XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2730
Onorevoli Colleghi! - Il diritto ad una riparazione in
caso di arresto o detenzione ingiusta è previsto dall'articolo
5, punto 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4
novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.
848, e dall'articolo 9, punto 5, del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, reso esecutivo dalla
legge 25 ottobre 1977, n. 881. Inoltre, l'articolo 14 della
legge 13 aprile 1988, n. 117, recante norme in tema di
risarcimento dei danni causati nell'esercizio di funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, prevede
espressamente il diritto alla riparazione a favore delle
vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.
Allo stato, il comma 4 dell'articolo 314 del codice di
procedura penale, esclude la riparazione per ingiusta
detenzione "per quella parte della custodia cautelare che sia
computata ai fini della determinazione della misura di una
pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni
all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in
forza di altro titolo".
Orbene, la norma è lacunosa nella parte in cui non prevede
l'ipotesi nella quale un soggetto, in regime di custodia
cautelare per un titolo di reato che preveda l'arresto non
possa avere diritto alla riparazione per ingiusta detenzione,
qualora, con provvedimento definitivo, venga riconosciuto
responsabile di altro titolo di reati che non preveda la
custodia cautelare.
Ebbene, anche in tale ipotesi, tenuto conto che giammai,
in virtù del diverso titolo di reato ritenuto in sentenza,
poteva essere posto in essere, neppure in maniera facoltativa,
alcun provvedimento di custodia cautelare, è da ritenere
legittima l'applicazione del disposto normativo di cui al
citato articolo 314 del codice di procedura penale nella parte
in cui prevede la riparazione per ingiusta detenzione.