XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2730




        Onorevoli Colleghi! - Il diritto ad una riparazione in caso di arresto o detenzione ingiusta è previsto dall'articolo 5, punto 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 9, punto 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881. Inoltre, l'articolo 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, recante norme in tema di risarcimento dei danni causati nell'esercizio di funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.
        Allo stato, il comma 4 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, esclude la riparazione per ingiusta detenzione "per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo".
        Orbene, la norma è lacunosa nella parte in cui non prevede l'ipotesi nella quale un soggetto, in regime di custodia cautelare per un titolo di reato che preveda l'arresto non possa avere diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, qualora, con provvedimento definitivo, venga riconosciuto responsabile di altro titolo di reati che non preveda la custodia cautelare.
        Ebbene, anche in tale ipotesi, tenuto conto che giammai, in virtù del diverso titolo di reato ritenuto in sentenza, poteva essere posto in essere, neppure in maniera facoltativa, alcun provvedimento di custodia cautelare, è da ritenere legittima l'applicazione del disposto normativo di cui al citato articolo 314 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la riparazione per ingiusta detenzione.




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