XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2730
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 314 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella
parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della
determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo
in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della
custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo,
salvo che per quest'ultimo la legge non preveda la custodia
cautelare".