XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2724




        Onorevoli Colleghi! - Con l'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale da parte della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite svoltasi a Roma il 17 luglio 1998, sono state poste le premesse per porre fine all'impunità che continua a contraddistinguere le situazioni di conflitto, internazionale ed interno, nelle quali viene ad essere drammaticamente abbassato il livello di tutela dei diritti umani, quando gli stessi non sono dolosamente violati.
        Nei giorni scorsi è avvenuto il solenne deposito del sessantesimo strumento di ratifica. Quindi, ai sensi dell'articolo 126, lo Statuto entrerà in vigore il prossimo 1^ luglio 2002 ed il nostro Paese ha l'obbligo, non solo morale, di essere pronto ad offrire alla Corte la massima e più leale collaborazione.
        Con la legge 12 luglio 1999, n. 232, il nostro Paese ha reso esecutivo lo Statuto della Corte penale internazionale, senza peraltro intervenire in alcun modo sulla legislazione nazionale. La necessità di procedere ai necessari adattamenti della nostra legislazione è divenuta ora assolutamente urgente. Si tratta in primo luogo di recepire nella legislazione nazionale i crimini di competenza della Corte, sia per avere gli strumenti necessari per reprimere adeguatamente comportamenti ripudiati dalla coscienza mondiale, sia per essere così in grado di esercitare la giurisdizione primaria che, secondo lo Statuto, appartiene agli Stati parte. In secondo luogo occorre adattare il nostro ordinamento processuale in modo da rendere possibile una efficace cooperazione con la Corte, qualora essa eserciti la sua giurisdizione.
        La presente proposta di legge introduce nel nostro ordinamento i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra che, accanto al delitto di genocidio, costituiscono la materia di competenza della Corte, in attesa che venga definito il crimine di aggressione.
        In considerazione della necessità di adottare disposizioni di carattere generale ed armonico, si è scelto di includere tutte le disposizioni in un corpo organico - una sorta di "codice penale internazionale" -, piuttosto che intervenire con interventi chirurgici di dubbia riuscita su una miriade di disposizioni normative. Nel predisporre le diverse fattispecie criminose di delitti contro l'umanità e di delitti di guerra si è fatto riferimento alle descrizioni di esse fornite dallo Statuto e dagli "elementi costitutivi dei crimini", già predisposti dal comitato preparatorio con una ampia partecipazione degli Stati parte. Per la fattispecie di genocidio si è ripresa la legislazione nazionale già vigente in materia, adattandola, per quanto necessario, al dettato dello Statuto.
        La presente proposta di legge prevede l'attribuzione dei delitti ivi contenuti alla cognizione della corte d'assise piuttosto che alla giurisdizione dei tribunali militari, ritenendo determinante per la scelta della giurisdizione il tipo di condotta, piuttosto che lo status di appartenente alle Forze armate. Ai tribunali militari residua in questo modo la competenza in materia di condotte lesive del servizio o della disciplina militare e di condotte tenute da appartenenti alle Forze armate fuori dai casi di conflitto armato o di sistematici attacchi contro la popolazione civile.
        Quanto alla cooperazione giudiziaria, va detto che le disposizioni contenute nella presente proposta di legge si pongono in posizione di complementarietà con il libro XI del codice di procedura penale, in coerenza con le linee di modificazione connesse all'adattamento alla Convenzione dell'Unione europea del 28 giugno 2000 sull'assistenza giudiziaria. Le attività di assistenza alle richieste relative all'acquisizione di prove devono, pertanto, ritenersi attribuite al procuratore della Repubblica, salvo che l'atto richiesto secondo le disposizioni del codice di procedura penale rientri tra quelli che devono essere disposti o autorizzati dal giudice.
        Il titolo I contiene disposizioni di carattere generale tra le quali, al capo I, l'impegno generale da parte della Repubblica per la tutela avanzata dei diritti dell'uomo (articolo 1), nonché l'individuazione - in ossequio al principio di legalità - delle "posizioni di garanzia" alle quali si riconnette l'obbligo di impedire la commissione dei crimini (articolo 2).
        Con l'articolo 4 si è inteso escludere dall'ambito dell'articolo 8 del codice penale (delitto politico commesso all'estero) i reati previsti dalla presente proposta di legge. Tale scelta è basata sul presupposto della natura autonoma del concetto costituzionale di reato politico, rispetto alla definizione codicistica, in analogia con quanto previsto da avanzate leggi straniere sulla cooperazione giudiziaria (articolo 13 LAIMP Svizzera).
        Le norme del capo II disciplinano la giurisdizione e la competenza sui delitti di cui all'articolo 5 dello Statuto. L'articolo 16, innovando rispetto alla disciplina del titolo I del libro I del codice penale, la procedibilità d'ufficio - senza necessità di richiesta, istanza o querela - se i delitti sono commessi nel territorio italiano o anche all'estero se commessi da parte o nei confronti di cittadino italiano. Come ipotesi residuale si prevede la giurisdizione nazionale sugli altri casi su istanza del Ministro della giustizia, nel caso in cui non si siano attivati gli Stati parte interessati o la Corte penale internazionale. Gli articoli successivi disciplinano le modalità mediante le quali l'esistenza di un procedimento nazionale è portato a conoscenza della Corte penale internazionale, nonché gli effetti delle pronunce di ammissibilità della Corte. La scelta adottata è stata quella di restare coerenti al meccanismo di attivazione della giurisdizione della Corte qual è stabilito dallo Statuto di Roma e quindi di dare rilievo non a singoli crimini soggettivamente definiti, bensì a "situazioni", intendendosi come tali "contesti fattuali" più o meno ampi. Ai fini della "dichiarazione di non doversi procedere" il giudice dovrà pertanto verificare se i fatti attribuiti ad una persona sono stati commessi nel medesimo contesto fattuale al quale si riferisce la decisione della Corte (articolo 18).
        Il titolo II contiene le fattispecie del "genocidio" nelle sue varie forme, nonché quella della "imposizione di marchi o segni distintivi". Si è preferito portare in questo testo - modificandola lievemente - questa fattispecie, al fine, sopra menzionato, di disporre di un testo organico sui crimini di guerra e contro l'umanità.
        Titolo III. L'ambito di applicazione delle norme incriminatrici dei delitti contro l'umanità è definito preliminarmente dall'articolo 29 e riprende quello elaborato in sede internazionale. Secondo la legge, si considerano quindi delitti contro l'umanità le condotte descritte nel titolo in oggetto, quando commesse nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro una popolazione civile, anche di natura non militare, in esecuzione o a sostegno del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione. L'ambito di applicazione caratterizza tutte le fattispecie del titolo, realizzando così una situazione di specialità di esse rispetto ad identiche o analoghe fattispecie già previste nella legislazione nazionale.
        Il capo II regola le fattispecie dei "Delitti contro le genti".
        Sono state, in particolare, previste le fattispecie incriminatrici dello "sterminio", della "deportazione" delle pratiche di "apartheid" e della "persecuzione". Il capo III contiene i "delitti contro la libertà e la dignità dell'essere umano".
        Tra le fattispecie incluse nel predetto capo III vi è la "riduzione in schiavitù" e la "schiavitù sessuale".
        Con la previsione del delitto di "gravidanza forzata" si è inteso punire gravi condotte contro le donne, purtroppo verificatesi anche nel recente passato, al fine di modificare la composizione etnica di un gruppo. Analoga finalità è propria della fattispecie di "sterilizzazione forzata".
        In relazione all'ipotesi di "tortura", condotta attualmente non prevista nel nostro ordinamento, si deve sottolineare come sia sembrato insufficiente il ricorso alla fattispecie delle lesioni (sia pure nelle forme aggravate). Partendo dalla constatazione che la "tortura" non comporta necessariamente una successiva malattia nel corpo o nella mente della vittima, si è preferito invero fare riferimento alla definizione contenuta nella omonima Convenzione e quindi al fatto dell'inflizione di gravi sofferenze su una persona della quale l'autore ha il controllo.
        Con l'introduzione dei reato di "sparizione forzata di persone" si intende reprimere la prassi, affermatasi in taluni regimi, di eliminare gli oppositori politici imprigionandoli e facendone in seguito perdere le tracce.
        Il titolo IV, suddiviso in quattro capi, contiene le fattispecie dei delitti di guerra.
        Anche in questo caso si è esplicitato nel capo I del titolo un ambito di applicazione delle norme incriminatrici in esso contenute, che acquistano perciò un carattere speciale rispetto ad analoghe o identiche fattispecie già previste dalla nostra legislazione. Secondo l'articolo 43, sono delitti di guerra ai fini della legge i delitti compiuti nel contesto ed in relazione a un conflitto armato, sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dagli "elementi costitutivi dei crimini".
        In particolare il capo II contiene le disposizioni necessarie a dare attuazione alle Convenzioni internazionali di Ginevra dell'8 dicembre 1949, rese esecutive dalla legge n. 1739 del 1951. Tra le fattispecie introdotte vi sono quelle relative agli "esperimenti biologici", alla "distruzione od appropriazione di beni altrui", dell'"arruolamento forzato", ed, infine, al "diniego del giusto processo", che riguarda condotte consistenti nel privare una persona protetta del diritto ad un giusto e regolare processo, negandole le garanzie previste dalla legge e dalle Convenzioni internazionali.
        Con l'introduzione del delitto di "uso di scudi umani" si intende reprimere la prassi, manifestatasi a partire dall'intervento armato nel Golfo Persico, dell'uso di civili per proteggere taluni obiettivi militari.
        Il capo III è intitolato ai "delitti contro le leggi e gli usi dei conflitti armati".
        Tra i delitti contenuti nel capo III figurano l'"attacco ai civili", "a beni civili", nonché l'"attacco a personale o beni di missioni di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace", fattispecie, quest'ultima, che attua la Convenzione per la protezione del suddetto personale.
        Nel titolo V intitolato ai "delitti internazionali", sono state raccolte le disposizioni in tema di mercenariato.
        Il titolo VI raccoglie le disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria con la Corte penale internazionale.
        Il titolo è articolato in cinque capi. Nel capo I sono collocate le disposizioni di ordine generale relative all'obbligo di cooperazione con la Corte penale internazionale ed all'individuazione, nel Ministro della giustizia, dell'autorità competente a tenere i contatti con la Corte (articolo 86, comma 2). A tale fine, nel contesto di quest'ultima disposizione è stata inserita una disposizione relativa al potere del Ministro della giustizia di ottenere copia di atti, anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale.
        Per ottemperare all'obbligo di mantenere "riservate" le richieste provenienti dalla Corte è parso opportuno prevedere, ricorrendo a categorie proprie dell'ordinamento nazionale, che le stesse siano segrete fino al momento nel quale la persona imputata o sottoposta alle indagini davanti alla Corte medesima non ne possa avere conoscenza. E' apparso inoltre necessario rimettere alle determinazioni della Corte il venire meno del divieto di pubblicazione.
        L'attuazione delle disposizioni dello Statuto in tema di concorso di domande della Corte e di altri Stati ha reso necessaria l'introduzione, in apposita norma, di un rinvio alle disposizioni dello Statuto, attribuendo le relative attribuzioni al Ministro della giustizia.
        Sempre nel Ministro della giustizia è stata individuata l'autorità competente a concordare con la Corte le modalità concrete secondo cui dovranno svolgersi le sessioni che la Corte eventualmente ritenesse di tenere sul territorio dello Stato.
        Il capo II contiene le disposizioni in materia di cooperazione all'assunzione di prove ed all'attività di indagine. Si è già chiarito quale sia il criterio di fondo adottato per l'individuazione degli organi competenti e delle forme che gli atti dovranno assumere.
        Le disposizioni relative alla consegna di una persona alla Corte penale internazionale sono contenute nel capo III. Il procedimento è di massima strutturato sulle disposizioni rinvenibili nel libro XI del codice di procedura penale. Le ipotesi di diniego della consegna sono limitate alla mancata emissione da parte della Corte penale internazionale di un provvedimento restrittivo della libertà personale ed alla mancata identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna. Di carattere innovativo la disposizione che attribuisce alla corte d'appello, la quale provvede con proprio decreto, la competenza a disporre la materiale consegna della persona. Questa soluzione mira a conservare l'ambito dei controlli nella sfera della giurisdizione penale, escludendo quindi ogni possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale che sarebbe stata altrimenti configurabile ove si fosse individuato l'atto finale di questa procedura nel decreto di consegna del Ministro della giustizia. Si è ritenuto, peraltro, di attribuire al Ministro della giustizia la possibilità di provvedere - ai sensi dell'articolo 709, comma l, del codice di procedura penale - alla sospensione della consegna fino a "soddisfatta giustizia italiana".
        Conformemente alle disposizioni dello Statuto, le disposizioni semplificate in materia di consegna trovano applicazione anche all'estradizione del condannato verso lo Stato estero designato dalla Corte penale internazionale per l'esecuzione della pena.
        La materia dell'applicazione provvisoria di misure coercitive riprende moduli consueti per la pratica estradizionale. Quanto alla liberazione dell'interessato, l'articolo 98 detta disposizioni intese a consentire alla Corte penale internazionale di interloquire sul punto.
        Le disposizioni necessarie ad assicurare la possibilità che l'Italia ospiti per l'esecuzione della pena persone condannate dalla Corte penale internazionale sono contenute nel capo IV. Non sussistendo per questa materia quelle esigenze di "localizzazione" che sono invece proprie della collaborazione in materia di indagini o raccolta di prove, si è preferito far prevalere esigenze di coerenza, attribuendo la competenza per tali atti di collaborazione ad un unico organo giudiziario, a livello nazionale, per il riconoscimento della sentenza. E' stata così individuata la corte d'appello di Roma.
        La corte d'appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dalla Corte penale internazionale nella pena della reclusione. Si è ritenuto opportuno precisare che, in ogni caso, la durata di tale pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione. La pena è scontata secondo le modalità stabilite dalla legge italiana. Tuttavia, è stato espressamente previsto un meccanismo limitativo, in relazione a quanto stabilito dallo Statuto di Roma, per consentire l'esercizio del potere di controllo della Corte penale internazionale. Si prevede, infatti, che prima di adottare un provvedimento che possa provocare in qualunque modo la cessazione anche temporanea della detenzione nei confronti della persona condannata dalla Corte penale internazionale, l'autorità giudiziaria, in ottemperanza alle disposizioni contenute nello Statuto, ne dia immediata comunicazione al Ministro della giustizia inviando copia della relativa documentazione. Quest'ultimo può così prendere gli opportuni accordi ai sensi dall'articolo 106, paragrafo 1, dello Statuto (articolo 105). Allo stesso modo, il Ministro della giustizia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni fra il condannato e la Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, dello Statuto.
        Quanto al provvedimento di concessione della grazia, il Ministro della giustizia, ricevuta la domanda o la proposta di grazia ai sensi dell'articolo 681, comma 2, del codice di procedura penale, ne informa la Corte penale internazionale per l'acquisizione del consenso di quest'ultima.
        In corso di esecuzione della pena, la corte d'appello può nuovamente essere chiamata ad intervenire quando la pena che deve essere scontata nello Stato è stata ridotta dalla Corte penale internazionale. Quando, infine, l'esecuzione della sentenza risulta impossibile, il Ministro della giustizia ne informa prontamente la Corte penale internazionale. Il conseguente provvedimento di trasferimento verso altro Stato è adottato dalla corte d'appello che contestualmente emette un provvedimento restrittivo nei confronti della persona, altrimenti una sua custodia ai fini dell'esecuzione del trasferimento rimarrebbe priva di titolo.
        L'articolo 111 assicura il rispetto del principio di specialità durante il rapporto di esecuzione della pena comminata dalla Corte penale internazionale.
        Disposizioni per l'esecuzione delle pene pecuniarie e delle misure riparatorie disposte dalla Corte penale internazionale sono dettate dall'articolo 112.
        Si è infine reso necessario disciplinare l'attività di assistenza consistente nell'adozione di misure di protezione a favore di testimoni o vittime allo scopo "ricollocati" sul territorio dello Stato. In tale evenienza, il Ministro della giustizia dà corso alla richiesta, trasmettendo la stessa al Ministro dell'interno. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 dell'articolo 114 si applicano le misure di protezione e di assistenza previste dalla legge.




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