XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2736




        Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, attribuiva alle regioni la facoltà di adottare, per non oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro ossigeno disciolto di quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno della eutrofizzazione e subordinatamente all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.
        Stante il persistere del fenomeno eutrofico è stato necessario prorogare le disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 109 del 1993 con successivi provvedimenti d'urgenza, da ultimo con il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249.
        Tenuto conto che alcuni tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico e numerosi laghi sono tuttora interessati dal fenomeno della eutrofizzazione e considerato che, come noto, il 1^ aprile è iniziato il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2002, ad evitare che lunghi tratti costieri, in assenza di un concreto rischio di natura igienico-sanitaria, siano dichiarati non balneabili con ovvie conseguenze negative sull'economia turistica, si ritiene opportuno che il termine fissato dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, scaduto il 31 dicembre 2001, sia differito.
        Il presente decreto-legge consente alle regioni di avvalersi fino al 31 dicembre 2003 della facoltà di derogare, sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto.
        L'accluso decreto-legge si compone di due articoli.
        L'articolo 1 fissa il termine di scadenza del regime di deroga ai valori limite del parametro ossigeno disciolto stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
        L'articolo 2 dispone in ordine all' entrata in vigore del decreto-legge.
        Il decreto-legge non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA
          1. Aspetti tecnico-normativi.

              a) Analisi dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente e compatibilità con l'ordinamento comunitario.

              Il decreto-legge non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente e non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento interno, né con l'ordinamento comunitario.

              b) Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

                Il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni.

          2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

          Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

          3. Ulteriori elementi.

          a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

                Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal provvedimento.

          b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          Risulta approvato in sede deliberante dalla XIII Commissione (Ambiente) del Senato della Repubblica un disegno di legge su analoga materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

          a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

          Il provvedimento riguarda circa 270 chilometri di costa marina, dei quali 185 chilometri interessano la regione Sardegna per la quale esiste uno specifico provvedimento a tempo indeterminato.
          I rimanenti chilometri di costa sono distribuiti rispettivamente nelle seguenti regioni:

              Emilia Romagna 27 chilometri;

              Marche 18,3 chilometri;

              Veneto 11 chilometri;

              Lazio 5,7 chilometri;

              Toscana 21 chilometri.

          Per quanto riguarda le acque lacustri, anch'esse interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione, le regioni interessate sono:

              provincia autonoma di Bolzano (Varna);

              provincia autonoma di Trento (Idro, Terlano, Serraia, Canzonino, Caldonazzo);

              Lombardia (Ghirla, Lugano, Varese, Comabbio, Iseo, Garda, Idro e Como);

              Piemonte (Sirio, Viverone, Grande di Avigliana);

              Umbria (Trasimeno);

              Veneto (Garda);

              Lazio (Albano, Bracciano, Bolsena, San Puoto).

          I destinatari diretti sono i bagnanti e tutti gli operatori turistici (alberghi, ristoranti, stabilimenti di balneazione), quelli indiretti sono costituiti dagli operatori dell'indotto, nonché dagli organi di vigilanza delle regioni che, nelle zone che usufruiscono del provvedimento di deroga, sono obbligate ad effettuare un monitoraggio algale di I, II o III livello.


          b) Obiettivi e risultati attesi

          Obiettivo della disposizione è quello di riuscire ad utilizzare a scopo balneare tratti di coste marine e lacustri, le cui acque, pur non presentando rischi per la salute, sarebbero comunque vietate alla balneazione in relazione ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
          c) Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni.

          Non si rileva alcun impatto diretto o indiretto sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni nazionali.

          d) Impatto sui destinatari diretti

              Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte alla lettera a).

          e) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati.

              Maggiore utilizzo di strutture turistiche quali alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, eccetera.
          Si prevede nel medio periodo il mantenimento, quanto meno, degli attuali livelli di reddito, di occupazione e di crescita economica.




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