XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2736
Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge 13 aprile 1993, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno
1993, n. 185, attribuiva alle regioni la facoltà di adottare,
per non oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità
delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il
parametro ossigeno disciolto di quelli indicati nel decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a
condizione che il superamento dei valori limite fissati per il
predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno
della eutrofizzazione e subordinatamente all'adozione di un
programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi
possibili implicazioni igienico-sanitarie.
Stante il persistere del fenomeno eutrofico è stato
necessario prorogare le disposizioni contenute nel citato
decreto-legge n. 109 del 1993 con successivi provvedimenti
d'urgenza, da ultimo con il decreto-legge 3 maggio 2001, n.
159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249.
Tenuto conto che alcuni tratti di costa del Tirreno e
dell'Adriatico e numerosi laghi sono tuttora interessati dal
fenomeno della eutrofizzazione e considerato che, come noto,
il 1^ aprile è iniziato il periodo di campionamento relativo
alla stagione balneare 2002, ad evitare che lunghi tratti
costieri, in assenza di un concreto rischio di natura
igienico-sanitaria, siano dichiarati non balneabili con ovvie
conseguenze negative sull'economia turistica, si ritiene
opportuno che il termine fissato dal decreto-legge 3 maggio
2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249,
scaduto il 31 dicembre 2001, sia differito.
Il presente decreto-legge consente alle regioni di
avvalersi fino al 31 dicembre 2003 della facoltà di derogare,
sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori
limite del parametro ossigeno disciolto.
L'accluso decreto-legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 fissa il termine di scadenza del regime di
deroga ai valori limite del parametro ossigeno disciolto
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470.
L'articolo 2 dispone in ordine all' entrata in vigore del
decreto-legge.
Il decreto-legge non comporta alcun onere aggiuntivo a
carico del bilancio dello Stato.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
a) Analisi dell'impatto delle norme proposte sulla
legislazione vigente e compatibilità con l'ordinamento
comunitario.
Il decreto-legge non apporta variazioni di ordine
sostanziale alla legislazione vigente e non presenta alcun
problema di compatibilità con l'ordinamento interno, né con
l'ordinamento comunitario.
b) Analisi delle compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni.
Il provvedimento non incide sulla potestà
legislativa delle regioni.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
Non si rilevano nel testo definizioni normative
diverse da quelle normalmente previste.
3. Ulteriori elementi.
a) Indicazione delle linee prevalenti della
giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali
giudizi di costituzionalità in corso.
Non risultano giudizi di costituzionalità in corso
sugli argomenti trattati dal provvedimento.
b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge
vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e
relativo stato dell'iter.
Risulta approvato in sede deliberante dalla XIII
Commissione (Ambiente) del Senato della Repubblica un disegno
di legge su analoga materia.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e
indiretti
Il provvedimento riguarda circa 270 chilometri di
costa marina, dei quali 185 chilometri interessano la regione
Sardegna per la quale esiste uno specifico provvedimento a
tempo indeterminato.
I rimanenti chilometri di costa sono distribuiti
rispettivamente nelle seguenti regioni:
Emilia Romagna 27 chilometri;
Marche 18,3 chilometri;
Veneto 11 chilometri;
Lazio 5,7 chilometri;
Toscana 21 chilometri.
Per quanto riguarda le acque lacustri, anch'esse
interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione, le regioni
interessate sono:
provincia autonoma di Bolzano (Varna);
provincia autonoma di Trento (Idro, Terlano, Serraia,
Canzonino, Caldonazzo);
Lombardia (Ghirla, Lugano, Varese, Comabbio, Iseo,
Garda, Idro e Como);
Piemonte (Sirio, Viverone, Grande di Avigliana);
Umbria (Trasimeno);
Veneto (Garda);
Lazio (Albano, Bracciano, Bolsena, San Puoto).
I destinatari diretti sono i bagnanti e tutti gli
operatori turistici (alberghi, ristoranti, stabilimenti di
balneazione), quelli indiretti sono costituiti dagli operatori
dell'indotto, nonché dagli organi di vigilanza delle regioni
che, nelle zone che usufruiscono del provvedimento di deroga,
sono obbligate ad effettuare un monitoraggio algale di I, II o
III livello.
b) Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo della disposizione è quello di riuscire ad
utilizzare a scopo balneare tratti di coste marine e lacustri,
le cui acque, pur non presentando rischi per la salute,
sarebbero comunque vietate alla balneazione in relazione ai
parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470.
c) Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e
sulla attività delle pubbliche amministrazioni.
Non si rileva alcun impatto diretto o indiretto sulla
organizzazione delle pubbliche amministrazioni nazionali.
d) Impatto sui destinatari diretti
Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte
alla lettera a).
e) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli
effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle
varie categorie di soggetti interessati.
Maggiore utilizzo di strutture turistiche quali
alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, eccetera.
Si prevede nel medio periodo il mantenimento, quanto
meno, degli attuali livelli di reddito, di occupazione e di
crescita economica.