XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2733




        Onorevoli Colleghi! - L'istituto del trust è comparso sulla scena italiana all'improvviso; per decenni esso è stato considerato una stranezza inglese, fondamentalmente incomprensibile e comunque aliena. Negli ultimi cinque anni tutto questo ha iniziato a subire un cambiamento. Il rapido cambio di scena è il frutto non di una moda, ma della percezione che il trust colmi lacune assai serie del nostro ordinamento giuridico. Laddove gli strumenti civilistici non riescono a giungere, spesso giunge il trust: esso consente sia di regolare assetti di interessi, sia di proteggere posizioni meritorie che altrimenti non troverebbero sbocco, se non in costruzioni artificiose, sovente condite con simulazioni, interposizioni, contratti di dubbia validità.
        Il senso del trust è tutto qui: la risposta ad interrogativi della vita commerciale, finanziaria, sociale, familiare rispetto ai quali il diritto italiano o rimane muto o vaga alla ricerca di esiti che alla fine si rivelano insoddisfacenti.
        Oggi più che nel passato è vivamente avvertita l'esigenza di provvedere all'assistenza dei soggetti portatori di handicap dopo la morte dei loro genitori. Il desiderio dei genitori di assicurare al figlio tutta l'assistenza di cui necessita dopo la loro morte può essere realizzato attraverso l'istituzione del trust. Il problema non è solo economico, perché spesso riguarda le specifiche condizioni di vita di questi soggetti, il luogo dove devono alloggiare e con chi, le loro particolari abitudini, le singole forme di assistenza da parte di personale esperto e così via. L'aspetto economico riguarda il desiderio dei genitori di riservare una parte del loro patrimonio al soddisfacimento delle esigenze del soggetto portatore di handicap: patrimonio spesso modesto, frutto dei non indifferenti sacrifici di una vita, finalizzati proprio a rendere meno precaria e stentata la vita del figlio disabile. Quindi, la destinazione dei frutti del patrimonio per sostenere direttamente ogni costo inerente la vita del soggetto portatore di handicap, l'alienazione di cespiti del patrimonio qualora i frutti si rivelino insufficienti, la riscossione delle pensioni di invalidità o reversibilità di cui i soggetti siano titolari. Non solo. Molte famiglie hanno altri figli, oltre al figlio portatore di handicap, ed hanno, quindi, interesse a soddisfare le esigenze del figlio più debole e, alla sua morte, attribuire quegli stessi beni ad altri figli. In Italia gli strumenti a disposizione si sono dimostrati inadeguati al soddisfacimento di queste esigenze: l'istituto del trust è in grado di superare queste deficienze del nostro ordinamento giuridico e di realizzare queste finalità.
        Con l'istituzione del trust, i genitori trasferiscono beni mobili o immobili al trustee, il quale ne acquista la proprietà e ne dispone esclusivamente per il mantenimento, le cure ed il sostegno del soggetto portatore di handicap. I beni trasferiti al trustee, infatti, non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono "segregati" al raggiungimento dello scopo del trust.
        Questo è uno dei temi classici del trust e la distinzione rispetto alla curatela (e anche, per i casi di interdizione, alla tutela) consiste nel fatto che il patrimonio destinato al soggetto viene invece trasferito al trustee affinché le utilità da esso traibili siano impiegate per il mantenimento e per il sostegno del soggetto. Il trustee avrà il potere di alienare beni, qualora ciò si riveli necessario, e di attribuire i beni, alla morte del soggetto, ai beneficiari finali indicati dai genitori.
            Trustee può essere una o più persone fisiche (in quest'ultimo caso esse agiranno congiuntamente), o anche un'associazione, ad esempio, un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, soggetta alle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997. I genitori di un soggetto portatore di handicap possono, ad esempio, istituire un trust avente come scopo precipuo l'assistenza al figlio dopo la loro morte. In questo caso il trustee comincerà a svolgere le sue funzioni solo a partire da questo momento. I genitori conferiranno in trust, ad esempio, la nuda proprietà di un immobile, riservandosene l'usufrutto. Questo consentirà loro di continuare ad abitare presso immobile attribuito al trust ovvero di percepire i redditi dallo stesso prodotti, se concesso in locazione. In questo modo, i beni trasferiti al trust rimangono sotto il controllo dei genitori finché essi siano in vita e solo successivamente saranno amministrati dal trustee. Anche in queste circostanze il trust manifesta la sua flessibilità. L'atto istitutivo può, ad esempio, prevedere:

                a) che ogni eccedenza rispetto ai bisogni ai quali il trustee deve provvedere sia destinata ad altri familiari;

                b) che uno o più beni siano alienati dal trustee, qualora ciò gli appaia necessario;

                c) che alla morte del soggetto, il reddito o i beni siano impiegati dal trustee a beneficio di altri ovvero che il trust si sciolga e i beni siano trasferiti ai beneficiari finali, designati nell'atto istitutivo di trust o successivamente.

        La figura del trustee è equiparabile a quella del tutore, ma se ne differenzia da un punto di vista giuridico: il trustee, a differenza del tutore, acquista la proprietà di beni (anche se vincolata allo scopo) e i genitori possono dettare le regole per la successione del trustee in modo da avere sempre una persona di fiducia (diritto che non è esercitabile nei confronti del tutore nominato dal tribunale).
        Oltre al trustee (figura essenziale), è possibile nominare uno o più protector, ossia soggetti chiamati a tutelare lo scopo del trust, a collaborare con il trustee nelle scelte che questi dovrà compiere e a controllarne l'operato (i protector hanno il potere di revocare e di sostituire il trustee). E' possibile, altresì, prevedere che il trustee si occupi in particolare dell'amministrazione dei beni e che il protector sia, invece, preposto alla cura e alla tutela del soggetto portatore di handicap.
            Trust va tradotto non con il termine "fiducia", ma con il termine "affidamento". Secondo la dottrina dominante rappresentata dal professor Maurizio Lupoi, in termini civilistici la fiducia fra il soggetto che istituisce un trust, detto "disponente", e il trustee è solo un motivo dell'atto e non reagisce né sulla ricostruzione causale del negozio né sulle sue regole operative: essa non sopravvive all'istituzione del trust, perché il disponente non ha azione contro il trustee. La fiducia fra beneficiari e trustee è un mero accidente.
        L'affidamento è l'essenza del trust. Affidamento che ha due valenze: la prima indica che nessun meccanismo operativo del trasferimento di un diritto può produrre l'effetto di far venire in esistenza un trust se l'oggetto di quel trasferimento non è "affidato" al trustee e, dunque, posto sotto controllo; la seconda che il beneficiario di un trust ha diritto di fare "affidamento" che il trustee si comporterà secondo quanto la legge prescrive; il beneficiario non ha alcuna ragione di riporre fiducia nel trustee, ma ha diritto di attendersi che egli operi per il raggiungimento delle finalità che il disponente (o la legge) gli ha commesso di realizzare. Dagli autorevoli studi dell'Istituto di diritto privato dell'Università degli studi di Genova, in tutte le forme che il trust può assumere è possibile riscontrare la presenza di almeno cinque elementi:

                a) il trasferimento di un diritto dal disponente al trustee, che comporta il distacco totale e definitivo del bene dal disponente al trustee per la durata del trust;

                b) l'affidamento, cioè la perdita di ogni facoltà del disponente quale effetto naturale del trasferimento;

                c) la segregazione e, dunque, la non confusione tra il diritto trasferito e gli altri beni che appartengono al trustee;

                d) l'esistenza di uno scopo del trust, che può o meno riguardare soggetti beneficiari;

                e) il tutto è poi caratterizzato dall'imposizione di un connotato fiduciario nell'esercizio del diritti spettanti al trust. In termini approssimativi, che possono subire eccezioni, nel trust sono presenti tre soggetti:

                1) il disponente (settlor) che è colui il quale istituisce il trust e trasferisce i beni;

                2) il trustee, che è colui il quale acquista la proprietà dei beni per il raggiungimento dello scopo del trust;

                3) il beneficiario, ovvero colui che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla costituzione del trust.

        Il trustee ha l'obbligo di gestire e disporre dei beni in trust secondo le finalità indicate nell'atto istitutivo; inoltre egli esercita responsabilmente ogni facoltà e ogni potere connessi al diritto oggetto del trust e risponde personalmente e illimitatamente per ogni obbligazione assunta. Il compito del trustee è il perseguimento dello scopo del trust.
        I beneficiari, cioè coloro a favore dei quali è istituito il trust, si distinguono in due categorie:

                a) beneficiari del reddito (il termine "reddito" comprende qualsiasi utilità traibile dai beni in trust, ad esempio il diritto di abitare in un immobile oggetto di trust);

                b) beneficiari finali (coloro ai quali i beni saranno trasferiti al termine del trust e che possono essere diversi dai beneficiari del reddito).

        I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo del trust ovvero successivamente dal disponente, dal tutore o dal trustee, se tale potere gli sia stato attribuito dal disponente.
        Ulteriore ed eventuale soggetto è il tutore (protector), cioè un soggetto al quale il disponente può attribuire diritti e potestà nei confronti del trustee e dei beni del trust e perfino il potere di revoca e sostituzione del trustee. Egli sarà chiamato a collaborare con il trustee nelle scelte che questi deve compiere ed userà i suoi poteri per meglio tutelare lo scopo del trust.
        Sostanzialmente il protector è titolare di poteri che il disponente avrebbe potuto riservare a se medesimo, ma che preferisce attribuire a un diverso soggetto o perché dovranno essere esercitati in un tempo nel quale non sarà vivo o perché desidera non influire direttamente sull'operato del trustee.
        L'atto istitutivo è l'atto la cui causa consiste nell'intento programmatico di segregare determinate posizioni giuridiche per raggiungere uno scopo meritevole di tutela e tale effetto è soddisfatto mediante il trasferimento al trustee delle posizioni stesse. Occorre quindi distinguere:

                a) da un lato l'atto istitutivo, negozio unilaterale che può essere a titolo oneroso o gratuito;

                b) dall'altro uno o più atti dispositivi, inter vivos o mortis causa, collegati con il primo ed aventi causa esterna consistente nella realizzazione del programma enunciato nell'atto istitutivo.

        Attraverso questo collegamento negoziale, pertanto, i beni trasferiti sono "affidati e segregati" per il perseguimento delle finalità proprie del trust. Il trasferimento dei beni può essere contemporaneo all'istituzione del trust ovvero avvenire in un tempo successivo.
        Ma è tutt'altro che agevole inquadrare sotto il profilo tributario la figura del trust. La stessa Convenzione de L'Aja del 1^ luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, ha rinunciato a disciplinare gli aspetti fiscali del trust lasciando tale incombenza a ciascuno Stato aderente.
        Attualmente, l'Italia, priva di una legge nazionale e di una disciplina tributaria riguardanti questo settore, riconosce i trust istituiti ai sensi della normativa straniera. Però, l'assenza di una normativa interna rende incerta la visione tributaria di una figura le cui caratteristiche non sono assimilabili ad alcun altro istituto del nostro diritto. Tenendo presente che il trust è utilizzato per una molteplicità di scopi diversi, si giunge alla conclusione che le indicazioni di carattere tributario che possono essere fornite sono solamente generali in quanto collegate allo schema astratto di trust previsto dalla Convenzione de L'Aja, non potendosi esaminare le moltissime fattispecie concrete.
        Prima di concludere, va ricordato il caso dei trust istituiti per un fine benefico e assistenziale. In questa circostanza, la dottrina sembra attestarsi su posizioni unanimi, stante il carattere di più sicura gratuità che presenta il trasferimento dei beni. Più precisamente, l'orientamento dominante nella dottrina tributaria italiana ritiene applicabile agli atti l'imposta di registro del 3 per cento.
        In conclusione, il desiderio dei genitori di assicurare al figlio portatore di handicap tutta l'assistenza materiale e spirituale di cui necessita dopo la loro morte può ben essere realizzato attraverso lo strumento che si è illustrato.
        Il termine del trust avviene con il venir meno del suo scopo, ossia con la morte del soggetto portatore di handicap e con la distribuzione dei beni a coloro i quali sono indicati come beneficiari finali.
        La presente proposta di legge risponde alle molteplici attese e richieste di intervento del legislatore per l'introduzione di norme che consentano anche nel nostro Paese l'utilizzazione del trust, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione de L'Aja. Essa ha come obiettivo l'esclusivo perseguimento di finalità di carattere assistenziale e benefico a favore di persone handicappate e l'esclusiva destinazione dei beni alle finalità sopra indicate. Pertanto mira ad equiparare i trasferimenti di beni al trust ai trasferimenti di beni alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, rispetto alle quali si differenzierebbe per la non obbligatorietà della destinazione finale dei beni.
        All'esaurimento di questa finalità, e cioè al termine finale di durata del trust, il trasferimento al beneficiario finale sarà soggetto all'imposizione fiscale ordinaria. Lo stesso regime agevolato dovrà essere applicato ai trasferimenti di beni mobili.
        L'effettiva applicazione ed utilizzazione del trust in Italia sono state, fino ad oggi, ostacolate dalla mancanza di norme di coordinamento tra la realtà straniera e quella italiana. Fermo restando che, per il momento, i trust istituiti in Italia sono necessariamente regolati da una legge straniera, la presente proposta di legge è finalizzata all'individuazione e alla risoluzione di alcuni punti nodali di natura applicativa.
        La Consulta nazionale sui trust favorisce l'istituzione di trust interni, ossia di trust istituiti in Italia, per mezzo di atti redatti in lingua italiana e con trustee italiano. La presente proposta di legge aderisce a questo orientamento ed impone che il trust in favore di un soggetto disabile abbia il trustee o i trustee residenti in Italia e sia fondato su un atto redatto in lingua italiana.
        La tutela del soggetto disabile in favore del quale è istituito il trust e la realizzazione del suo scopo sono garantite dalla presenza di uno o più soggetti denominati "guardiani del trust". Questa figura corrisponde al protector, che si è affermato nella prassi internazionale.
        L'articolo 2 della presente proposta di legge va letto con riferimento ai princìpi costituzionali di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della funzione dello Stato di eliminare gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione. Lo scopo precipuo di questi trust è la tutela e la protezione degli interessi del soggetto disabile e si è cercato di realizzare questa esigenza rispettando al tempo stesso i princìpi del nostro codice civile in materia di tutela dei diritti dei legittimari. Ed infatti i genitori disponenti potrebbero attribuire al trust tutto il patrimonio ovvero una porzione dello stesso eccedente quanto spetta al soggetto disabile e quanto costituisce la quota disponibile. Si sono distinte le due ipotesi della lesione della legittima spettante al soggetto disabile e della lesione della legittima spettante agli altri legittimari:

            1) soggetto disabile, in tutti i casi (conferimento dell'intero patrimonio al trust, conferimento di quota disponibile, conferimento di quota eccedente la quota disponibile); i beni non sono attribuiti al soggetto disabile, bensì al trust anche se destinati esclusivamente alla sua cura, al suo mantenimento e al suo sostegno. In linea di principio il soggetto disabile potrebbe proporre azione di riduzione. Soccorre, a tale proposito, il comma 1 dell'articolo 2 laddove si preclude al soggetto disabile la possibilità di proporre azione di riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni o altri atti di liberalità qualora risulti che il trust in suo favore sia dotato di beni sufficienti per ogni sua esigenza di cura di mantenimento e di sostegno;

            2) altri legittimari, in caso di conferimento al trust di beni eccedenti la quota disponibile, il comma 2 dell'articolo 2 impone agli altri legittimari di attendere il raggiungimento dello scopo del trust, ossia la morte del soggetto disabile in favore del quale il trust è istituito, prima di valutare se sia il caso di proporre l'azione di riduzione. Normalmente tale azione non sarà proponibile perché, cessato il trust, tutti i beni in trust saranno devoluti, in forza delle disposizioni dell'atto istitutivo, agli altri legittimari. Il comma 2 dell'articolo 2 della presente proposta di legge dispone, quindi, che l'azione di riduzione spettante ad altri soggetti non può essere proposta, con riferimento al trasferimento di beni in un trust la cui durata corrisponda a quella della vita del soggetto o dei soggetti a favore dei quali è istituito, se non dopo lo scioglimento del trust.

        Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, disposizioni processuali e disposizioni in materia di imposta di registro.
        All'articolo 5 si prevede l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per evidenti scopi agevolativi di questo tipo di trust.
        Aderendo all'orientamento dominante nella dottrina italiana e del Servizio consultivo e ispettivo tributario (SECIT) in materia di imposte sui redditi, l'articolo 6 assoggetta il trust all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e pone a carico del trustee l'obbligo di pagamento dell'imposta, salvo, ovviamente, il diritto di rivalsa sui beni del trust.
        Gli articoli 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, le plusvalenze e le minusvalenze in materia commerciale e il codice fiscale del trust.
        Sono fatte salve tutte le agevolazioni tributarie in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove applicabili ad un trust in favore di soggetti disabili. A titolo esemplificativo, le norme agevolative sono da ritenere applicabili al trust che hanno come trustee un'associazione non lucrativa e che prevedano che, allo scioglimento del trust, i beni conferiti al trust siano devoluti all'associazione stessa.




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