XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2740




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Limiti di deduzione delle spese relative ai mezzi di
trasporto).

        1. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il secondo periodo č sostituito dal seguente: "Tale percentuale č elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivitā di agenzia o di rappresentanza di commercio";

                b) l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: "Il predetto limite di 35 milioni di lire, pari a 18.000 euro, non si applica ai soggetti esercenti attivitā di agenzia o di rappresentanza di commercio".


Art. 2.

(Ammortamento dei beni materiali).

        1. Al comma 10 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo č inserito il seguente: "La deduzione di cui al primo periodo č elevata nella misura del 100 per cento per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e le spese di traffico telefonico relativi alla telefonia mobile per gli apparecchi utilizzati dai soggetti esercenti attivitā di agenzia o di rappresentanza di commercio".



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