XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2735
Onorevoli Colleghi! - In occasione della costruzione di
opere pubbliche da parte dei comuni, spesso accade che la
realizzazione dell'opera richieda l'acquisto di piccole aree o
terreni, appartenenti spesso a proprietari diversi.
La prassi seguita dai comuni è quella di acquistare tali
piccoli terreni di modico valore con un atto unico di
acquisto.
Purtroppo, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 21
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, l'atto unico di compravendita dei comuni
è considerato atto plurimo, ossia atto unico dal punto di
vista formale contenente però atti distinti in quanto diretti
ad una pluralità di soggetti diversi.
Pertanto, l'imposta di registro è applicata separatamente
a ciascun atto distinto con la conseguenza che i comuni sono
costretti a pagare un ammontare di imposta di registro
sproporzionata e a volte superiore allo stesso modico valore
delle aree acquistate.
In realtà l'atto unico di compravendita dei comuni
contiene sì una pluralità di prestazioni, ma collegate e
caratterizzate da una causa unica, ossia quella di destinare
le aree acquisite alla realizzazione della medesima opera.
Per agevolare i comuni si vuole con la presente proposta
di legge creare una fattispecie apposita di "atto complesso",
da introdurre nel citato testo unico e che consenta la
tassazione ai fini dell'imposta di registro in un'unica
soluzione, come si trattasse di un atto unico dal punto di
vista non solo formale, ma anche sostanziale.
Infine, la proposta di legge introduce un'ulteriore
agevolazione per i comuni consistente nella riduzione del 50
per cento degli onorari notarili richiesti in occasione di
compravendita di piccole aree da parte dei medesimi enti
locali.