XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2731
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 le plusvalenze di cui
all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono soggette all'imposta del 4 per cento sulle somme
percepite a titolo di indennità di esproprio ovvero a seguito
di cessioni volontarie nonché di somme comunque percepite per
effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni
d'urgenza divenute illegittime, come determinate a seguito di
valutazione amministrativa divenuta definitiva ovvero a
seguito di sentenza passata in giudicato.
2. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle
somme di cui al comma 1, devono operare una ritenuta a titolo
di imposta pari al 4 per cento ovvero pari alla differenza fra
l'imposta come determinata ai sensi del citato comma 1 del
presente articolo e quella già assolta in relazione agli
stessi beni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, commi
1 e 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
3. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, è sostituito dal seguente:
"7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione
delle somme di cui al comma 6, devono operare una ritenuta a
titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E' facoltà
del contribuente optare in sede di dichiarazione annuale dei
redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la
ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto".
4. Al rimborso delle maggiori imposte eventualmente pagate
si procede ai sensi dell'articolo 36-bis decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, o all'atto della dichiarazione
annuale dei redditi delle persone fisiche mediante il modello
730-3.
5. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, pari a 31,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.