XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2733
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Trust in favore di soggetti disabili).
1. In attuazione dell'articolo 11 della Convenzione de
L'Aja del 1^ luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre
1989, n. 364, un trust è in favore di soggetti disabili
qualora l'atto istitutivo del trust:
a) imponga ai trustee di destinare ogni
reddito del trust alla cura, al mantenimento e al
sostegno di uno o più soggetti gravemente disabili di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
b) sia redatto in lingua italiana ed abbia forma
autentica;
c) contenga l'accettazione dei trustee;
d) disponga che trustee possano essere
soltanto soggetti residenti in Italia;
e) consenta ai trustee di alienare i beni in
trust ove l'alienazione appaia loro necessaria per le
finalità di cui alla lettera a);
f) nomini uno o più soggetti quali "guardiani del
trust", attribuendo loro il diritto di pretendere dai
trustee l'adempimento di ogni obbligazione imposta loro
dall'atto istitutivo, dalla legge regolatrice del trust
e dalla normativa italiana;
g) abbia una durata non inferiore a quella della
vita del soggetto o dei soggetti disabili in favore dei quali
è istituito.
2. Un trust è in favore di soggetti disabili anche
qualora le disposizioni sul reddito del trust e
l'alienazione di beni in trust abbiano quale termine
iniziale la morte di uno o di entrambi i genitori dei soggetti
disabili.
Art. 2.
(Lesione di legittima)
1. Il soggetto disabile non può proporre azione di
riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni o di
altri atti di liberalità qualora risulti che il trust in
suo favore sia dotato di beni sufficienti per ogni sua
esigenza di cura, di mantenimento e di sostegno.
2. A meno che i beni in trust siano manifestamente
eccessivi per il raggiungimento delle esigenze di cui al comma
1, l'azione di riduzione spettante ad altri soggetti non può
essere proposta, con riferimento al trasferimento di beni in
un trust la cui durata corrisponda a quella della vita
del soggetto o dei soggetti in favore dei quali è istituito,
se non dopo lo scioglimento del trust e imputando alla
quota di legittima ogni bene pervenuto a chi agisca in
conseguenza dello scioglimento del trust.
Art. 3.
(Disposizioni processuali).
1. Il tribunale in camera di consiglio:
a) pronuncia la nomina e la revoca di
trustee, quando ne ricorrano le condizioni previste
dalla legge regolatrice del trust;
b) impartisce direttive ai trustee nei casi
nei quali la legge regolatrice del trust lo consenta.
2. Il ricorso può essere proposto dal soggetto disabile,
dal guardiano del trust e da chiunque vi abbia
interesse, anche non patrimoniale.
3. E' competente il tribunale del luogo in cui il
trustee ha la residenza o il domicilio, il tribunale del
luogo di residenza del soggetto disabile e il tribunale del
luogo in cui sono i beni del trust.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta
di registro).
1. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis. - 1. Atti di natura traslativa senza
corrispettivo in favore del trustee:
a) se il trasferimento è avvenuto in ottemperanza
a disposizioni di legge: imposta dovuta in misura fissa;
b) se il principale scopo del trust è il
sostegno ai soggetti disabili di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero a organizzazioni
non lucrative di utilità sociale: imposta dovuta in misura
fissa;
c) nelle altre ipotesi, l'imposta di cui
all'articolo 9.
2. Atti di natura dichiarativa dell'esistenza di un
trust del quale il dichiarante sia trustee: la
medesima imposta di cui all'articolo 3.
Art. 9-ter. - 1. Atti di natura traslativa compiuti
dal trustee di trust in favore di chi gli succeda
nell'ufficio o si aggiunga ai componenti l'ufficio: imposta
dovuta in misura fissa.
Art. 9-quater. - 1. Atti di natura traslativa
compiuti dal trustee in favore di beneficiari di un
trust o degli altri soggetti ai quali compete il diritto
di ricevere beni in trust:
a) se l'originario trasferimento al trustee
avvenne in ottemperanza a una disposizione di legge e il
trustee trasferisca al soggetto che istituì il
trust: imposta dovuta in misura fissa;
b) se il principale scopo del trust è il
sostegno ai soggetti disabili di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o a organizzazioni non
lucrative di utilità sociale: la stessa imposta che sarebbe
stata pagata al momento del trasferimento al trust
qualora il principale scopo del trust non fosse stato il
suddetto sostegno;
c) nelle altre ipotesi, l'imposta di cui
all'articolo 9.
Nota: dall'imposta dovuta ai sensi della lettera c)
del comma 1 è dedotta l'imposta corrisposta all'atto del
conferimento dei beni o dei diritti in trust.
Non compete diritto di rimborso".
2. All'articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "; atti pubblici
e scritture private autenticate aventi per oggetto
l'istituzione di trust, la nomina o la revoca di un
trustee, l'accettazione dell'ufficio da parte del
trustee, le sue dimissioni".
Art. 5.
(Imposte ipotecarie e catastali).
1. All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo il comma
2-bis sono aggiunti i seguenti:
"2-ter. Per la trascrizione degli atti di
trasferimento di diritti reali in favore di un trustee
l'imposta è dovuta nella misura fissa qualora:
a) il trust abbia quale scopo principale
il sostegno dei soggetti disabili di cui all'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale;
b) il trasferimento sia avvenuto in ottemperanza
a una disposizione di legge;
c) si tratti del trasferimento da un
trustee al suo successore nell'ufficio o a un
trustee che si aggiunga ai componenti l'ufficio.
2-quater. Per la trascrizione degli atti di
trasferimento di diritti reali da parte di un trustee in
favore di beneficiari di un trust o degli altri soggetti
al quali compete il diritto di ricevere beni in trust,
l'imposta è dovuta nella misura fissa qualora l'originario
trasferimento al trustee sia avvenuto in ottemperanza a
una disposizione di legge e il trustee trasferisca al
soggetto che istituì il trust".
2. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le
volture eseguite in dipendenza degli atti indicati
nell'articolo 2, commi 2-ter e 2-quater".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposte
sui redditi).
1. Al comma 2 dell'articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: "i consorzi" sono inserite le
seguenti: ", i trust".
2. I trustee sono in ogni caso personalmente
obbligati al pagamento dell'imposta e hanno diritto di rivalsa
sui beni in trust.
3. Il trasferimento senza corrispettivo di beni o diritti
ai trustee di trust in favore di soggetti disabili
non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze quando
esso avviene in ottemperanza a una disposizione di legge.
Art. 7.
(Plusvalenze e minusvalenze
in materia commerciale).
1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"6-bis. Ferme le precedenti disposizioni, il
trasferimento a un trustee di beni relativi all'impresa
di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami
dell'impresa non costituisce realizzo di plusvalenze o
minusvalenze qualora:
a) l'atto istitutivo del trust preveda la
restituzione di tali beni o di quelli esistenti nel
trust al suo termine;
b) il trasferente iscriva in bilancio una
immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente
riconosciuto dei beni trasferiti".
2. All'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-sexies) i redditi corrisposti ai beneficiari dai
trustee di trust non fiscalmente residenti in
Italia".
Art. 8.
(Codice fiscale).
1. Le disposizioni relative al codice fiscale dei
contribuenti sono applicabili ai trust.
2. La domanda di attribuzione del codice fiscale è
presentata dal trustee e si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni.
3. Il cambiamento del trustee non comporta
modificazione del codice fiscale del trust.