XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2735




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

        "Art. 21-bis. (Atti complessi). - 1. L'atto di compravendita stipulato dai comuni per l'acquisto di aree finalizzate alla realizzazione di una medesima opera pubblica, anche se appartenenti a proprietari diversi, è considerato un singolo atto ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.
            2. Gli onorari notarili relativi agli atti di compravendita di cui al comma 1 sono ridotti del cinquanta per cento".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui si provvede per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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