XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2733




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Trust in favore di soggetti disabili).

        1. In attuazione dell'articolo 11 della Convenzione de L'Aja del 1^ luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, un trust è in favore di soggetti disabili qualora l'atto istitutivo del trust:

                a) imponga ai trustee di destinare ogni reddito del trust alla cura, al mantenimento e al sostegno di uno o più soggetti gravemente disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

                b) sia redatto in lingua italiana ed abbia forma autentica;

                c) contenga l'accettazione dei trustee;

                d) disponga che trustee possano essere soltanto soggetti residenti in Italia;

                e) consenta ai trustee di alienare i beni in trust ove l'alienazione appaia loro necessaria per le finalità di cui alla lettera a);

                f) nomini uno o più soggetti quali "guardiani del trust", attribuendo loro il diritto di pretendere dai trustee l'adempimento di ogni obbligazione imposta loro dall'atto istitutivo, dalla legge regolatrice del trust e dalla normativa italiana;

                g) abbia una durata non inferiore a quella della vita del soggetto o dei soggetti disabili in favore dei quali è istituito.

        2. Un trust è in favore di soggetti disabili anche qualora le disposizioni sul reddito del trust e l'alienazione di beni in trust abbiano quale termine iniziale la morte di uno o di entrambi i genitori dei soggetti disabili.


Art. 2.

(Lesione di legittima)

        1. Il soggetto disabile non può proporre azione di riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni o di altri atti di liberalità qualora risulti che il trust in suo favore sia dotato di beni sufficienti per ogni sua esigenza di cura, di mantenimento e di sostegno.
        2. A meno che i beni in trust siano manifestamente eccessivi per il raggiungimento delle esigenze di cui al comma 1, l'azione di riduzione spettante ad altri soggetti non può essere proposta, con riferimento al trasferimento di beni in un trust la cui durata corrisponda a quella della vita del soggetto o dei soggetti in favore dei quali è istituito, se non dopo lo scioglimento del trust e imputando alla quota di legittima ogni bene pervenuto a chi agisca in conseguenza dello scioglimento del trust.


Art. 3.

(Disposizioni processuali).

        1. Il tribunale in camera di consiglio:

                a) pronuncia la nomina e la revoca di trustee, quando ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regolatrice del trust;

                b) impartisce direttive ai trustee nei casi nei quali la legge regolatrice del trust lo consenta.

        2. Il ricorso può essere proposto dal soggetto disabile, dal guardiano del trust e da chiunque vi abbia interesse, anche non patrimoniale.
        3. E' competente il tribunale del luogo in cui il trustee ha la residenza o il domicilio, il tribunale del luogo di residenza del soggetto disabile e il tribunale del luogo in cui sono i beni del trust.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di imposta
di registro).

        1. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 9-bis. - 1. Atti di natura traslativa senza corrispettivo in favore del trustee:

                a) se il trasferimento è avvenuto in ottemperanza a disposizioni di legge: imposta dovuta in misura fissa;

                b) se il principale scopo del trust è il sostegno ai soggetti disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero a organizzazioni non lucrative di utilità sociale: imposta dovuta in misura fissa;

                c) nelle altre ipotesi, l'imposta di cui all'articolo 9.

            2. Atti di natura dichiarativa dell'esistenza di un trust del quale il dichiarante sia trustee: la medesima imposta di cui all'articolo 3.

        Art. 9-ter. - 1. Atti di natura traslativa compiuti dal trustee di trust in favore di chi gli succeda nell'ufficio o si aggiunga ai componenti l'ufficio: imposta dovuta in misura fissa.

        Art. 9-quater. - 1. Atti di natura traslativa compiuti dal trustee in favore di beneficiari di un trust o degli altri soggetti ai quali compete il diritto di ricevere beni in trust:

                a) se l'originario trasferimento al trustee avvenne in ottemperanza a una disposizione di legge e il trustee trasferisca al soggetto che istituì il trust: imposta dovuta in misura fissa;

                b) se il principale scopo del trust è il sostegno ai soggetti disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale: la stessa imposta che sarebbe stata pagata al momento del trasferimento al trust qualora il principale scopo del trust non fosse stato il suddetto sostegno;

                c) nelle altre ipotesi, l'imposta di cui all'articolo 9.

        Nota: dall'imposta dovuta ai sensi della lettera c) del comma 1 è dedotta l'imposta corrisposta all'atto del conferimento dei beni o dei diritti in trust.
        Non compete diritto di rimborso".

        2. All'articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto l'istituzione di trust, la nomina o la revoca di un trustee, l'accettazione dell'ufficio da parte del trustee, le sue dimissioni".


Art. 5.

(Imposte ipotecarie e catastali).

        1. All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

        "2-ter. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali in favore di un trustee l'imposta è dovuta nella misura fissa qualora:

                a) il trust abbia quale scopo principale il sostegno dei soggetti disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

                b) il trasferimento sia avvenuto in ottemperanza a una disposizione di legge;
                c) si tratti del trasferimento da un trustee al suo successore nell'ufficio o a un trustee che si aggiunga ai componenti l'ufficio.

            2-quater. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali da parte di un trustee in favore di beneficiari di un trust o degli altri soggetti al quali compete il diritto di ricevere beni in trust, l'imposta è dovuta nella misura fissa qualora l'originario trasferimento al trustee sia avvenuto in ottemperanza a una disposizione di legge e il trustee trasferisca al soggetto che istituì il trust".

        2. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati nell'articolo 2, commi 2-ter e 2-quater".


Art. 6.

(Disposizioni in materia di imposte
sui redditi).

        1. Al comma 2 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "i consorzi" sono inserite le seguenti: ", i trust".
        2. I trustee sono in ogni caso personalmente obbligati al pagamento dell'imposta e hanno diritto di rivalsa sui beni in trust.
        3. Il trasferimento senza corrispettivo di beni o diritti ai trustee di trust in favore di soggetti disabili non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze quando esso avviene in ottemperanza a una disposizione di legge.

Art. 7.

(Plusvalenze e minusvalenze
in materia commerciale).

        1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "6-bis. Ferme le precedenti disposizioni, il trasferimento a un trustee di beni relativi all'impresa di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze qualora:

                a) l'atto istitutivo del trust preveda la restituzione di tali beni o di quelli esistenti nel trust al suo termine;

                b) il trasferente iscriva in bilancio una immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti".

        2. All'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
        "g-sexies) i redditi corrisposti ai beneficiari dai trustee di trust non fiscalmente residenti in Italia".


Art. 8.

(Codice fiscale).

        1. Le disposizioni relative al codice fiscale dei contribuenti sono applicabili ai trust.
        2. La domanda di attribuzione del codice fiscale è presentata dal trustee e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
        3. Il cambiamento del trustee non comporta modificazione del codice fiscale del trust.



Frontespizio Relazione