XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2731
Onorevoli Colleghi! - Si rende necessaria un'iniziativa
legislativa che corregga la disparità nella definizione delle
plusvalenze nelle vendite di aeree edificabili fra il mercato
privato e il mercato pubblico regolato attraverso lo strumento
dell'esproprio. L'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (legge finanziaria 2002) dispone la rideterminazione dei
valori di acquisto dei terreni edificabili agli effetti della
determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma
1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
L'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n.
413 a sua volta dispone che alle plusvalenze conseguenti alla
percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese
commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a
seguito di cessioni volontarie nell'ambito di procedimenti
espropriativi, nonché di somme dovute a seguito della
cosiddetta accessione invertita, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), del citato
testo unico.
Stante il richiamo incrociato alle stesse disposizioni del
testo unico non v'è dubbio che l'articolo 7 della legge
finanziaria 2002 si applichi anche alle procedure
espropriative ed assimilate di cui al comma 5 dell'articolo 11
della legge n. 413 del 1991.
Ed invero, poiché ai sensi del comma 6 dell'articolo 7
della legge finanziaria la rideterminazione del valore di
acquisto di terreni edificabili (o con destinazione agricola)
di cui ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo costituisce
"valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale", rideterminato il valore di un terreno
con riferimento a quello presunto di esproprio, si elimina o
quantomeno si riduce, anche pro futuro, il presupposto
della tassazione e cioè la plusvalenza.
Peraltro la portata di tale effetto rischia di essere
notevolmente ridotta sia a causa dell'imprecisa formulazione
del comma 1 dell'articolo 7 della legge finanziaria, sia a
causa della aleatorietà dei vincoli di carattere
espropriativo, sia infine a causa della previsione, contenuta
nel comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991, che
comunque impone all'espropriante l'applicazione della ritenuta
del 20 per cento, ancorché "a titolo di acconto", in caso di
opzione esercitata dal contribuente per la tassazione
ordinaria.
Quanto al primo aspetto occorre rilevare che il comma 1
dell'articolo 7 della legge finanziaria è oggettivamente
riferito a "terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti, alla data del 1^ gennaio 2002".
Dunque, intesa la norma alla lettera, la rideterminazione
del valore non può attualmente farsi né per i terreni oggetto
di accessione invertita, né per i terreni oggetto di
occupazione, giacchè per i primi si è realizzato ope
legis il trasferimento della proprietà e per i secondi si è
realizzato il trasferimento del possesso all'amministrazione
pubblica.
E poiché fino a quando non entrerà in vigore il nuovo
testo unico sull'espropriazione l'occupazione è l'inevitabile
preludio dell'espropriazione, la norma non troverebbe
applicazione, entro i termini stabiliti, per la totalità delle
procedure in itinere (ivi comprese ovviamente quelle
espropriative concluse, ma per le quali non sia stato ancora
corrisposto il giusto indennizzo).
Sicchè coniugando questo secondo aspetto al primo,
l'ambito entro il quale realisticamente potrebbe operare
l'articolo 7 della legge finanziaria è quello, estremamente
ristretto, di procedure espropriative iniziate, ma nelle quali
non sia stata ancora disposta l'occupazione d'urgenza.
Infine ed in ogni caso, poiché l'articolo 11, comma 7,
della legge n. 413 del 1991 non distingue fra plusvalenze
(comma 5) e redditi diversi (comma 6) ai fini della ritenuta
del 20 per cento sulle somme corrisposte al privato per i vari
titoli di cui ai citati commi 5 e 6 e poiché di tale ritenuta
si richiede espressamente l'applicazione agli enti eroganti le
somme stesse anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia
richiesto la tassazione ordinaria (e cioè, nel caso, quella
scaturente dalla rideterminazione dei valori di acquisto ai
sensi dei commi da 1 a 5 dell'articolo 7 della legge
finanziaria), chi si è esposto all'anticipata tassazione della
plusvalenza in forza dell'articolo 7 della legge finanziaria
si trova ugualmente soggetto, salvo successivo rimborso, alla
ritenuta del 20 per cento.
Poiché anche rafforzando l'interpretazione (in ipotesi sul
primo aspetto attribuendo all'espressione "terreni (...),
posseduti" il senso di terreni in proprietà) non possono
raggiungersi risultati molto più soddisfacenti di quelli sopra
esposti, laddove si ritenga equo estendere effettivamente il
beneficio di cui all'articolo 7 della legge finanziaria alle
plusvalenze conseguenti alla percezione di somme a titolo di
indennità di esproprio, cessioni volontarie ed accessioni
invertite, occorre procedere mediante lo strumento della legge
integrativa dell'articolo 7 della legge finanziaria e/o
modificativa della legge n. 413 del 1991.
A tale fine, dovendo necessariamente adeguare la norma
agevolativa che, pensata con riferimento all'ordinario regime
della vendita di aree edificabili, è dominata dall'autonomia
privata, al diverso regime espropriativo, dominato
dall'impulso della parte pubblica, l'unico termine di
riferimento applicabile è quello iniziale di decorrenza
dell'agevolazione (1^ gennaio 2002) anche perché il sistema
dell'articolo 7 della legge finanziaria è costruito al fine di
proiettare, in un tempo più o meno lungo, gli effetti del
beneficio dell'aliquota agevolata (attraverso lo strumento
della perizia di stima al 1^ gennaio 2002 non ancorata a
particolari parametri, la forbice valutativa, presumibilmente
ampia, rende infatti difficilmente sindacabili valutazioni
elevate, dalle quali consegue una detassazione stabilizzata
delle plusvalenze).