XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2735




        Onorevoli Colleghi! - In occasione della costruzione di opere pubbliche da parte dei comuni, spesso accade che la realizzazione dell'opera richieda l'acquisto di piccole aree o terreni, appartenenti spesso a proprietari diversi.
        La prassi seguita dai comuni è quella di acquistare tali piccoli terreni di modico valore con un atto unico di acquisto.
        Purtroppo, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'atto unico di compravendita dei comuni è considerato atto plurimo, ossia atto unico dal punto di vista formale contenente però atti distinti in quanto diretti ad una pluralità di soggetti diversi.
        Pertanto, l'imposta di registro è applicata separatamente a ciascun atto distinto con la conseguenza che i comuni sono costretti a pagare un ammontare di imposta di registro sproporzionata e a volte superiore allo stesso modico valore delle aree acquistate.
        In realtà l'atto unico di compravendita dei comuni contiene sì una pluralità di prestazioni, ma collegate e caratterizzate da una causa unica, ossia quella di destinare le aree acquisite alla realizzazione della medesima opera.
        Per agevolare i comuni si vuole con la presente proposta di legge creare una fattispecie apposita di "atto complesso", da introdurre nel citato testo unico e che consenta la tassazione ai fini dell'imposta di registro in un'unica soluzione, come si trattasse di un atto unico dal punto di vista non solo formale, ma anche sostanziale.
        Infine, la proposta di legge introduce un'ulteriore agevolazione per i comuni consistente nella riduzione del 50 per cento degli onorari notarili richiesti in occasione di compravendita di piccole aree da parte dei medesimi enti locali.




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