XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2726
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua
apposizione o opposizione ai sensi degli articoli 202 o 256
del codice di procedura penale. Il termine può essere
prorogato dal Presidente del Consiglio dei ministri con
decreto motivato se ritiene ancora attuali le condizioni che
hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del segreto di
Stato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire la
cessazione del segreto di Stato con decreto motivato anche
prima della scadenza del termine di cui al terzo comma.
La cessazione del segreto di Stato è comunicata
all'autorità giudiziaria presso la quale il segreto è stato
opposto e confermato ai sensi degli articoli 202 o 256 del
codice di procedura penale".
Art. 2.
1. L'articolo 66 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
sostituito dal seguente:
"Art. 66. - (Procedimento di esclusione del segreto). -
1. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo
204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei
ministri, se ritiene sussistenti le condizioni per confermare
l'opposizione del segreto di Stato rigettata con provvedimento
del giudice, solleva conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.
2. Qualora il conflitto sia risolto in favore del
Presidente del Consiglio dei ministri con l'annullamento del
provvedimento di rigetto dell'opposizione del segreto di
Stato, si applica il disposto dell'articolo 202, comma 3, del
codice".