XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2731




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 le plusvalenze di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono soggette all'imposta del 4 per cento sulle somme percepite a titolo di indennità di esproprio ovvero a seguito di cessioni volontarie nonché di somme comunque percepite per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come determinate a seguito di valutazione amministrativa divenuta definitiva ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato.
        2. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 1, devono operare una ritenuta a titolo di imposta pari al 4 per cento ovvero pari alla differenza fra l'imposta come determinata ai sensi del citato comma 1 del presente articolo e quella già assolta in relazione agli stessi beni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, commi 1 e 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
        3. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:

        "7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 6, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E' facoltà del contribuente optare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto".

        4. Al rimborso delle maggiori imposte eventualmente pagate si procede ai sensi dell'articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche mediante il modello 730-3.
        5. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a 31,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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