XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2726
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il sistema di
protezione della sicurezza democratica del nostro Paese trova
il suo paradigma più avanzato ed al tempo stesso più discusso
nella disciplina afferente il segreto di Stato.
All'interno del processo penale la disciplina relativa
alla tutela del "segreto" in oggetto si caratterizza
essenzialmente per la specifica previsione di un divieto
probatorio contrassegnato dalla singolare procedura di
garanzia che investe la diretta responsabilità della massima
carica dell'esecutivo.
Sulla scorta delle elaborazioni dottrinali e dei dibattiti
di natura giuridica e politica che hanno investito negli
ultimi anni l'intero assetto normativo afferente la disciplina
del segreto di Stato, si è ritenuta indispensabile la
predisposizione di correttivi idonei a risolvere problematiche
sempre aperte ed a colmare evidenti lacune.
Il legislatore ha inteso disciplinare il "segreto di
Stato", e la sua conseguente opponibilità nel processo penale,
attraverso l'articolo 13 della legge n. 801 del 1977 nonché
attraverso l'articolo 202 del vigente codice di procedura
penale.
Il limite invalicabile individuato dal legislatore alla
opponibilità del suddetto segreto è rappresentato dalla
esclusione dall'ambito operativo della speciale
"riservatezza", per fatti, notizie e documenti che concernono
reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale
(articolo 12 della legge n. 801 del 1977).
Tale scelta appare condivisibile alla luce del corretto
bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, operato dal
legislatore anche nella formulazione delle norme contenute nel
codice di procedura penale. Se da una parte infatti, il
segreto di Stato è finalizzato a garantire il valore
prioritario della sicurezza democratica, dall'altra non trova
ragion d'essere allorché si presenti la necessità di procedere
contro reati che mettano in pericolo proprio la stessa
sicurezza della Repubblica. Così, laddove venga opposto il
segreto nel corso di un processo finalizzato ad accertare
l'eventuale commissione di reati eversivi, alla luce del
richiamato "bilanciamento" il giudice dovrà preliminarmente
valutare la natura del reato.
Valutate la natura del reato e la pertinenza del
patrimonio di notizie al tema di prova, dovrà decidere se
accogliere o rigettare l'eccezione di segretezza.
La chiara formulazione del citato articolo 204 del codice
di procedura penale, infatti, oltre ad escludere
perentoriamente i reati di eversione dell'ordinamento
costituzionale dalla garanzia del segreto di Stato (articoli
201, 202 e 203), e riconoscere al giudice il potere di
definire la configurazione giuridica del reato (e la
pertinenza della prova), ai fini della eventuale richiesta di
operatività del segreto, prevede, in caso di rigetto di tale
ultima eccezione, la comunicazione del provvedimento di
rigetto al Presidente del Consiglio dei ministri.
Tuttavia, se da una parte è fin troppo chiara la
disposizione contenuta nelle citate norme del codice di
procedura penale in relazione alla non opponibilità del
segreto di Stato nelle ipotesi di reati eversivi, dall'altra,
nelle corrispondenti norme di attuazione, l'impostazione
metodologica del legislatore (il richiamato bilanciamento)
registra un completo ribaltamento.
Invero, l'articolo 66 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989,
disattendendo la portata normativa cristallizzata
dall'articolo 204 del codice di procedura penale, riconduce il
richiamato procedimento incidentale nella piena
discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri
anche nelle ipotesi in cui il procedimento penale sia
finalizzato all'accertamento di reati di eversione contro
l'ordinamento costituzionale.
La disposizione prevista dalle norme di attuazione
consente, così, al Presidente del Consiglio dei ministri una
valutazione squisitamente giurisdizionale, relativa alla
pertinenza probatoria di una notizia o di un documento in
relazione al "fatto" per cui si procede.
Non è più il giudice a dover operare la completa verifica
in ordine alla eccezione proposta, come previsto dall'articolo
204 del codice di procedura penale, ma è, al contrario, il
responsabile massimo dell'esecutivo a dover autonomamente
valutare e provvedere.
L'articolo 66 delle citate norme di attuazione del codice
di procedura penale, prevede, infatti, che a seguito del
richiamato provvedimento di rigetto della eccezione (articolo
204 del codice di procedura penale) "il Presidente del
Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non
ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso
articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da
segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede".
Sul punto, appaiono evidenti la singolarità e l'anomalia
della norma di attuazione che espressamente sottrae al
sindacato del giudice una valutazione propria del suo potere e
della sua specifica funzione.
Alla luce di tale rilievo, si è ritenuto di procedere alla
rivisitazione del contenuto normativo dell'articolo 66 delle
norme di attuazione, proponendo una soluzione maggiormente in
linea con il richiamato bilanciamento del valori
costituzionali in gioco e con una più marcata attenzione per
le corrette attribuzioni tra poteri dello Stato.
Con la presente proposta di legge si prevede espressamente
la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri,
in caso di rigetto dell'opposizione del segreto di Stato nel
corso del procedimento penale, di sollevare conflitto di
attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.
E' questa una soluzione che, pur garantendo la correttezza
della azione eventualmente proposta dall'Esecutivo, non presta
il fianco a contaminazioni disinvolte tra poteri dello Stato
nonché ad inevitabili ingerenze nella prerogative tipiche
della funzione giurisdizionale.
Così, se al Presidente del Consiglio dei ministri è
riconosciuto il potere di valutare ed individuare i mezzi
ritenuti idonei a tutelare la sicurezza della Repubblica, al
giudice spetta, in via esclusiva, il potere di verificare la
configurazione giuridica dei reati ed il procedimento
probatorio.
Sempre con la presente proposta di legge si è ritenuto di
affrontare e di risolvere un'altra questione aperta, che si
inserisce in una carenza ordinamentale che, anche di recente,
ha formato oggetto di ampio dibattito dottrinale e
politico.
La carenza individuata è rappresentata dalla assenza di un
riferimento a limiti temporali di operatività del segreto di
Stato. Si avverte unanimemente, infatti, la necessità di
prevedere un espresso limite temporale alla disciplina del
segreto, che possa consentire, per ragioni di certezza e di
legittimo desiderio di conoscenza ed apprendimento, di fare
piena luce sulle più significative e delicate vicende che
hanno caratterizzato la storia del nostro Paese.
Peraltro, l'introduzione del suddetto limite temporale
potrebbe spiegare effetti positivi sul piano di un più
completo accertamento processuale. Infatti, si potrebbe
dichiarare utilizzabile materiale documentale che, non essendo
più pericoloso ai fini della sicurezza democratica, può
rivelarsi utile per un pieno accertamento nell'ambito di
determinate vicende giudiziarie.
Per tale ragione si è ritenuto di perimetrare l'ambito
temporale di operatività del segreto fissando il limite di
quindici anni dal fatto.
Viene tuttavia riconosciuta al Presidente del Consiglio
dei ministri la facoltà di disporre una proroga o una
anticipazione del termine stesso.
Nell'ambito del suo potere discrezionale, al capo
dell'esecutivo è riconosciuta da una parte la facoltà di
prorogare il termine indicato, nella ipotesi in cui si
registri la persistenza dei motivi che resero necessaria la
segretazione, dall'altra, la facoltà di disporre
l'anticipazione del predetto termine, nel caso in cui vengano
meno le sottostanti esigenze di sicurezza.