XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2733
Onorevoli Colleghi! - L'istituto del trust è
comparso sulla scena italiana all'improvviso; per decenni esso
è stato considerato una stranezza inglese, fondamentalmente
incomprensibile e comunque aliena. Negli ultimi cinque anni
tutto questo ha iniziato a subire un cambiamento. Il rapido
cambio di scena è il frutto non di una moda, ma della
percezione che il trust colmi lacune assai serie del
nostro ordinamento giuridico. Laddove gli strumenti
civilistici non riescono a giungere, spesso giunge il
trust: esso consente sia di regolare assetti di
interessi, sia di proteggere posizioni meritorie che
altrimenti non troverebbero sbocco, se non in costruzioni
artificiose, sovente condite con simulazioni, interposizioni,
contratti di dubbia validità.
Il senso del trust è tutto qui: la risposta ad
interrogativi della vita commerciale, finanziaria, sociale,
familiare rispetto ai quali il diritto italiano o rimane muto
o vaga alla ricerca di esiti che alla fine si rivelano
insoddisfacenti.
Oggi più che nel passato è vivamente avvertita l'esigenza
di provvedere all'assistenza dei soggetti portatori di
handicap dopo la morte dei loro genitori. Il desiderio
dei genitori di assicurare al figlio tutta l'assistenza di cui
necessita dopo la loro morte può essere realizzato attraverso
l'istituzione del trust. Il problema non è solo
economico, perché spesso riguarda le specifiche condizioni di
vita di questi soggetti, il luogo dove devono alloggiare e con
chi, le loro particolari abitudini, le singole forme di
assistenza da parte di personale esperto e così via. L'aspetto
economico riguarda il desiderio dei genitori di riservare una
parte del loro patrimonio al soddisfacimento delle esigenze
del soggetto portatore di handicap: patrimonio spesso
modesto, frutto dei non indifferenti sacrifici di una vita,
finalizzati proprio a rendere meno precaria e stentata la vita
del figlio disabile. Quindi, la destinazione dei frutti del
patrimonio per sostenere direttamente ogni costo inerente la
vita del soggetto portatore di handicap, l'alienazione
di cespiti del patrimonio qualora i frutti si rivelino
insufficienti, la riscossione delle pensioni di invalidità o
reversibilità di cui i soggetti siano titolari. Non solo.
Molte famiglie hanno altri figli, oltre al figlio portatore di
handicap, ed hanno, quindi, interesse a soddisfare le
esigenze del figlio più debole e, alla sua morte, attribuire
quegli stessi beni ad altri figli. In Italia gli strumenti a
disposizione si sono dimostrati inadeguati al soddisfacimento
di queste esigenze: l'istituto del trust è in grado di
superare queste deficienze del nostro ordinamento giuridico e
di realizzare queste finalità.
Con l'istituzione del trust, i genitori
trasferiscono beni mobili o immobili al trustee, il
quale ne acquista la proprietà e ne dispone esclusivamente per
il mantenimento, le cure ed il sostegno del soggetto portatore
di handicap. I beni trasferiti al trustee,
infatti, non entrano a far parte del suo patrimonio personale
e sono "segregati" al raggiungimento dello scopo del
trust.
Questo è uno dei temi classici del trust e la
distinzione rispetto alla curatela (e anche, per i casi di
interdizione, alla tutela) consiste nel fatto che il
patrimonio destinato al soggetto viene invece trasferito al
trustee affinché le utilità da esso traibili siano
impiegate per il mantenimento e per il sostegno del soggetto.
Il trustee avrà il potere di alienare beni, qualora ciò
si riveli necessario, e di attribuire i beni, alla morte del
soggetto, ai beneficiari finali indicati dai genitori.
Trustee può essere una o più persone fisiche (in
quest'ultimo caso esse agiranno congiuntamente), o anche
un'associazione, ad esempio, un'organizzazione non lucrativa
di utilità sociale, soggetta alle agevolazioni fiscali di cui
al decreto legislativo n. 460 del 1997. I genitori di un
soggetto portatore di handicap possono, ad esempio,
istituire un trust avente come scopo precipuo
l'assistenza al figlio dopo la loro morte. In questo caso il
trustee comincerà a svolgere le sue funzioni solo a
partire da questo momento. I genitori conferiranno in
trust, ad esempio, la nuda proprietà di un immobile,
riservandosene l'usufrutto. Questo consentirà loro di
continuare ad abitare presso immobile attribuito al
trust ovvero di percepire i redditi dallo stesso
prodotti, se concesso in locazione. In questo modo, i beni
trasferiti al trust rimangono sotto il controllo dei
genitori finché essi siano in vita e solo successivamente
saranno amministrati dal trustee. Anche in queste
circostanze il trust manifesta la sua flessibilità.
L'atto istitutivo può, ad esempio, prevedere:
a) che ogni eccedenza rispetto ai bisogni ai quali
il trustee deve provvedere sia destinata ad altri
familiari;
b) che uno o più beni siano alienati dal
trustee, qualora ciò gli appaia necessario;
c) che alla morte del soggetto, il reddito o i
beni siano impiegati dal trustee a beneficio di altri
ovvero che il trust si sciolga e i beni siano trasferiti
ai beneficiari finali, designati nell'atto istitutivo di
trust o successivamente.
La figura del trustee è equiparabile a quella del
tutore, ma se ne differenzia da un punto di vista giuridico:
il trustee, a differenza del tutore, acquista la
proprietà di beni (anche se vincolata allo scopo) e i genitori
possono dettare le regole per la successione del trustee
in modo da avere sempre una persona di fiducia (diritto che
non è esercitabile nei confronti del tutore nominato dal
tribunale).
Oltre al trustee (figura essenziale), è possibile
nominare uno o più protector, ossia soggetti chiamati a
tutelare lo scopo del trust, a collaborare con il
trustee nelle scelte che questi dovrà compiere e a
controllarne l'operato (i protector hanno il potere di
revocare e di sostituire il trustee). E' possibile,
altresì, prevedere che il trustee si occupi in
particolare dell'amministrazione dei beni e che il
protector sia, invece, preposto alla cura e alla tutela
del soggetto portatore di handicap.
Trust va tradotto non con il termine "fiducia", ma
con il termine "affidamento". Secondo la dottrina dominante
rappresentata dal professor Maurizio Lupoi, in termini
civilistici la fiducia fra il soggetto che istituisce un
trust, detto "disponente", e il trustee è solo un
motivo dell'atto e non reagisce né sulla ricostruzione causale
del negozio né sulle sue regole operative: essa non sopravvive
all'istituzione del trust, perché il disponente non ha
azione contro il trustee. La fiducia fra beneficiari e
trustee è un mero accidente.
L'affidamento è l'essenza del trust. Affidamento che
ha due valenze: la prima indica che nessun meccanismo
operativo del trasferimento di un diritto può produrre
l'effetto di far venire in esistenza un trust se
l'oggetto di quel trasferimento non è "affidato" al
trustee e, dunque, posto sotto controllo; la seconda che
il beneficiario di un trust ha diritto di fare
"affidamento" che il trustee si comporterà secondo
quanto la legge prescrive; il beneficiario non ha alcuna
ragione di riporre fiducia nel trustee, ma ha diritto di
attendersi che egli operi per il raggiungimento delle finalità
che il disponente (o la legge) gli ha commesso di realizzare.
Dagli autorevoli studi dell'Istituto di diritto privato
dell'Università degli studi di Genova, in tutte le forme che
il trust può assumere è possibile riscontrare la
presenza di almeno cinque elementi:
a) il trasferimento di un diritto dal disponente
al trustee, che comporta il distacco totale e definitivo
del bene dal disponente al trustee per la durata del
trust;
b) l'affidamento, cioè la perdita di ogni facoltà
del disponente quale effetto naturale del trasferimento;
c) la segregazione e, dunque, la non confusione
tra il diritto trasferito e gli altri beni che appartengono al
trustee;
d) l'esistenza di uno scopo del trust, che
può o meno riguardare soggetti beneficiari;
e) il tutto è poi caratterizzato dall'imposizione
di un connotato fiduciario nell'esercizio del diritti
spettanti al trust. In termini approssimativi, che
possono subire eccezioni, nel trust sono presenti tre
soggetti:
1) il disponente (settlor) che è colui il quale
istituisce il trust e trasferisce i beni;
2) il trustee, che è colui il quale acquista la
proprietà dei beni per il raggiungimento dello scopo del
trust;
3) il beneficiario, ovvero colui che usufruisce dei
vantaggi derivanti dalla costituzione del trust.
Il trustee ha l'obbligo di gestire e disporre dei
beni in trust secondo le finalità indicate nell'atto
istitutivo; inoltre egli esercita responsabilmente ogni
facoltà e ogni potere connessi al diritto oggetto del
trust e risponde personalmente e illimitatamente per
ogni obbligazione assunta. Il compito del trustee è il
perseguimento dello scopo del trust.
I beneficiari, cioè coloro a favore dei quali è istituito
il trust, si distinguono in due categorie:
a) beneficiari del reddito (il termine "reddito"
comprende qualsiasi utilità traibile dai beni in trust,
ad esempio il diritto di abitare in un immobile oggetto di
trust);
b) beneficiari finali (coloro ai quali i beni
saranno trasferiti al termine del trust e che possono
essere diversi dai beneficiari del reddito).
I beneficiari possono essere individuati nell'atto
istitutivo del trust ovvero successivamente dal
disponente, dal tutore o dal trustee, se tale potere gli
sia stato attribuito dal disponente.
Ulteriore ed eventuale soggetto è il tutore
(protector), cioè un soggetto al quale il disponente può
attribuire diritti e potestà nei confronti del trustee e
dei beni del trust e perfino il potere di revoca e
sostituzione del trustee. Egli sarà chiamato a
collaborare con il trustee nelle scelte che questi deve
compiere ed userà i suoi poteri per meglio tutelare lo scopo
del trust.
Sostanzialmente il protector è titolare di poteri
che il disponente avrebbe potuto riservare a se medesimo, ma
che preferisce attribuire a un diverso soggetto o perché
dovranno essere esercitati in un tempo nel quale non sarà vivo
o perché desidera non influire direttamente sull'operato del
trustee.
L'atto istitutivo è l'atto la cui causa consiste
nell'intento programmatico di segregare determinate posizioni
giuridiche per raggiungere uno scopo meritevole di tutela e
tale effetto è soddisfatto mediante il trasferimento al
trustee delle posizioni stesse. Occorre quindi
distinguere:
a) da un lato l'atto istitutivo, negozio
unilaterale che può essere a titolo oneroso o gratuito;
b) dall'altro uno o più atti dispositivi, inter
vivos o mortis causa, collegati con il primo ed aventi
causa esterna consistente nella realizzazione del programma
enunciato nell'atto istitutivo.
Attraverso questo collegamento negoziale, pertanto, i beni
trasferiti sono "affidati e segregati" per il perseguimento
delle finalità proprie del trust. Il trasferimento dei
beni può essere contemporaneo all'istituzione del trust
ovvero avvenire in un tempo successivo.
Ma è tutt'altro che agevole inquadrare sotto il profilo
tributario la figura del trust. La stessa Convenzione de
L'Aja del 1^ luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre
1989, n. 364, ha rinunciato a disciplinare gli aspetti fiscali
del trust lasciando tale incombenza a ciascuno Stato
aderente.
Attualmente, l'Italia, priva di una legge nazionale e di
una disciplina tributaria riguardanti questo settore,
riconosce i trust istituiti ai sensi della normativa
straniera. Però, l'assenza di una normativa interna rende
incerta la visione tributaria di una figura le cui
caratteristiche non sono assimilabili ad alcun altro istituto
del nostro diritto. Tenendo presente che il trust è
utilizzato per una molteplicità di scopi diversi, si giunge
alla conclusione che le indicazioni di carattere tributario
che possono essere fornite sono solamente generali in quanto
collegate allo schema astratto di trust previsto dalla
Convenzione de L'Aja, non potendosi esaminare le moltissime
fattispecie concrete.
Prima di concludere, va ricordato il caso dei trust
istituiti per un fine benefico e assistenziale. In questa
circostanza, la dottrina sembra attestarsi su posizioni
unanimi, stante il carattere di più sicura gratuità che
presenta il trasferimento dei beni. Più precisamente,
l'orientamento dominante nella dottrina tributaria italiana
ritiene applicabile agli atti l'imposta di registro del 3 per
cento.
In conclusione, il desiderio dei genitori di assicurare al
figlio portatore di handicap tutta l'assistenza
materiale e spirituale di cui necessita dopo la loro morte può
ben essere realizzato attraverso lo strumento che si è
illustrato.
Il termine del trust avviene con il venir meno del
suo scopo, ossia con la morte del soggetto portatore di
handicap e con la distribuzione dei beni a coloro i
quali sono indicati come beneficiari finali.
La presente proposta di legge risponde alle molteplici
attese e richieste di intervento del legislatore per
l'introduzione di norme che consentano anche nel nostro Paese
l'utilizzazione del trust, in armonia con quanto
previsto dalla Convenzione de L'Aja. Essa ha come obiettivo
l'esclusivo perseguimento di finalità di carattere
assistenziale e benefico a favore di persone handicappate e
l'esclusiva destinazione dei beni alle finalità sopra
indicate. Pertanto mira ad equiparare i trasferimenti di beni
al trust ai trasferimenti di beni alle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, rispetto alle quali si
differenzierebbe per la non obbligatorietà della destinazione
finale dei beni.
All'esaurimento di questa finalità, e cioè al termine
finale di durata del trust, il trasferimento al
beneficiario finale sarà soggetto all'imposizione fiscale
ordinaria. Lo stesso regime agevolato dovrà essere applicato
ai trasferimenti di beni mobili.
L'effettiva applicazione ed utilizzazione del trust
in Italia sono state, fino ad oggi, ostacolate dalla mancanza
di norme di coordinamento tra la realtà straniera e quella
italiana. Fermo restando che, per il momento, i trust
istituiti in Italia sono necessariamente regolati da una legge
straniera, la presente proposta di legge è finalizzata
all'individuazione e alla risoluzione di alcuni punti nodali
di natura applicativa.
La Consulta nazionale sui trust favorisce
l'istituzione di trust interni, ossia di trust
istituiti in Italia, per mezzo di atti redatti in lingua
italiana e con trustee italiano. La presente proposta di
legge aderisce a questo orientamento ed impone che il
trust in favore di un soggetto disabile abbia il
trustee o i trustee residenti in Italia e sia
fondato su un atto redatto in lingua italiana.
La tutela del soggetto disabile in favore del quale è
istituito il trust e la realizzazione del suo scopo sono
garantite dalla presenza di uno o più soggetti denominati
"guardiani del trust". Questa figura corrisponde al
protector, che si è affermato nella prassi
internazionale.
L'articolo 2 della presente proposta di legge va letto con
riferimento ai princìpi costituzionali di garanzia dei diritti
inviolabili dell'uomo e della funzione dello Stato di
eliminare gli ostacoli che ne impediscono la piena
realizzazione. Lo scopo precipuo di questi trust è la
tutela e la protezione degli interessi del soggetto disabile e
si è cercato di realizzare questa esigenza rispettando al
tempo stesso i princìpi del nostro codice civile in materia di
tutela dei diritti dei legittimari. Ed infatti i genitori
disponenti potrebbero attribuire al trust tutto il
patrimonio ovvero una porzione dello stesso eccedente quanto
spetta al soggetto disabile e quanto costituisce la quota
disponibile. Si sono distinte le due ipotesi della lesione
della legittima spettante al soggetto disabile e della lesione
della legittima spettante agli altri legittimari:
1) soggetto disabile, in tutti i casi (conferimento
dell'intero patrimonio al trust, conferimento di quota
disponibile, conferimento di quota eccedente la quota
disponibile); i beni non sono attribuiti al soggetto disabile,
bensì al trust anche se destinati esclusivamente alla
sua cura, al suo mantenimento e al suo sostegno. In linea di
principio il soggetto disabile potrebbe proporre azione di
riduzione. Soccorre, a tale proposito, il comma 1
dell'articolo 2 laddove si preclude al soggetto disabile la
possibilità di proporre azione di riduzione di disposizioni
testamentarie o di donazioni o altri atti di liberalità
qualora risulti che il trust in suo favore sia dotato di
beni sufficienti per ogni sua esigenza di cura di mantenimento
e di sostegno;
2) altri legittimari, in caso di conferimento al
trust di beni eccedenti la quota disponibile, il comma 2
dell'articolo 2 impone agli altri legittimari di attendere il
raggiungimento dello scopo del trust, ossia la morte del
soggetto disabile in favore del quale il trust è
istituito, prima di valutare se sia il caso di proporre
l'azione di riduzione. Normalmente tale azione non sarà
proponibile perché, cessato il trust, tutti i beni in
trust saranno devoluti, in forza delle disposizioni
dell'atto istitutivo, agli altri legittimari. Il comma 2
dell'articolo 2 della presente proposta di legge dispone,
quindi, che l'azione di riduzione spettante ad altri soggetti
non può essere proposta, con riferimento al trasferimento di
beni in un trust la cui durata corrisponda a quella
della vita del soggetto o dei soggetti a favore dei quali è
istituito, se non dopo lo scioglimento del trust.
Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, disposizioni
processuali e disposizioni in materia di imposta di
registro.
All'articolo 5 si prevede l'applicazione dell'imposta di
registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa per evidenti scopi agevolativi di questo tipo di
trust.
Aderendo all'orientamento dominante nella dottrina
italiana e del Servizio consultivo e ispettivo tributario
(SECIT) in materia di imposte sui redditi, l'articolo 6
assoggetta il trust all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e pone a carico del trustee l'obbligo
di pagamento dell'imposta, salvo, ovviamente, il diritto di
rivalsa sui beni del trust.
Gli articoli 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, le
plusvalenze e le minusvalenze in materia commerciale e il
codice fiscale del trust.
Sono fatte salve tutte le agevolazioni tributarie in
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ove applicabili ad un trust in favore di soggetti
disabili. A titolo esemplificativo, le norme agevolative sono
da ritenere applicabili al trust che hanno come
trustee un'associazione non lucrativa e che prevedano
che, allo scioglimento del trust, i beni conferiti al
trust siano devoluti all'associazione stessa.