XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2725




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame riguarda una cerchia di soggetti relativamente ristretta sotto il profilo numerico, tenendo conto del fatto che per vittime del terrorismo devono intendersi esclusivamente le vittime (ed i superstiti) di attività criminose, che presentano peculiari caratteristiche, tali da consentire di distinguere nettamente l'atto terroristico ed eversivo da altri atti criminali (criminalità organizzata) o da altri penalmente illeciti.
        Dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 l'atto terroristico è considerato dai massimi Organismi internazionali "atto di guerra" e la reazione a livello nazionale ed internazionale è considerata operazione di guerra e non più di semplice polizia. Pertanto anche a tutte le vittime private e pubbliche del terrorismo - già equiparate agli invalidi civili e di guerra ammessi ai relativi benefìci di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 302 del 1990, e successive modificazioni, - in via analogica ed equitativa, sono da ritenere estensibili alcune delle norme applicate a favore degli "ex combattenti" e dei dipendenti militari che, qualora non attuate, comportano un abbattimento delle pensioni dei dipendenti privati vittime del terrorismo del 70 per cento rispetto al trattamento riservato ad un militare vittima del dovere.
        L'estensione richiesta riguarda, in particolare, sotto il profilo dei criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici:

                a) l'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, e successive modificazioni, che prevede, in aggiunta ai benefìci stabiliti dagli articoli 1 e 2, il riconoscimento di un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, a valere sull'anzianità e sulla misura pensionistica, e che solo parzialmente potrà compensare la decurtata pensione di anzianità subita da molti invalidi per atti terroristici, che sono stati costretti (quando non deceduti) all'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle conseguenze dei devastanti danni psico-fisici e morali riportati;

                b) l'applicazione dei criteri e delle misure per il computo della pensione privilegiata ordinaria liquidata ai militari inabili per causa di servizio, prevista all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, anche alle vittime del terrorismo, sia per la pensione indiretta o di reversibilità a favore dei loro superstiti, in caso di morte, sia per la pensione di invalidità permanente di grado uguale o superiore all'80 per cento. L'80 per cento di invalidità della capacità lavorativa delle vittime del terrorismo è stata equiparata, dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 302 del 1990 e dall'articolo 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000, all'inabilità totale. Per pura semplificazione la mancata parificazione di queste norme comporta, in caso di morte o di inabilità totale di un militare con venti anni di servizio, il riconoscimento da parte dello Stato, del trattamento pari al 100 per cento dell'ultima retribuzione, mentre per la vittima civile del terrorismo il trattamento riconosciuto, a parità di retribuzione, è pari al 30 per cento di quello riservato al militare;

                c) sotto il profilo delle agevolazioni fiscali dei trattamenti pensionistici stessi quanto previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le pensioni di guerra e cioè l'estensione dell'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), già prevista dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407 del 1998, per il trattamento speciale di reversibilità e per le pensioni privilegiate dirette di prima categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, a tutte le altre pensioni (private e pubbliche) di cui alla lettera b); l'estensione dell'esenzione parziale dall'IRPEF, nella misura ridotta e fissa del 50 per cento per tutti i residui trattamenti pensionistici riservati alle vittime del terrorismo che hanno subito un'invalidità inferiore all'80 per cento.

        Altro elemento essenziale è la valutazione del danno complessivo derivante dall'atto terroristico o di eversione, con specifico riferimento sia al devastante "danno diretto" fisico, psichico e morale arrecato al soggetto vittima del crimine, sia al "danno riflesso" che ha coinvolto da una parte il nucleo familiare della vittima e dall'altra il suo stesso ambiente di lavoro e le relazioni interpersonali e sociali.
        Questi danni hanno il più delle volte compromesso irrimediabilmente affetti e carriera della vittima stessa, limitandone nel contempo fortemente l'autonomia economica.
        La rivalutazione delle singole invalidità sulla base dei criteri e dei parametri indicati, l'elevazione, con effetto retroattivo, del valore del punto percentuale di invalidità a 19.625,36 euro, ed il ricalcolo delle indennità già erogate dalle precedenti leggi per le vittime del terrorismo, assolvono al duplice obiettivo di riadeguare, da una parte, le limitate e compromesse risorse economiche degli "offesi" e, dall'altra, di riequilibrare trattamenti risarcitori estremamente differenziati. Infatti sussiste una vera e propria giungla risarcitoria, della quale sono solo alcuni esempi le seguenti vicende: "Cermis" con il riconoscimento in caso di morte per ciascuna vittima di 1.962.536,22 euro; "Uno bianca"; "elicottero caduto nel Kossovo" nell'estate 2001, "la garanzia dell'Italia a favore delle compagnie aeree per il risarcimento di danni subiti da terzi per atti di terrorismo o di guerra", che prevedono tutti risarcimenti "enormemente" più consistenti rispetto a quello attualmente riconosciuto dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 a favore delle vittime del terrorismo (77.468,5 euro in caso di morte e 774,69 euro per ogni punto percentuale di invalidità permanente).
        La presente proposta di legge mira a completare, sotto il profilo normativo, l'equiparazione dei trattamenti riguardanti i criteri e la valorizzazione dei benefìci da estendere a tutte le vittime del terrorismo, a prescindere dalla categoria di appartenenza (lavoratore autonomo, dipendente pubblico militare, altro dipendente pubblico o dipendente privato).
        In particolare:

            1) completando la parificazione, ad ogni effetto, delle vittime del terrorismo, già invalidi civili di guerra, ai dipendenti militari ed agli "ex combattenti";

            2) eliminando o quanto meno riducendo le incredibili sperequazioni (sotto il profilo del risarcimento economico una tantum, pensionistico e fiscale), attualmente esistenti tra le molteplici normative riguardanti le vittime di atti costituenti reato;

            3) consentendo l'eliminazione della prescrizione, con la previsione di un termine di decadenza rispetto alla data di entrata in vigore della legge, entro cui esercitare le azioni di tutela dei propri diritti e riaprire pertanto i processi;

            4) prevedendo procedure preventive, giudiziarie e transattive in grado di definire in tempi il più possibile veloci le singole situazioni.

        Rimangono naturalmente salve e consolidate le situazioni soggettive che rappresentano un plus o un melius rispetto alla disciplina di cui alla presente proposta di legge.
        La presentazione della proposta di legge risponde prevalentemente ad un giustificabile intento di parificazione dei diversi trattamenti e di moralizzazione, rispetto ad una legislazione che, fino ad oggi, è apparsa (vedi "legge Gozzini" e altre) più propensa a tutelare e ad assistere gli autori dei reati piuttosto che le vittime dei reati.
        L'articolo 1 stabilisce uguali norme da applicare a tutte le vittime del terrorismo, dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi ovvero liberi professionisti, nonché l'equiparazione a tutti gli effetti delle vittime del terrorismo agli invalidi di guerra.
        L'articolo 2 garantisce a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente in conseguenza di un atto di terrorismo, sia ai fini della liquidazione della pensione, sia ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 336 del 1970.
        Gli articoli da 3 a 8 riguardano i trattamenti pensionistici da riservare alle vittime del terrorismo.
        Gli articoli da 9 a 11 trattano delle invalidità di qualsiasi grado riportate in seguito all'atto terroristico, che dovranno essere rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento sia fisico che psichico e del danno biologico e morale, e riconguagliando con effetto retroattivo il valore punto percentuale di invalidità a 19.625,36 euro, anche per tutte le indennità già erogate dalle precedenti leggi sulle vittime del terrorismo.
        L'articolo 12 estende l'attuale esenzione dai ticket sanitari ad ogni altra spesa farmaceutica e a qualsiasi altro onere relativo a prestazioni, dirette o indirette, del Servizio sanitario nazionale a tutti gli invalidi vittime di atto terroristico.
        L'articolo 13 prevede che per la concessione di benefìci alle vittime del terrorismo si applicano, qualora più favorevoli, le norme vigenti in favore sia delle vittime per causa di servizio dei dipendenti civili e militari dello Stato, che delle vittime sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO.
        L'articolo 14 stabilisce che per le procedure di natura penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio è a totale carico dello Stato.
        L'articolo 15 stabilisce che nel caso in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano stati accertati la dipendenza dell'invalidità ed il suo grado o la morte da atto terroristico si dovrà, con apposita normativa semplificata, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, instaurare un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.
        L'articolo 16 affida la competenza per le procedure di natura civile e in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, al tribunale monocratico con riferimento alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti. Il tribunale potrà fissare al massimo due udienze separate da un intervallo non superiore a quarantacinque giorni, al termine delle quali la causa verrà assegnata a sentenza e decisa nel termine perentorio di quattro mesi.
        L'articolo 17 stabilisce che la competente amministrazione dello Stato potrà offrire alla vittima o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione che, in caso di accettazione, sarà preclusiva di ogni azione.
        L'articolo 18 fissa il termine massimo di quattro mesi per il riconoscimento dell'infermità, per il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento e delle pensioni e per ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo.
        L'articolo 19, infine, stabilisce la copertura finanziaria.




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