XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2740
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Limiti di deduzione delle spese relative ai mezzi di
trasporto).
1. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo č sostituito dal seguente:
"Tale percentuale č elevata al 100 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivitā di agenzia o di
rappresentanza di commercio";
b) l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: "Il
predetto limite di 35 milioni di lire, pari a 18.000 euro, non
si applica ai soggetti esercenti attivitā di agenzia o di
rappresentanza di commercio".
Art. 2.
(Ammortamento dei beni materiali).
1. Al comma 10 dell'articolo 67 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo č inserito il seguente:
"La deduzione di cui al primo periodo č elevata nella misura
del 100 per cento per l'acquisto, la manutenzione, la
riparazione e le spese di traffico telefonico relativi alla
telefonia mobile per gli apparecchi utilizzati dai soggetti
esercenti attivitā di agenzia o di rappresentanza di
commercio".