XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2725




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le vittime del terrorismo sono equiparate a tutti gli effetti agli invalidi civili di guerra e ad esse si applicano, per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, le norme vigenti in materia.
        2. Sono fatti salvi i migliori trattamenti già acquisiti in attuazione delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime del terrorismo, dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti.


Art. 2.

        1. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di un atto di terrorismo sia ai fini della liquidazione della pensione, sia ai fini dell'indennità di fine rapporto, sono applicabili i criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Con riferimento all'attività lavorativa è riconosciuto a tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. In alternativa, qualora l'attività lavorativa non prosegua, ai fini pensionistici si applica l'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
        2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in misura pari al 50 per cento del suo ammontare.


Art. 4.

        1. Nell'ipotesi di invalidità permanente uguale o superiore all'80 per cento in conseguenza di un atto terroristico, già equiparata all'inabilità totale dall'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dall'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica l'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di acquisizione del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base dell'ultima retribuzione percepita dall'avente diritto.
        2. Il criterio di cui al comma 1 si applica, altresì per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di vittime del terrorismo; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
        3. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.


Art. 5.

        1. Ai pensionati vittime del terrorismo ed ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori ancora in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

Art. 6.

        1. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.


Art. 7.

        1. Coloro che sono già pensionati alla data di entrata in vigore della presente esse anno diritto ad una maggiorazione dell'importo della pensione e al relativo trattamento fiscale ai sensi delle disposizioni della medesima legge.


Art. 8.

        1. Coloro che hanno subìto un'invalidità pari o superiore all'80 per cento a seguito di un atto terroristico sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.


Art. 9.

        1. Le misure delle invalidità di qualsiasi grado riconosciute alle vittime del terrorismo ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento sia fisico sia psichico nonché del danno biologico e morale.


Art. 10.

        1. Il valore del punto percentuale di invalidità è elevato a 19.625,36 euro, e a 1.926.536,22 euro in caso di morte di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 497. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle indennità già erogate alle vittime del terrorismo prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elargizione di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e considerando nel computo anche l'eventuale rivalutazione di cui all'articolo 9 della presente legge.


Art. 11.

        1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dell'indennità di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
        2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.


Art. 12.

        1. Agli invalidi vittime del terrorismo, già esentati dai ticket sanitari ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è altresì riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, nonché dal pagamento di qualsiasi altro onere relativo a prestazioni, dirette, indirette o convenzionate, del Servizio sanitario nazionale.


Art. 13.

        1. Per la concessione di benefìci alle vittime del terrorismo si applicano, qualora più favorevoli, le norme vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle forze armate operanti nell'ambito della NATO.


Art. 14.

        1. Per le procedure di natura penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio delle vittime del terrorismo o dei superstiti è a totale carico dello Stato. Eventuali azioni risarcitorie possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di già maturato termine di prescrizione.


Art. 15.

        1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate la dipendenza dell'invalidità ed il suo grado ovvero la morte da eventi terroristici con atti definiti, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, con apposita normativa semplificata, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti. Tale procedimento deve essere concluso con deliberazione soggetta alle impugnazioni di cui all'articolo 16, comma 2.


Art. 16.

        1. Competente per le procedure di natura civile ed, in particolare, in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, è il tribunale monocratico con riferimento alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti, che fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
        2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la motivazione di manifesta illogicità.

Art. 17.

        1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima del terrorismo o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
        2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.


Art. 18.

        1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto all'ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.


Art. 19.

        1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 388 milioni di euro e di 2,28 milioni di euro annui destinati, in particolare, alla copertura degli oneri derivanti dall'aumento degli importi delle pensioni spettanti alle vittime del terrorismo e alle agevolazioni fiscali previste dalla medesima legge.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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