XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2730




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 4 dell'articolo 314 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo, salvo che per quest'ultimo la legge non preveda la custodia cautelare".



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