XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2736
Decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2002
Differimento della disciplina relativa alle acque di
balneazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva
76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla
qualità delle acque di balneazione;
Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è
stato consentito alle regioni di derogare, a determinate
condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto
di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del
giudizio di idoneità delle acque di balneazione;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159,
convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato
al 31 dicembre 2001 tale disciplina derogatoria;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
differire ulteriormente il predetto termine, considerato il
perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Differimento termini ossigeno disciolto).
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile
1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita
al 31 dicembre 2003.
Articolo 2.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.