XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2735
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo
l'articolo 21 è inserito il seguente:
"Art. 21-bis. (Atti complessi). - 1. L'atto di
compravendita stipulato dai comuni per l'acquisto di aree
finalizzate alla realizzazione di una medesima opera pubblica,
anche se appartenenti a proprietari diversi, è considerato un
singolo atto ai fini dell'applicazione dell'imposta di
registro.
2. Gli onorari notarili relativi agli atti di
compravendita di cui al comma 1 sono ridotti del cinquanta per
cento".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 25 milioni di euro annui si provvede per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.