che facilmente supera il limite
suddetto.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si
propone pertanto di modificare la lettera b) del comma 1
dell'articolo 121-bis del citato testo unico delle
imposte sui redditi ristabilendo la deducibilità integrale dei
costi in oggetto per gli agenti e i rappresentanti di
commercio e la non applicabilità, a tale categoria di
contribuenti, del limite di 50 milioni di lire (pari a 25.800
euro circa).
Come si è anticipato sopra, la ratio che anima la
presente proposta di legge è quella di parificare, per quanto
concerne i costi relativi all'uso dell'autovettura, gli agenti
e i rappresentanti di commercio agli altri imprenditori,
tenuto conto del fatto che l'automobile rappresenta per tale
categoria un bene essenziale per lo svolgimento della propria
attività che deve essere esercitata nel massimo della
sicurezza possibile, ed è soprattutto per questo secondo
aspetto che il limite dei 50 milioni di lire risulta essere
eccessivo.
Il successivo articolo 2 interviene a modificare il comma
10 dell'articolo 67 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, nel senso di consentire agli agenti e ai
rappresentanti di commercio la detrazione totale delle spese
relative alla telefonia mobile, anziché limitarla
semplicemente al 50 per cento come già accade per la telefonia
fissa.
A modesto parere dei proponenti, appare assolutamente
iniquo che tale categoria di lavoratori possa detrarre solo il
50 per cento delle spese relative alla telefonia mobile
considerato che la gamma dei servizi offerta dai moderni
sistemi è assolutamente indispensabile, oggi giorno, per
l'esercizio di tale attività lavorativa.
Come già per l'articolo 1 la ratio è sempre quella
di tentare di eliminare le sperequazioni esistenti fra gli
operatori economici che lavorano in una sede fissa, e che
godono della detrazione totale delle spese telefoniche, e gli
agenti e i rappresentanti di commercio, che per la natura del
loro lavoro, operano fuori dalla propria sede e, ai sensi
della normativa vigente, possono detrarre, appunto, solo il 50
per cento di tali spese.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 1, 3 e
53 della nostra Costituzione si evince che "l'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro" ed ancora che "E'
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese"; e per finire che "Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva". Non si comprende pertanto, perché debba essere
mantenuta in vita una norma che, in contrasto con i princìpi
sanciti dalla nostra Carta costituzionale, penalizza questa
categoria di lavoratori. Il citato articolo 121-bis del
testo unico delle imposte sui redditi di fatto viola il
sacrosanto diritto dell'individuo di scegliere la professione
più consona alla propria personalità, nel caso di specie la
possibilità di svolgere attività di lavoro autonomo.