XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2725
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo
3, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le vittime
del terrorismo sono equiparate a tutti gli effetti agli
invalidi civili di guerra e ad esse si applicano, per quanto
non specificatamente previsto dalla presente legge, le norme
vigenti in materia.
2. Sono fatti salvi i migliori trattamenti già acquisiti
in attuazione delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e
successive modificazioni, e 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, nonché dell'articolo 82 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutte le vittime del terrorismo, dipendenti pubblici e
privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti.
Art. 2.
1. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità
permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di un
atto di terrorismo sia ai fini della liquidazione della
pensione, sia ai fini dell'indennità di fine rapporto, sono
applicabili i criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Con riferimento all'attività lavorativa è riconosciuto
a tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente
inferiore all'80 per cento, un aumento figurativo di dieci
anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una
pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura
della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. In
alternativa, qualora l'attività lavorativa non prosegua, ai
fini pensionistici si applica l'articolo 67 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
in misura pari al 50 per cento del suo ammontare.
Art. 4.
1. Nell'ipotesi di invalidità permanente uguale o
superiore all'80 per cento in conseguenza di un atto
terroristico, già equiparata all'inabilità totale
dall'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e dall'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si applica l'articolo 67 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, in materia di acquisizione del diritto immediato alla
pensione diretta, calcolata in base dell'ultima retribuzione
percepita dall'avente diritto.
2. Il criterio di cui al comma 1 si applica, altresì per
la determinazione della misura della pensione di reversibilità
o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di
vittime del terrorismo; tali pensioni non sono decurtabili ad
ogni effetto di legge.
3. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente
articolo si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo
2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in
materia di esenzione dall'IRPEF.
Art. 5.
1. Ai pensionati vittime del terrorismo ed ai loro
superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura
delle relative pensioni al trattamento in godimento dei
lavoratori ancora in attività nelle corrispondenti posizioni
economiche e con pari anzianità.
Art. 6.
1. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior
favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di
lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
Art. 7.
1. Coloro che sono già pensionati alla data di entrata in
vigore della presente esse anno diritto ad una maggiorazione
dell'importo della pensione e al relativo trattamento fiscale
ai sensi delle disposizioni della medesima legge.
Art. 8.
1. Coloro che hanno subìto un'invalidità pari o superiore
all'80 per cento a seguito di un atto terroristico sono
equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di
guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915.
Art. 9.
1. Le misure delle invalidità di qualsiasi grado
riconosciute alle vittime del terrorismo ai sensi della
legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto
dell'eventuale intercorso aggravamento sia fisico sia psichico
nonché del danno biologico e morale.
Art. 10.
1. Il valore del punto percentuale di invalidità è elevato
a 19.625,36 euro, e a 1.926.536,22 euro in caso di morte di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.
497. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle indennità già erogate alle vittime del terrorismo
prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai
fini della elargizione di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e
considerando nel computo anche l'eventuale rivalutazione di
cui all'articolo 9 della presente legge.
Art. 11.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione
dell'indennità di cui alla presente legge sono esenti
dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni
imposta diretta o indiretta.
Art. 12.
1. Agli invalidi vittime del terrorismo, già esentati dai
ticket sanitari ai sensi dell'articolo 15 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è altresì
riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
farmaceutica, nonché dal pagamento di qualsiasi altro onere
relativo a prestazioni, dirette, indirette o convenzionate,
del Servizio sanitario nazionale.
Art. 13.
1. Per la concessione di benefìci alle vittime del
terrorismo si applicano, qualora più favorevoli, le norme
vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato
invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti
sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle forze
armate operanti nell'ambito della NATO.
Art. 14.
1. Per le procedure di natura penale, civile,
amministrativa e contabile il patrocinio delle vittime del
terrorismo o dei superstiti è a totale carico dello Stato.
Eventuali azioni risarcitorie possono, anche ai soli fini
della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche in caso di già maturato termine di
prescrizione.
Art. 15.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria,
amministrativa o contabile siano già state accertate la
dipendenza dell'invalidità ed il suo grado ovvero la morte da
eventi terroristici con atti definiti, ivi comprese le perizie
giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni
delle aziende sanitarie locali od ospedaliere degli ospedali
militari, è instaurato ad istanza di parte, con apposita
normativa semplificata, entro il termine di quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un
procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei
conti. Tale procedimento deve essere concluso con
deliberazione soggetta alle impugnazioni di cui all'articolo
16, comma 2.
Art. 16.
1. Competente per le procedure di natura civile ed, in
particolare, in caso di inottemperanza dei relativi
provvedimenti da parte della Corte dei conti, è il tribunale
monocratico con riferimento alla residenza anagrafica della
vittima o dei superstiti, che fissa una o al massimo due
udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a
quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le
richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e
precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e
decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili
esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione
di legge, ivi compresa la motivazione di manifesta
illogicità.
Art. 17.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima
dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio
o su richiesta di parte, può offrire alla vittima del
terrorismo o agli eredi una somma a titolo di definitiva
liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di
ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere
effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa
deliberazione.
Art. 18.
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo
dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 9 e delle
pensioni, nonché ogni liquidazione economica connessa a
vittime del terrorismo devono essere conclusi entro il termine
di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte
dell'avente diritto all'ufficio territoriale del Governo
competente in base alla residenza anagrafica del medesimo
soggetto.
Art. 19.
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente
legge è autorizzata la spesa di 388 milioni di euro e di 2,28
milioni di euro annui destinati, in particolare, alla
copertura degli oneri derivanti dall'aumento degli importi
delle pensioni spettanti alle vittime del terrorismo e alle
agevolazioni fiscali previste dalla medesima legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione della
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.