XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2725
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame
riguarda una cerchia di soggetti relativamente ristretta sotto
il profilo numerico, tenendo conto del fatto che per vittime
del terrorismo devono intendersi esclusivamente le vittime (ed
i superstiti) di attività criminose, che presentano peculiari
caratteristiche, tali da consentire di distinguere nettamente
l'atto terroristico ed eversivo da altri atti criminali
(criminalità organizzata) o da altri penalmente illeciti.
Dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 l'atto terroristico
è considerato dai massimi Organismi internazionali "atto di
guerra" e la reazione a livello nazionale ed internazionale è
considerata operazione di guerra e non più di semplice
polizia. Pertanto anche a tutte le vittime private e pubbliche
del terrorismo - già equiparate agli invalidi civili e di
guerra ammessi ai relativi benefìci di guerra ai sensi
dell'articolo 9 della legge n. 302 del 1990, e successive
modificazioni, - in via analogica ed equitativa, sono da
ritenere estensibili alcune delle norme applicate a favore
degli "ex combattenti" e dei dipendenti militari che, qualora
non attuate, comportano un abbattimento delle pensioni dei
dipendenti privati vittime del terrorismo del 70 per cento
rispetto al trattamento riservato ad un militare vittima del
dovere.
L'estensione richiesta riguarda, in particolare, sotto il
profilo dei criteri di determinazione dei trattamenti
pensionistici:
a) l'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, e
successive modificazioni, che prevede, in aggiunta ai benefìci
stabiliti dagli articoli 1 e 2, il riconoscimento di un
aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, a
valere sull'anzianità e sulla misura pensionistica, e che solo
parzialmente potrà compensare la decurtata pensione di
anzianità subita da molti invalidi per atti terroristici, che
sono stati costretti (quando non deceduti) all'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle conseguenze
dei devastanti danni psico-fisici e morali riportati;
b) l'applicazione dei criteri e delle misure per
il computo della pensione privilegiata ordinaria liquidata ai
militari inabili per causa di servizio, prevista all'articolo
67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092 del 1973, anche alle vittime del
terrorismo, sia per la pensione indiretta o di reversibilità a
favore dei loro superstiti, in caso di morte, sia per la
pensione di invalidità permanente di grado uguale o superiore
all'80 per cento. L'80 per cento di invalidità della capacità
lavorativa delle vittime del terrorismo è stata equiparata,
dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 302 del 1990 e
dall'articolo 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000,
all'inabilità totale. Per pura semplificazione la mancata
parificazione di queste norme comporta, in caso di morte o di
inabilità totale di un militare con venti anni di servizio, il
riconoscimento da parte dello Stato, del trattamento pari al
100 per cento dell'ultima retribuzione, mentre per la vittima
civile del terrorismo il trattamento riconosciuto, a parità di
retribuzione, è pari al 30 per cento di quello riservato al
militare;
c) sotto il profilo delle agevolazioni fiscali dei
trattamenti pensionistici stessi quanto previsto dall'articolo
34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, per le pensioni di guerra e cioè
l'estensione dell'esenzione totale dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), già prevista dall'articolo 2,
commi 5 e 6, della legge n. 407 del 1998, per il trattamento
speciale di reversibilità e per le pensioni privilegiate
dirette di prima categoria delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, a tutte le altre pensioni
(private e pubbliche) di cui alla lettera b);
l'estensione dell'esenzione parziale dall'IRPEF, nella misura
ridotta e fissa del 50 per cento per tutti i residui
trattamenti pensionistici riservati alle vittime del
terrorismo che hanno subito un'invalidità inferiore all'80 per
cento.
Altro elemento essenziale è la valutazione del danno
complessivo derivante dall'atto terroristico o di eversione,
con specifico riferimento sia al devastante "danno diretto"
fisico, psichico e morale arrecato al soggetto vittima del
crimine, sia al "danno riflesso" che ha coinvolto da una parte
il nucleo familiare della vittima e dall'altra il suo stesso
ambiente di lavoro e le relazioni interpersonali e sociali.
Questi danni hanno il più delle volte compromesso
irrimediabilmente affetti e carriera della vittima stessa,
limitandone nel contempo fortemente l'autonomia economica.
La rivalutazione delle singole invalidità sulla base dei
criteri e dei parametri indicati, l'elevazione, con effetto
retroattivo, del valore del punto percentuale di invalidità a
19.625,36 euro, ed il ricalcolo delle indennità già erogate
dalle precedenti leggi per le vittime del terrorismo,
assolvono al duplice obiettivo di riadeguare, da una parte, le
limitate e compromesse risorse economiche degli "offesi" e,
dall'altra, di riequilibrare trattamenti risarcitori
estremamente differenziati. Infatti sussiste una vera e
propria giungla risarcitoria, della quale sono solo alcuni
esempi le seguenti vicende: "Cermis" con il riconoscimento in
caso di morte per ciascuna vittima di 1.962.536,22 euro; "Uno
bianca"; "elicottero caduto nel Kossovo" nell'estate 2001, "la
garanzia dell'Italia a favore delle compagnie aeree per il
risarcimento di danni subiti da terzi per atti di terrorismo o
di guerra", che prevedono tutti risarcimenti "enormemente" più
consistenti rispetto a quello attualmente riconosciuto dalle
leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 a favore delle vittime
del terrorismo (77.468,5 euro in caso di morte e 774,69 euro
per ogni punto percentuale di invalidità permanente).
La presente proposta di legge mira a completare, sotto il
profilo normativo, l'equiparazione dei trattamenti riguardanti
i criteri e la valorizzazione dei benefìci da estendere a
tutte le vittime del terrorismo, a prescindere dalla categoria
di appartenenza (lavoratore autonomo, dipendente pubblico
militare, altro dipendente pubblico o dipendente privato).
In particolare:
1) completando la parificazione, ad ogni effetto, delle
vittime del terrorismo, già invalidi civili di guerra, ai
dipendenti militari ed agli "ex combattenti";
2) eliminando o quanto meno riducendo le incredibili
sperequazioni (sotto il profilo del risarcimento economico
una tantum, pensionistico e fiscale), attualmente
esistenti tra le molteplici normative riguardanti le vittime
di atti costituenti reato;
3) consentendo l'eliminazione della prescrizione, con la
previsione di un termine di decadenza rispetto alla data di
entrata in vigore della legge, entro cui esercitare le azioni
di tutela dei propri diritti e riaprire pertanto i
processi;
4) prevedendo procedure preventive, giudiziarie e
transattive in grado di definire in tempi il più possibile
veloci le singole situazioni.
Rimangono naturalmente salve e consolidate le situazioni
soggettive che rappresentano un plus o un melius
rispetto alla disciplina di cui alla presente proposta di
legge.
La presentazione della proposta di legge risponde
prevalentemente ad un giustificabile intento di parificazione
dei diversi trattamenti e di moralizzazione, rispetto ad una
legislazione che, fino ad oggi, è apparsa (vedi "legge
Gozzini" e altre) più propensa a tutelare e ad assistere gli
autori dei reati piuttosto che le vittime dei reati.
L'articolo 1 stabilisce uguali norme da applicare a tutte
le vittime del terrorismo, dipendenti pubblici o privati,
lavoratori autonomi ovvero liberi professionisti, nonché
l'equiparazione a tutti gli effetti delle vittime del
terrorismo agli invalidi di guerra.
L'articolo 2 garantisce a tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente in conseguenza di un atto di
terrorismo, sia ai fini della liquidazione della pensione, sia
ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge n. 336 del 1970.
Gli articoli da 3 a 8 riguardano i trattamenti
pensionistici da riservare alle vittime del terrorismo.
Gli articoli da 9 a 11 trattano delle invalidità di
qualsiasi grado riportate in seguito all'atto terroristico,
che dovranno essere rivalutate tenendo conto dell'eventuale
intercorso aggravamento sia fisico che psichico e del danno
biologico e morale, e riconguagliando con effetto retroattivo
il valore punto percentuale di invalidità a 19.625,36 euro,
anche per tutte le indennità già erogate dalle precedenti
leggi sulle vittime del terrorismo.
L'articolo 12 estende l'attuale esenzione dai ticket
sanitari ad ogni altra spesa farmaceutica e a qualsiasi altro
onere relativo a prestazioni, dirette o indirette, del
Servizio sanitario nazionale a tutti gli invalidi vittime di
atto terroristico.
L'articolo 13 prevede che per la concessione di benefìci
alle vittime del terrorismo si applicano, qualora più
favorevoli, le norme vigenti in favore sia delle vittime per
causa di servizio dei dipendenti civili e militari dello
Stato, che delle vittime sul territorio italiano che hanno
coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della
NATO.
L'articolo 14 stabilisce che per le procedure di natura
penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio è a
totale carico dello Stato.
L'articolo 15 stabilisce che nel caso in cui in sede
giudiziaria, amministrativa o contabile siano stati accertati
la dipendenza dell'invalidità ed il suo grado o la morte da
atto terroristico si dovrà, con apposita normativa
semplificata, entro il termine di quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, instaurare un procedimento
amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.
L'articolo 16 affida la competenza per le procedure di
natura civile e in caso di inottemperanza dei relativi
provvedimenti da parte della Corte dei conti, al tribunale
monocratico con riferimento alla residenza anagrafica della
vittima o dei superstiti. Il tribunale potrà fissare al
massimo due udienze separate da un intervallo non superiore a
quarantacinque giorni, al termine delle quali la causa verrà
assegnata a sentenza e decisa nel termine perentorio di
quattro mesi.
L'articolo 17 stabilisce che la competente amministrazione
dello Stato potrà offrire alla vittima o agli eredi una somma
a titolo di definitiva liquidazione che, in caso di
accettazione, sarà preclusiva di ogni azione.
L'articolo 18 fissa il termine massimo di quattro mesi per
il riconoscimento dell'infermità, per il ricalcolo
dell'avvenuto aggravamento e delle pensioni e per ogni
liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo.
L'articolo 19, infine, stabilisce la copertura
finanziaria.