XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2724
Onorevoli Colleghi! - Con l'adozione dello Statuto
della Corte penale internazionale da parte della Conferenza
diplomatica delle Nazioni Unite svoltasi a Roma il 17 luglio
1998, sono state poste le premesse per porre fine all'impunità
che continua a contraddistinguere le situazioni di conflitto,
internazionale ed interno, nelle quali viene ad essere
drammaticamente abbassato il livello di tutela dei diritti
umani, quando gli stessi non sono dolosamente violati.
Nei giorni scorsi è avvenuto il solenne deposito del
sessantesimo strumento di ratifica. Quindi, ai sensi
dell'articolo 126, lo Statuto entrerà in vigore il prossimo 1^
luglio 2002 ed il nostro Paese ha l'obbligo, non solo morale,
di essere pronto ad offrire alla Corte la massima e più leale
collaborazione.
Con la legge 12 luglio 1999, n. 232, il nostro Paese ha
reso esecutivo lo Statuto della Corte penale internazionale,
senza peraltro intervenire in alcun modo sulla legislazione
nazionale. La necessità di procedere ai necessari adattamenti
della nostra legislazione è divenuta ora assolutamente
urgente. Si tratta in primo luogo di recepire nella
legislazione nazionale i crimini di competenza della Corte,
sia per avere gli strumenti necessari per reprimere
adeguatamente comportamenti ripudiati dalla coscienza
mondiale, sia per essere così in grado di esercitare la
giurisdizione primaria che, secondo lo Statuto, appartiene
agli Stati parte. In secondo luogo occorre adattare il nostro
ordinamento processuale in modo da rendere possibile una
efficace cooperazione con la Corte, qualora essa eserciti la
sua giurisdizione.
La presente proposta di legge introduce nel nostro
ordinamento i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra
che, accanto al delitto di genocidio, costituiscono la materia
di competenza della Corte, in attesa che venga definito il
crimine di aggressione.
In considerazione della necessità di adottare disposizioni
di carattere generale ed armonico, si è scelto di includere
tutte le disposizioni in un corpo organico - una sorta di
"codice penale internazionale" -, piuttosto che intervenire
con interventi chirurgici di dubbia riuscita su una miriade di
disposizioni normative. Nel predisporre le diverse fattispecie
criminose di delitti contro l'umanità e di delitti di guerra
si è fatto riferimento alle descrizioni di esse fornite dallo
Statuto e dagli "elementi costitutivi dei crimini", già
predisposti dal comitato preparatorio con una ampia
partecipazione degli Stati parte. Per la fattispecie di
genocidio si è ripresa la legislazione nazionale già vigente
in materia, adattandola, per quanto necessario, al dettato
dello Statuto.
La presente proposta di legge prevede l'attribuzione dei
delitti ivi contenuti alla cognizione della corte d'assise
piuttosto che alla giurisdizione dei tribunali militari,
ritenendo determinante per la scelta della giurisdizione il
tipo di condotta, piuttosto che lo status di
appartenente alle Forze armate. Ai tribunali militari residua
in questo modo la competenza in materia di condotte lesive del
servizio o della disciplina militare e di condotte tenute da
appartenenti alle Forze armate fuori dai casi di conflitto
armato o di sistematici attacchi contro la popolazione
civile.
Quanto alla cooperazione giudiziaria, va detto che le
disposizioni contenute nella presente proposta di legge si
pongono in posizione di complementarietà con il libro XI del
codice di procedura penale, in coerenza con le linee di
modificazione connesse all'adattamento alla Convenzione
dell'Unione europea del 28 giugno 2000 sull'assistenza
giudiziaria. Le attività di assistenza alle richieste relative
all'acquisizione di prove devono, pertanto, ritenersi
attribuite al procuratore della Repubblica, salvo che l'atto
richiesto secondo le disposizioni del codice di procedura
penale rientri tra quelli che devono essere disposti o
autorizzati dal giudice.
Il titolo I contiene disposizioni di carattere generale
tra le quali, al capo I, l'impegno generale da parte della
Repubblica per la tutela avanzata dei diritti dell'uomo
(articolo 1), nonché l'individuazione - in ossequio al
principio di legalità - delle "posizioni di garanzia" alle
quali si riconnette l'obbligo di impedire la commissione dei
crimini (articolo 2).
Con l'articolo 4 si è inteso escludere dall'ambito
dell'articolo 8 del codice penale (delitto politico commesso
all'estero) i reati previsti dalla presente proposta di legge.
Tale scelta è basata sul presupposto della natura autonoma del
concetto costituzionale di reato politico, rispetto alla
definizione codicistica, in analogia con quanto previsto da
avanzate leggi straniere sulla cooperazione giudiziaria
(articolo 13 LAIMP Svizzera).
Le norme del capo II disciplinano la giurisdizione e la
competenza sui delitti di cui all'articolo 5 dello Statuto.
L'articolo 16, innovando rispetto alla disciplina del titolo I
del libro I del codice penale, la procedibilità d'ufficio -
senza necessità di richiesta, istanza o querela - se i delitti
sono commessi nel territorio italiano o anche all'estero se
commessi da parte o nei confronti di cittadino italiano. Come
ipotesi residuale si prevede la giurisdizione nazionale sugli
altri casi su istanza del Ministro della giustizia, nel caso
in cui non si siano attivati gli Stati parte interessati o la
Corte penale internazionale. Gli articoli successivi
disciplinano le modalità mediante le quali l'esistenza di un
procedimento nazionale è portato a conoscenza della Corte
penale internazionale, nonché gli effetti delle pronunce di
ammissibilità della Corte. La scelta adottata è stata quella
di restare coerenti al meccanismo di attivazione della
giurisdizione della Corte qual è stabilito dallo Statuto di
Roma e quindi di dare rilievo non a singoli crimini
soggettivamente definiti, bensì a "situazioni", intendendosi
come tali "contesti fattuali" più o meno ampi. Ai fini della
"dichiarazione di non doversi procedere" il giudice dovrà
pertanto verificare se i fatti attribuiti ad una persona sono
stati commessi nel medesimo contesto fattuale al quale si
riferisce la decisione della Corte (articolo 18).
Il titolo II contiene le fattispecie del "genocidio" nelle
sue varie forme, nonché quella della "imposizione di marchi o
segni distintivi". Si è preferito portare in questo testo -
modificandola lievemente - questa fattispecie, al fine, sopra
menzionato, di disporre di un testo organico sui crimini di
guerra e contro l'umanità.
Titolo III. L'ambito di applicazione delle norme
incriminatrici dei delitti contro l'umanità è definito
preliminarmente dall'articolo 29 e riprende quello elaborato
in sede internazionale. Secondo la legge, si considerano
quindi delitti contro l'umanità le condotte descritte nel
titolo in oggetto, quando commesse nell'ambito di un esteso o
sistematico attacco contro una popolazione civile, anche di
natura non militare, in esecuzione o a sostegno del disegno
politico di uno Stato o di una organizzazione. L'ambito di
applicazione caratterizza tutte le fattispecie del titolo,
realizzando così una situazione di specialità di esse rispetto
ad identiche o analoghe fattispecie già previste nella
legislazione nazionale.
Il capo II regola le fattispecie dei "Delitti contro le
genti".
Sono state, in particolare, previste le fattispecie
incriminatrici dello "sterminio", della "deportazione" delle
pratiche di "apartheid" e della "persecuzione". Il capo III
contiene i "delitti contro la libertà e la dignità dell'essere
umano".
Tra le fattispecie incluse nel predetto capo III vi è la
"riduzione in schiavitù" e la "schiavitù sessuale".
Con la previsione del delitto di "gravidanza forzata" si è
inteso punire gravi condotte contro le donne, purtroppo
verificatesi anche nel recente passato, al fine di modificare
la composizione etnica di un gruppo. Analoga finalità è
propria della fattispecie di "sterilizzazione forzata".
In relazione all'ipotesi di "tortura", condotta
attualmente non prevista nel nostro ordinamento, si deve
sottolineare come sia sembrato insufficiente il ricorso alla
fattispecie delle lesioni (sia pure nelle forme aggravate).
Partendo dalla constatazione che la "tortura" non comporta
necessariamente una successiva malattia nel corpo o nella
mente della vittima, si è preferito invero fare riferimento
alla definizione contenuta nella omonima Convenzione e quindi
al fatto dell'inflizione di gravi sofferenze su una persona
della quale l'autore ha il controllo.
Con l'introduzione dei reato di "sparizione forzata di
persone" si intende reprimere la prassi, affermatasi in taluni
regimi, di eliminare gli oppositori politici imprigionandoli e
facendone in seguito perdere le tracce.
Il titolo IV, suddiviso in quattro capi, contiene le
fattispecie dei delitti di guerra.
Anche in questo caso si è esplicitato nel capo I del
titolo un ambito di applicazione delle norme incriminatrici in
esso contenute, che acquistano perciò un carattere speciale
rispetto ad analoghe o identiche fattispecie già previste
dalla nostra legislazione. Secondo l'articolo 43, sono delitti
di guerra ai fini della legge i delitti compiuti nel contesto
ed in relazione a un conflitto armato, sulla base di quanto
previsto dallo Statuto e dagli "elementi costitutivi dei
crimini".
In particolare il capo II contiene le disposizioni
necessarie a dare attuazione alle Convenzioni internazionali
di Ginevra dell'8 dicembre 1949, rese esecutive dalla legge n.
1739 del 1951. Tra le fattispecie introdotte vi sono quelle
relative agli "esperimenti biologici", alla "distruzione od
appropriazione di beni altrui", dell'"arruolamento forzato",
ed, infine, al "diniego del giusto processo", che riguarda
condotte consistenti nel privare una persona protetta del
diritto ad un giusto e regolare processo, negandole le
garanzie previste dalla legge e dalle Convenzioni
internazionali.
Con l'introduzione del delitto di "uso di scudi umani" si
intende reprimere la prassi, manifestatasi a partire
dall'intervento armato nel Golfo Persico, dell'uso di civili
per proteggere taluni obiettivi militari.
Il capo III è intitolato ai "delitti contro le leggi e gli
usi dei conflitti armati".
Tra i delitti contenuti nel capo III figurano l'"attacco
ai civili", "a beni civili", nonché l'"attacco a personale o
beni di missioni di assistenza umanitaria o di mantenimento
della pace", fattispecie, quest'ultima, che attua la
Convenzione per la protezione del suddetto personale.
Nel titolo V intitolato ai "delitti internazionali", sono
state raccolte le disposizioni in tema di mercenariato.
Il titolo VI raccoglie le disposizioni in materia di
cooperazione giudiziaria con la Corte penale
internazionale.
Il titolo è articolato in cinque capi. Nel capo I sono
collocate le disposizioni di ordine generale relative
all'obbligo di cooperazione con la Corte penale internazionale
ed all'individuazione, nel Ministro della giustizia,
dell'autorità competente a tenere i contatti con la Corte
(articolo 86, comma 2). A tale fine, nel contesto di
quest'ultima disposizione è stata inserita una disposizione
relativa al potere del Ministro della giustizia di ottenere
copia di atti, anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale.
Per ottemperare all'obbligo di mantenere "riservate" le
richieste provenienti dalla Corte è parso opportuno prevedere,
ricorrendo a categorie proprie dell'ordinamento nazionale, che
le stesse siano segrete fino al momento nel quale la persona
imputata o sottoposta alle indagini davanti alla Corte
medesima non ne possa avere conoscenza. E' apparso inoltre
necessario rimettere alle determinazioni della Corte il venire
meno del divieto di pubblicazione.
L'attuazione delle disposizioni dello Statuto in tema di
concorso di domande della Corte e di altri Stati ha reso
necessaria l'introduzione, in apposita norma, di un rinvio
alle disposizioni dello Statuto, attribuendo le relative
attribuzioni al Ministro della giustizia.
Sempre nel Ministro della giustizia è stata individuata
l'autorità competente a concordare con la Corte le modalità
concrete secondo cui dovranno svolgersi le sessioni che la
Corte eventualmente ritenesse di tenere sul territorio dello
Stato.
Il capo II contiene le disposizioni in materia di
cooperazione all'assunzione di prove ed all'attività di
indagine. Si è già chiarito quale sia il criterio di fondo
adottato per l'individuazione degli organi competenti e delle
forme che gli atti dovranno assumere.
Le disposizioni relative alla consegna di una persona alla
Corte penale internazionale sono contenute nel capo III. Il
procedimento è di massima strutturato sulle disposizioni
rinvenibili nel libro XI del codice di procedura penale. Le
ipotesi di diniego della consegna sono limitate alla mancata
emissione da parte della Corte penale internazionale di un
provvedimento restrittivo della libertà personale ed alla
mancata identità fisica tra la persona richiesta e quella
oggetto della procedura di consegna. Di carattere innovativo
la disposizione che attribuisce alla corte d'appello, la quale
provvede con proprio decreto, la competenza a disporre la
materiale consegna della persona. Questa soluzione mira a
conservare l'ambito dei controlli nella sfera della
giurisdizione penale, escludendo quindi ogni possibilità di
ricorrere al tribunale amministrativo regionale che sarebbe
stata altrimenti configurabile ove si fosse individuato l'atto
finale di questa procedura nel decreto di consegna del
Ministro della giustizia. Si è ritenuto, peraltro, di
attribuire al Ministro della giustizia la possibilità di
provvedere - ai sensi dell'articolo 709, comma l, del codice
di procedura penale - alla sospensione della consegna fino a
"soddisfatta giustizia italiana".
Conformemente alle disposizioni dello Statuto, le
disposizioni semplificate in materia di consegna trovano
applicazione anche all'estradizione del condannato verso lo
Stato estero designato dalla Corte penale internazionale per
l'esecuzione della pena.
La materia dell'applicazione provvisoria di misure
coercitive riprende moduli consueti per la pratica
estradizionale. Quanto alla liberazione dell'interessato,
l'articolo 98 detta disposizioni intese a consentire alla
Corte penale internazionale di interloquire sul punto.
Le disposizioni necessarie ad assicurare la possibilità
che l'Italia ospiti per l'esecuzione della pena persone
condannate dalla Corte penale internazionale sono contenute
nel capo IV. Non sussistendo per questa materia quelle
esigenze di "localizzazione" che sono invece proprie della
collaborazione in materia di indagini o raccolta di prove, si
è preferito far prevalere esigenze di coerenza, attribuendo la
competenza per tali atti di collaborazione ad un unico organo
giudiziario, a livello nazionale, per il riconoscimento della
sentenza. E' stata così individuata la corte d'appello di
Roma.
La corte d'appello, quando pronuncia il riconoscimento,
determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal
fine converte la pena detentiva stabilita dalla Corte penale
internazionale nella pena della reclusione. Si è ritenuto
opportuno precisare che, in ogni caso, la durata di tale pena
non può eccedere quella di anni trenta di reclusione. La pena
è scontata secondo le modalità stabilite dalla legge italiana.
Tuttavia, è stato espressamente previsto un meccanismo
limitativo, in relazione a quanto stabilito dallo Statuto di
Roma, per consentire l'esercizio del potere di controllo della
Corte penale internazionale. Si prevede, infatti, che prima di
adottare un provvedimento che possa provocare in qualunque
modo la cessazione anche temporanea della detenzione nei
confronti della persona condannata dalla Corte penale
internazionale, l'autorità giudiziaria, in ottemperanza alle
disposizioni contenute nello Statuto, ne dia immediata
comunicazione al Ministro della giustizia inviando copia della
relativa documentazione. Quest'ultimo può così prendere gli
opportuni accordi ai sensi dall'articolo 106, paragrafo 1,
dello Statuto (articolo 105). Allo stesso modo, il Ministro
della giustizia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
la libertà e la riservatezza delle comunicazioni fra il
condannato e la Corte penale internazionale, ai sensi
dell'articolo 106, paragrafo 3, dello Statuto.
Quanto al provvedimento di concessione della grazia, il
Ministro della giustizia, ricevuta la domanda o la proposta di
grazia ai sensi dell'articolo 681, comma 2, del codice di
procedura penale, ne informa la Corte penale internazionale
per l'acquisizione del consenso di quest'ultima.
In corso di esecuzione della pena, la corte d'appello può
nuovamente essere chiamata ad intervenire quando la pena che
deve essere scontata nello Stato è stata ridotta dalla Corte
penale internazionale. Quando, infine, l'esecuzione della
sentenza risulta impossibile, il Ministro della giustizia ne
informa prontamente la Corte penale internazionale. Il
conseguente provvedimento di trasferimento verso altro Stato è
adottato dalla corte d'appello che contestualmente emette un
provvedimento restrittivo nei confronti della persona,
altrimenti una sua custodia ai fini dell'esecuzione del
trasferimento rimarrebbe priva di titolo.
L'articolo 111 assicura il rispetto del principio di
specialità durante il rapporto di esecuzione della pena
comminata dalla Corte penale internazionale.
Disposizioni per l'esecuzione delle pene pecuniarie e
delle misure riparatorie disposte dalla Corte penale
internazionale sono dettate dall'articolo 112.
Si è infine reso necessario disciplinare l'attività di
assistenza consistente nell'adozione di misure di protezione a
favore di testimoni o vittime allo scopo "ricollocati" sul
territorio dello Stato. In tale evenienza, il Ministro della
giustizia dà corso alla richiesta, trasmettendo la stessa al
Ministro dell'interno. Nei confronti delle persone indicate al
comma 1 dell'articolo 114 si applicano le misure di protezione
e di assistenza previste dalla legge.