XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2724




PROPOSTA DI LEGGE


TITOLO I

PRINCI'PI GENERALI


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Obiettivi).

        1. Al fine di promuovere la tutela dei valori e dei beni che sono eredità comune dell'umanità, sono proibite, in ogni tempo ed in ogni luogo, le condotte che offendono il senso di umanità ovvero costituiscono una violazione delle regole che stabiliscono i limiti alle modalità di conduzione delle ostilità.
        2. La Repubblica assicura la punizione dei responsabili dei delitti previsti dalla presente legge, in conformità alle Convenzioni internazionali ed in concorso con gli altri Stati e con gli organi della giurisdizione penale internazionale.


Art. 2.

(Posizione di garanzia).

        1. Chiunque riveste od esercita anche di fatto una posizione di direzione, di comando o di controllo su civili o militari ha l'obbligo di assicurare la salvaguardia ed il rispetto dei valori di umanità, di tutelare la collettività, le persone, nonché tutti i beni e gli interessi previsti dalla presente legge.


Art. 3.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge:

            a) per "Statuto", si intende lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232;

            b) per "Corte penale internazionale", si intende la Corte istituita con lo Statuto;

            c) per "elementi costitutivi dei crimini" si intende il testo degli elementi dei delitti di genocidio, dei delitti contro l'umanità e dei crimini di guerra predisposto dal Comitato preparatorio per la creazione della Corte penale internazionale ed approvato dall'Assemblea degli Stati parte ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;

            d) per "Stato parte" si intendono gli Stati che hanno firmato e ratificato lo Statuto;

            e) per convenzioni di Ginevra del 1949" si intendono le Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739.


Art. 4.

(Natura non politica dei delitti).

        1. Ancorché ispirati da motivazioni politiche, i delitti previsti dalla presente legge, nonché i delitti comunque commessi nelle condizioni di cui all'articolo 43 e quelli compiuti contro le persone o i beni protetti dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi protocolli addizionali, resi esecutivi dalla legge 11 dicembre 1985, n. 762, non costituiscono delitti politici ai fini dell'applicazione della legge penale e dell'estradizione.


Art. 5.

(Interpretazione).

        1. Nella interpretazione della presente legge si tiene in particolare conto dell'esigenza di una uniforme applicazione del diritto penale internazionale, con specifico riferimento allo Statuto ed agli elementi costitutivi dei crimini.

Art. 6.

(Responsabilità delle persone giuridiche).

        1. Qualora i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge siano commessi avvalendosi delle attività di enti od associazioni comunque denominati, il cui scopo palese od occulto sia stato la commissione dei delitti medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.
        2. E' vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, degli enti e delle associazioni disciolti ai sensi del comma 1. Ai dipendenti pubblici, civili e militari, sottoposti ad indagine per alcuno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.
        3. Nel caso previsto dal comma 1, i beni confiscati sono devoluti alle destinazioni individuate con la sentenza di condanna.
        4. Per l'accertamento delle circostanze indicate al comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.


Art. 7.

(Prescrizione).

        1. I delitti previsti ai titoli II, III, IV e V non sono soggetti a prescrizione.
        2. Le pene comminate per i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V non si estinguono con il decorso del tempo.
        3. La prescrizione dei delitti contro la Corte penale internazionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana o dalla stessa Corte penale internazionale, per il delitto cui sono connessi.


Art. 8.

(Delitti contro
la Corte penale internazionale).

        1. Nella rubrica dell'articolo 322-bis del codice penale, dopo le parole: "alla corruzione di membri", sono inserite le seguenti: "della Corte penale internazionale o".
        2. Nel primo comma dell'articolo 322-bis del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

            "5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale".

        3. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:

            "Art. 343-bis. (Corte penale internazionale).- Le norme degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti della Corte penale internazionale, dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte penale internazionale, delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale".

        4. Nell'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne" sono inserite le seguenti: "o alla Corte penale internazionale".
        5 Nella rubrica dell'articolo 371-bis del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "o al procuratore della Corte penale internazionale"; nel primo comma del medesimo articolo 371-bis, dopo le parole: "richiesto dal pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o dal procuratore della Corte penale internazionale".
        6. Nell'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: "innanzi all'Autorità giudiziaria" sono inserite le seguenti: "o alla Corte penale internazionale".
        7. Nel secondo comma dell'articolo 374 del codice penale, dopo le parole: "procedimento penale;" sono inserite le seguenti: "anche davanti alla Corte penale internazionale,".
        8. Nella rubrica dell'articolo 374-bis del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "o alla Corte penale internazionale"; nel primo comma del medesimo articolo 374-bis, dopo le parole: "essere prodotti all'autorità giudiziaria" sono inserite le seguenti: "o alla Corte penale internazionale".
        9. Nel primo comma dell'articolo 377 del codice penale, dopo le parole: "davanti all'autorità giudiziaria" sono inserite le seguenti: "o alla Corte penale internazionale".
        10. Nel primo comma dell'articolo 378 del codice penale, dopo le parole: "investigazioni dell'Autorità, " sono inserite le seguenti: "comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale", e le parole: "o a sottrarsi alle ricerche di questa" sono sostituite dalle seguenti: "o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti".
        11. Nel primo comma dell'articolo 380 del codice penale, dopo le parole: "dinanzi all'Autorità giudiziaria" sono inserite le seguenti: "o alla Corte penale internazionale".


Art. 9.

(Pubblica istigazione e apologia).

        1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da due a otto anni.
        2. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti di cui al comma 1.

Art. 10.

(Circostanze aggravanti comuni).

        1. Oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale e dai codici penali militari di pace e di guerra aggravano i delitti previsti dalla presente legge, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

            a) l'aver commesso il fatto in violazione degli obblighi di protezione previsti dall'articolo 2;

            b) il numero elevato o la qualità delle vittime, in particolare donne, bambini, anziani e disabili od altre persone che, per loro condizioni individuali o sociali, siano particolarmente esposte alle conseguenze psichiche, fisiche o materiali derivanti dal reato;

            c) l'aver cagionato un danno a beni storici, artistici, archeologici, architettonici, scientifici o religiosi ovvero a beni di altro straordinario valore che siano patrimonio comune dell'umanità, riconosciuto dalle Nazioni Unite;

            d) l'aver rivestito una qualifica o svolto una funzione che attribuisca una posizione di responsabilità per la tutela degli interessi lesi dal reato.


Art. 11.

(Omesso impedimento di delitti).

        1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e degli articoli 138 del codice penale militare di pace e 230 del codice penale militare di guerra, chiunque, rivestendo, anche in via di fatto, una posizione di direzione, comando o controllo su civili o militari ovvero esercitando nelle circostanze concrete tali od analoghe funzioni che attribuiscano la supremazia su altri, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge, è punito:

            a) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

            b) negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita dalla metà a due terzi.


Art. 12.

(Pene accessorie e misure di sicurezza).

        1. La condanna per uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione o dell'arte ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, l'interdizione legale ai sensi dell'articolo 32 del codice penale, l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter del codice penale. Con la sentenza di condanna ad una pena inferiore a cinque anni di reclusione, il giudice può fissare un termine di durata della pena accessoria non inferiore a cinque anni.
        2. Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V è sempre ordinata:

            a) la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, delle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo, il compendio, ovvero, quando questa non è possibile, di cose di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente; quella delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna; nonché di somme di denaro, di beni e di altre utilità di cui il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o alla propria attività economica;
            b) la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti, nonché la revoca di ogni licenza di esercizio, di concessioni o di autorizzazioni per le emittenti radiotelevisive.

        3. La sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 36, commi primo e secondo, del codice penale.
        4. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge il giudice può altresì disporre la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.


Art. 13.

(Restituzione e risarcimento).

        1. Le cose confiscate sono destinate in primo luogo alla reintegrazione degli interessi lesi dai reati. A tal fine il giudice considera prioritario il diritto delle vittime alle restituzioni, al risarcimento, alle spese ed al loro ristoro dalle conseguenze del reato, ivi comprese le esigenze derivanti dal loro recupero e reinserimento nella collettività di appartenenza.
        2. Se uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V lede uno dei beni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), ovvero compromette o offende l'ambiente, il giudice dispone la restituzione, il risarcimento e la riparazione in forma specifica, ove possibile, anche nelle forme del ripristino, del restauro, della ricostruzione o del recupero.


Art. 14.

(Circostanze attenuanti e non punibilità).

        1. Ai delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge si applicano i benefìci di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ed agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 304.


Capo II

GIURISDIZIONE E COMPETENZA


Art. 15.

(Giurisdizione nazionale).

        1. Per i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V commessi nel territorio dello Stato si procede in ogni caso d'ufficio.
        2. Quando l'autore o la parte offesa siano cittadini italiani, si procede d'ufficio ancorché i delitti stessi siano commessi all'estero.
        3. Colui che, fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, commette uno dei delitti previsti dai titoli II, III, IV è punito secondo la legge italiana, se non è stata esercitata l'azione penale da uno Stato parte ovvero dalla Corte penale internazionale.


Art. 16.

(Giurisdizione internazionale
complementare).

        1. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto, il Ministro della giustizia ne trasmette copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente a norma degli articoli 4 e seguenti del codice di procedura penale o all'autorità giudiziaria presso cui risulti che sia iscritto un procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti.
        2. L'autorità giudiziaria competente trasmette al Ministro della giustizia una sommaria relazione sul procedimento, contenente indicazioni sulla probabile durata della fase in cui esso si trova.
        3. Alla relazione è allegata copia degli atti che non sono coperti dal segreto o di quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione ai sensi dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.
        4. L'autorità giudiziaria segnala altresì al Ministro della giustizia:

                a) le circostanze che giustificano la richiesta di proseguire le indagini ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dello Statuto, nonché quelle necessarie per informare il procuratore sui progressi delle indagini preliminari e sull'eventuale esito delle stesse, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo 18;

                b) ogni informazione ed indicazione utili per proporre l'appello ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, dello Statuto ed assumere le iniziative previste dal paragrafo 7 del medesimo articolo 18.


Art. 17.

(Eccezioni sulla giurisdizione
internazionale).

        1. Con le modalità previste dall'articolo 16 il Ministro della giustizia acquisisce dall'autorità giudiziaria competente ogni informazione ed indicazione utili per proporre le eccezioni di inammissibilità e di incompetenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dello Statuto ed assume le altre iniziative previste dal medesimo articolo 19.


Art. 18.

(Effetti della dichiarazione di competenza da parte della
Corte penale internazionale).

        1. Quando la Corte penale internazionale, pronunciando su una questione di competenza o di ammissibilità, afferma la propria competenza o l'ammissibilità dell'affare, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della competenza della Corte stessa, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

                a) se il fatto per il quale procede il giudice italiano è il medesimo oggetto della pronuncia di competenza o di ammissibilità;
                b) se il fatto diverso, compreso tra quelli indicati dagli articoli da 5 a 8 dello Statuto, è stato commesso nel contesto della situazione deferita alla giurisdizione della Corte penale internazionale.

        2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia, il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.
        3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale.


Art. 19.

(Riapertura del procedimento nazionale).

        1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

            a) se il procuratore della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto:

              1) decide di non aprire l'inchiesta;

              2) conclude, all'esito dell'inchiesta, che non vi sono basi ragionevoli per l'esercizio dell'azione penale;

            b) se la Camera preliminare della Corte penale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, di non confermare l'atto di accusa;

                c) se la Corte penale internazionale dichiara la propria incompetenza o l'inammissibilità dell'affare.

        2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente dei collegio giudicante provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nel quale è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore della Corte penale internazionale.
        3. Il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, chiede alla Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 10, dello Statuto, copia degli atti compiuti.


Art. 20.

(Divieto di nuovo giudizio).

        1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva della Corte penale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato per il medesimo fatto.
        2. Se nonostante il giudizio con sentenza definitiva di cui al comma 1 viene di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.


Art. 21.

(Competenza).

        1. I delitti previsti ai titoli II, III, IV e V appartengono alla competenza della corte di assise.


Art. 22.

(Regime penitenziario).

        1. Ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge si applica l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
        2. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "concessi ai detenuti e internati" sono inserite le seguenti: "per delitti di genocidio, delitti contro l'umanità e delitti di guerra,".

TITOLO II

GENOCIDIO


Art. 23.

(Genocidio mediante lesioni o uccisioni).

        1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Sono equiparati alle lesioni gravi gli atti costituenti tortura, stupro, violenza sessuale od altri trattamenti inumani o degradanti.
        2. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo medesimo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo, anche mediante la privazione di risorse indispensabili alla sopravvivenza dello stesso.


Art. 24.

(Genocidio mediante deportazione).

        1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, deporta ovvero costringe ad esodo forzato persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.


Art. 25.

(Circostanza aggravante).

        1. Se da alcuno dei fatti previsti dagli articoli 23 e 24 deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 26.

(Genocidio mediante la limitazione delle nascite).

        1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, impone o attua misure tendenti ad ostacolare le nascite in seno al gruppo, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.


Art. 27.

(Genocidio mediante sottrazione di minori).

        1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, sottrae, anche mediante misure individuali adottate sotto forma di affidamento, comunque denominate, minori appartenenti al gruppo per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.


Art. 28.

(Imposizione di marchi o segni distintivi).

        1. Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale a portare marchi o segni intesi a rilevarne l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.


TITOLO III

DELITTI CONTRO L'UMANITA'


Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE


Art. 29.

(Ambito di applicazione).

        1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate delitti contro l'umanità e come tali punite, ai sensi della presente legge, ove commesse nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro una popolazione civile, anche di natura non militare, in esecuzione o a sostegno della politica di uno Stato o di una organizzazione.


Capo II

DELITTI CONTRO LE GENTI


Art. 30.

(Omicidio).

        1. Chiunque, nelle condizioni di cui all'articolo 29, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.


Art. 31.

(Sterminio).

        1. Chiunque infligge a più persone condizioni di vita dirette a determinare in tutto o in parte la distruzione di una popolazione civile, è punito con l'ergastolo se dal fatto deriva la morte di anche una sola persona.


Art. 32.

(Deportazione o trasferimento forzato).

        1. Chiunque con violenza o minaccia ovvero mediante atti arbitrariamente adottati nell'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico potere, deporta o trasferisce gruppi di persone in un territorio diverso da quello di appartenenza, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.


Art. 33.

(Apartheid).

        1. Chiunque, nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo etnico o razziale su un altro gruppo ed al fine di stabilire o perpetuare tale regime, discrimina o limita nell'esercizio dei propri diritti e delle proprie facoltà legali uno o più appartenenti ad un gruppo etnico o razziale, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.


Art. 34.

(Persecuzione).

        1. Chiunque, per ragioni politiche, razziali, nazionali, etniche, culturali, religiose o di genere priva in modo grave ed in violazione del diritto internazionale una o più persone dei loro diritti fondamentali per ragioni connesse alla identità di un determinato gruppo o collettività, è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.


Capo III

DELITTI CONTRO LA LIBERTA' E LA DIGNITA' DELL'ESSERE UMANO


Art. 35.

(Riduzione in schiavitù).

        1. Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù od in condizione analoga alla schiavitù, ovvero ne fa tratta o commercio ovvero la sottopone continuativamente al lavoro forzato, è punito con la reclusione da sei a venti anni.
        2. Costituisce schiavitù l'assoggettamento di una persona all'esercizio, anche solo di fatto, di poteri inerenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale.


Art. 36.

(Schiavitù sessuale).

        1. Chiunque riduce una persona in schiavitù od in condizione analoga alla schiavitù al fine di farle compiere uno o più atti di natura sessuale, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.


Art. 37.

(Gravidanza forzata).

        1. Chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale, rende forzatamente gravida una donna, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
        2. Con la stessa pena di cui al comma 1 è punito chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo, priva illegalmente della libertà personale una o più donne rese forzatamente gravide.


Art. 38.

(Sterilizzazione forzata).

        1. Chiunque priva una o più persone della capacità di procreare, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.


Art. 39.

(Tortura).

        1. Chiunque procura ad una persona di cui abbia il controllo o la custodia gravi dolori o sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Non si considerano tortura i dolori e le sofferenze derivanti esclusivamente dalla legittima detenzione in quanto tale o che siano ad essa inscindibilmente connessi.


Art. 40.

(Imprigionamento).

        1. Chiunque arbitrariamente imprigiona o altrimenti sottopone una persona ad una significativa e duratura restrizione della libertà personale, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.


Art. 41.

(Sparizione forzata di persone).

        1. Chiunque, dopo che una persona è stata privata della libertà personale anche in esecuzione di una misura legittima, si rifiuta di riconoscerne lo stato di arresto o di detenzione, ovvero di fornire informazioni sulla sua sorte o sul luogo in cui si trova ristretta, al fine di impedire o di ostacolarne la difesa legale per un tempo significativo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.


Art. 42.

(Altri atti inumani).

        1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi delle disposizioni del presente titolo, infligge gravi sofferenze a una persona o compie atti intenzionalmente diretti a ledere in forma grave l'integrità fisica o morale di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.


TITOLO IV

DELITTI DI GUERRA


Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE


Art. 43.

(Ambito di app1icazione).

        1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate delitti di guerra e come tali punite, ove commesse nel contesto di un conflitto armato ed in relazione ad esso.
        2. Ai fini dei capi II e III, si considerano conflitti armati quelli di carattere internazionale tra Stati o entità nazionali diversi, a prescindere da una formale dichiarazione di guerra, nonché i conflitti interni prolungati tra forze governative e gruppi armati organizzati. Sono escluse le situazioni interne di disordine e di tensione che comportano sommosse o atti di violenza sporadici o non sistematici.
        3. Le condotte di cui al capo IV sono considerate delitti di guerra e come tali punite esclusivamente nei casi di conflitto armato internazionale, a prescindere da una formale dichiarazione di guerra.


Capo II

ATTI POSTI IN ESSERE CONTRO PERSONE O BENI PROTETTI DALLE
CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949


Art. 44.

(Delitti comuni).

        1. I delitti di cui all'articolo 575 del codice penale, e agli articoli 33 e 36 della presente legge sono considerati delitti di guerra ai sensi del presente capo e puniti con le pene ivi previste, ove commessi contro le persone protette dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi protocolli addizionali, resi esecutivi dalla legge 11 dicembre 1985, n. 762, di seguito denominati "protocolli addizionali", nelle circostanze previste dall'articolo 43 della presente legge.


Art. 45.

(Esperimenti biologici).

        1. Chiunque sottopone una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali ad un esperimento biologico non terapeutico che non sia giustificato da ragioni mediche ovvero dall'interesse esclusivo della persona, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona, con la reclusione da cinque a dieci anni.


Art. 46.

(Distruzione od appropriazione
arbitraria di beni altrui).

        1. Chiunque, senza giustificazioni di natura militare ed in modo arbitrario, cagiona l'estesa distruzione di beni altrui protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali ovvero se ne appropria nella stessa misura, è punito con la reclusione da cinque e dieci anni.


Art. 47.

(Arruolamento forzato).

        1. Chiunque costringe una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio Paese o le sue forze armate ovvero comunque la costringe a prestare servizio nelle Forze armate di una parte avversa, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.


Art. 48.

(Diniego del giusto processo).

        1. Chiunque priva una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del diritto ad un giusto e regolare processo, negandogli le garanzie previste dalla legge e dalle Convenzioni internazionali, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.


Art. 49.

(Deportazione e trasferimento illeciti).

        1. Chiunque arbitrariamente deporta, trasferisce, confina o mantiene confinata in un altro Stato ovvero in luogo diverso una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.


Art. 50.

(Uso di scudi umani).

        1. Chiunque utilizza la presenza di un civile o di altra persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali per evitare che taluni siti, zone o edifici di carattere o di interesse militare divengano bersaglio di operazioni militari della parte avversa o comunque per favorire le proprie operazioni militari, è punito con la reclusione da quattordici a ventuno anni.
        2. Se dalla condotta di cui al comma 1 deriva la morte di uno o più civili usati come scudo, la pena è dell'ergastolo.


Capo III

DELITTI CONTRO LE LEGGI E GLI USI DEI CONFLITTI ARMATI


Art. 51.

(Delitti comuni).

        1. I delitti di cui all'articolo 609-bis del codice penale, e agli articoli 36, 37 e 38 della presente legge, sono considerati delitti di guerra ai sensi della presente legge e puniti, con le pene per ciascuno previste, ove commessi nel contesto di un conflitto armato ed in relazione ad esso.


Art. 52.

(Violazione della dignità personale).

        1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalle disposizioni del presente titolo, in modo grave umilia, degrada od altrimenti viola la dignità di una persona, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Art. 53.

(Attacco ai civili).

        1. Chiunque dirige un attacco contro una popolazione civile in quanto tale ovvero contro civili che non partecipano direttamente alle ostilità, è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.
        2. Se dall'attacco consegue la perdita di vite umane, si applica la pena dell'ergastolo.


Art. 54.

(Attacco a luoghi indifesi).

        1. Chiunque, con qualunque mezzo, lancia un attacco o bombarda città, villaggi o abitazioni indifesi e che non sono obiettivi militari, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.


Art. 55.

(Attacco a beni civili).

        1. Chiunque dirige un attacco contro beni civili, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Ai fini del presente articolo, per beni civili si intendono beni che non siano obiettivi militari.


Art. 56.

(Attacco a personale o beni di missioni di assistenza
umanitaria o di mantenimento della pace).

        1. Chiunque dirige un attacco contro il personale, le installazioni, i materiali, le unità od i veicoli nonché i dati o le risorse impiegati in una missione di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, i quali abbiano diritto alla protezione accordata dal diritto internazionale dei conflitti armati ai civili od ai beni civili, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
        2. Se dall'attacco consegue la perdita di vite umane, si applica la pena dell'ergastolo.
        3. Se dall'attacco conseguono lesioni personali gravi, si applica la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.
        4. Se dall'attacco conseguono danni gravi alle installazioni, si applica la reclusione da diciotto a ventidue anni.


Art. 57.

(Morte, lesioni o danni collaterali eccessivi).

        1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale la perdita di vite umane di civili o il loro ferimento, manifestamente eccessivi rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
        2. Se dall'attacco consegue la perdita di vite umane, si applica la reclusione da venti a ventiquattro anni.
        3. Se dall'attacco conseguono lesioni personali gravi, si applica la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.
        4. Se dall'attacco conseguono danni gravi ai beni civili, si applica la reclusione da quindici a ventidue anni.


Art. 58.

(Danni ambientali).

        1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale diffusi, gravi e durevoli danni all'ambiente, manifestamente eccessivi rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
        2. Se dall'attacco derivano la distruzione del patrimonio biologico di un ecosistema, l'avvelenamento non temporaneo dell'atmosfera o delle risorse idriche ovvero una catastrofe ecologica, si applica la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 59.

(Opere e installazioni che contengono o
producono energie pericolose).

        1. Chiunque arbitrariamente lancia un attacco che può coinvolgere opere a installazioni contenenti o produttrici energie pericolose che possano essere liberate dall'attacco e causare gravi perdite di vite umane, ferite o danni a beni civili, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.


Art. 60.

(Omicidio o ferimento di persona fuori
combattimento).

        1. Chiunque cagiona la morte od il ferimento grave di un combattente che, avendo deposto le armi o non avendo più mezzi di difesa, si sia arreso senza condizioni, è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.


Art. 61.

(Abuso della bandiera di parlamentare).

        1. Chiunque usa indebitamente la bandiera di parlamentare, simulando una sua inesistente intenzione di negoziare, è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.


Art. 62.

(Abuso di bandiera, insegne o uniformi
delle Nazioni Unite).

        1. Chiunque fa un uso improprio della bandiera, delle insegne o delle uniformi, delle Nazioni Unite è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 63.

(Abuso degli emblemi distintivi delle
convenzioni di Ginevra del 1949).

        1. Chiunque usa indebitamente gli emblemi distintivi delle convenzioni di Ginevra del 1949 e dei protocolli addizionali, è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.


Art. 64.

(Attacco ad obiettivi protetti).

        1. Chiunque attacca un edificio, un'opera od un luogo dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza od a scopi umanitari ovvero monumenti storici, ospedali o luoghi ove i malati ed i feriti siano riuniti, al di fuori dei casi in cui siano utilizzati per fini militari, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
        2. Chiunque, in violazione del diritto internazionale e nelle stesse circostanze di cui al comma 1, attacca ovvero espone al rischio di un attacco un bene culturale oggetto di protezione rafforzata, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
        3. E' punito con la stessa pena di cui al comma 2 chiunque attacca direttamente ogni altro bene storico, artistico, archeologico, architettonico, scientifico, culturale o religioso che, per caratteristiche proprie e note ai belligeranti, costituisca eredità culturale e spirituale di un popolo ovvero patrimonio universale del genere umano, al di fuori dei casi in cui sia utilizzato per fini militari.


Art. 65.

(Mutilazione).

        1. Chiunque sottopone una persona che si trovi sotto il suo controllo a mutilazione, anche sfigurandola o rendendola permanentemente inabile o rimuovendole un organo, che non sia né giustificata da cure mediche, dentistiche od ospedaliere né dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
        2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona, si applica la reclusione da dieci a venti anni.


Art. 66.

(Esperimenti medici o scientifici).

        1. Chiunque sottopone una persona che si trovi sotto il suo controllo ad un esperimento medico o scientifico che non sia giustificato né da cure mediche, dentistiche od ospedaliere né dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
        2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona, si applica la reclusione da dieci a venti anni.


Art. 67.

(Perfidia).

        1. Chiunque cagiona la morte od il ferimento di una persona della parte avversa facendo appello, con l'intenzione di ingannarla, alla sua buona fede od alla sua fiducia per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale dei conflitti armati, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.


Art. 68.

(Diniego di quartiere).

        1. Chiunque, essendo in posizione di effettivo comando o controllo sulle forze subordinate alle quali si rivolge, dichiara od ordina che non vi siano sopravvissuti al fine di minacciare l'avversario o di condurre le ostilità nel presupposto che non vi saranno sopravvissuti, è punito con la reclusione da tre a sette anni.


Art. 69.

(Distruzione o sequestro di proprietà
nemica).

        1. Chiunque distrugge o illegalmente espropria proprietà dell'avversario al di fuori dei casi in cui ciò sia richiesto dalla necessità del conflitto, è punito con la reclusione da tre a sette anni.


Art. 70.

(Saccheggio).

        1. Chiunque saccheggia una città od altro luogo, anche se preso d'assalto, è punito con la pena della reclusione da diciotto a ventiquattro anni.


Art. 71.

(Impiego di veleno od armi avvelenate).

        1. Chiunque impiega una sostanza idonea a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà tossiche ovvero impiega un'arma che rilasci tale sostanza per effetto del suo uso, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.


Art. 72.

(Impiego di gas, liquidi, materiali od
ordigni vietati).

        1. Chiunque impiega un gas idoneo a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà asfissianti o tossiche ovvero impiega altra sostanza, liquido o materiale ovvero procedimento analogo, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 73.

(Impiego di proiettili vietati).

        1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale, impiega proiettili che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, in modo da causare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.


Art. 74.

(Mine).

        1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale, utilizza mine antipersona, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.


Art. 75.

(Attacco di cose o persone che usano i segni distintivi
delle convenzioni di Ginevra del 1949).

        1. Chiunque attacca persone, edifici, materiali, unità mediche, trasporti od altri obiettivi che usano, in conformità al diritto internazionale, un emblema distintivo od altro metodo di identificazione che indica la protezione ai sensi delle convenzioni di Ginevra del 1949, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.


Art. 76.

(Privazione di mezzi di sopravvivenza).

        1. Chiunque priva i civili dei mezzi indispensabili di sopravvivenza, anche impedendo loro di ricevere soccorsi, al fine di usare tale privazione come metodo di guerra, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.


Art. 77.

(Uso od arruolamento di fanciulli
in operazioni militari).

        1. Chiunque recluta od arruola un minore di quindici anni nelle Forze armate nazionali ovvero lo fa partecipare alle ostilità, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
        2. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1 chiunque omette le misure necessarie a prevenire, impedire, interrompere od altrimenti far cessare il reclutamento ed il servizio forzato ovvero la partecipazione attiva nelle ostilità.


Art. 78.

(Cattura di ostaggi).

        1. Chiunque sequestra o altrimenti tiene in suo potere una o più persone minacciando di ucciderle, di ferirle o mantenerle in stato di sequestro, al fine di costringere uno Stato, un'organizzazione internazionale, una persona fisica o giuridica od un gruppo di persone a compiere od omettere qualsiasi atto, è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.


Capo IV

DELITTI DI GUERRA NEI CONFLITTI INTERNAZIONALI


Art. 79.

(Dispersione dei beni culturali).


        1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale, usa ovvero esporta, rimuove o trasferisce beni culturali fuori dai territori occupati, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
        2. Chiunque omette le misure necessarie per impedire l'esportazione di beni culturali dai territori occupati ovvero il sequestro e la restituzione dei beni importati dai medesimi territori, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
        3. Chiunque illecitamente si appropria indebitamente, saccheggia o commette atti di vandalismo su beni culturali protetti dal diritto internazionale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
        4. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la stessa pena se commessi sul territorio italiano ovvero su altro territorio non occupato.


Art. 80.

(Privazione di diritti od azioni).

        1. Chiunque dispone l'abolizione, la sospensione o l'improcedibilità davanti all'autorità giudiziaria di diritti od azioni giudiziari dei cittadini della parte avversa, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.


Art. 81.

(Impiego di talune armi, proiettili, materiali o metodi di
guerra).

        1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, utilizza armi, proiettili, materiali o metodi di guerra con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che, per loro natura, colpiscano gli obiettivi in modo indiscriminato, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.


Art. 82.

(Abuso di bandiera, insegne od uniformi
dell'avversario).

        1. Chiunque usa indebitamente la bandiera, le insegne o le uniformi dell'avversario nel corso di un attacco, è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.


Art. 83.

(Trasferimento o deportazione).

        1. Chiunque trasferisce direttamente od indirettamente parte della popolazione civile dello Stato nel territorio occupato militarmente, favorendone l'insediamento, ovvero deporta o trasferisce, in tutto o in parte, la popolazione del territorio occupato all'interno od all'esterno di tale territorio, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.


Art. 84.

(Arruolamento forzato).

        1. Chiunque costringe un cittadino della parte avversa a partecipare alle operazioni militari contro il proprio Paese o le sue Forze armate, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.


TITOLO V

DELITTI INTERNAZIONALI


Art. 85.

(Mercenari).

        1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate di una delle parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle Forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a sette anni.
        2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate dello Stato né essere stato inviato in missione militare ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a otto anni.
        3. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nei commi 1 e 2, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a quattordici anni.
        4. Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dal presente articolo con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.


TITOLO VI

COOPERAZIONE CON LA CORTE
PENALE INTERNAZIONALE


Capo I

Disposizioni generali


Art. 86.

(Obbligo di cooperazione).

        1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni delle norme di diritto internazionale generale, dello Statuto e della presente legge e, dove richiamate dallo Statuto, delle norme delle Convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano.
        2. Il Ministro della giustizia è l'autorità competente a ricevere atti provenienti dalla Corte penale internazionale ed a presentare atti o richieste alla Corte stessa. A tale fine il Ministro della giustizia può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

Art. 87.

(Obbligo del segreto).

        1. Le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e la documentazione da questa trasmessa sono coperte dal segreto fino a quando la persona imputata o sottoposta alle indagini davanti alla Corte medesima non ne possa avere conoscenza in conformità alle disposizioni dello Statuto o della presente legge.
        2. Anche quando gli atti di cui al comma 1 non sono più coperti dal segreto, la pubblicazione del contenuto di singoli atti o notizie specifiche relativi a determinate operazioni rimane vietata, se non è altrimenti disposto dalla Corte penale internazionale.


Art. 88.

(Concorso di domande
di cooperazione).

        1. Nel concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello Statuto.


Art. 89.

(Difficoltà nell'esecuzione di richieste).

        1. Quando sorgono difficoltà nell'esecuzione di una richiesta di cooperazione, il Ministro della giustizia ne informa tempestivamente la Corte penale internazionale.
        2. Quando per procedere all'esecuzione di una richiesta è necessario, ai sensi dello Statuto, il consenso di uno Stato estero, il Ministro della giustizia provvede all'acquisizione di tale consenso.

Art. 90.

(Attività della Corte penale internazionale nel territorio
dello Stato italiano).

        1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità inerenti le sessioni della Corte stessa che devono essere tenute nel territorio dello Stato italiano a norma dell'articolo 4 dello Statuto.
        2. Il Ministro della giustizia prende gli opportuni accordi con la Corte penale internazionale al fine di consentire lo svolgimento di attività investigativa nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto.


Art. 91.

(Richieste di cooperazione della Corte penale
internazionale).

        1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello del luogo dove si deve procedere agli atti richiesti, salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto.


Capo II

ASSUNZIONE DI PROVE


Art. 92.

(Richieste per attività di indagine
o di acquisizione di prove).

            1. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, anche al fine del sequestro di beni che possano essere l'oggetto di un provvedimento di confisca o di riparazione, il procuratore generale presso la corte di appello trasmette per l'esecuzione copia della richiesta al procuratore della Repubblica competente per territorio.
        2. Per il compimento degli atti di cui al comma 1 si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.
        3. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici ed il procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.
        4. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.


Art. 93.

(Immunità temporanea della persona trasferita nel
territorio dello Stato italiano).

        1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, è prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato italiano di un testimone o di un imputato, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.
        2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato italiano decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è piu richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Capo III

CONSEGNA DI UNA PERSONA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE


Art. 94.

(Consegna).

        1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 92 ha per oggetto la consegna alla Corte penale internazionale di una persona nei confronti della quale sia stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto, il procuratore generale presso la corte di appello, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello e ne trasmette, per conoscenza, copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
        2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, con sentenza. Il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.
        3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

            a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

            b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna.

        4. In seguito alla scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello ovvero al deposito della sentenza della Corte di cassazione o a quello del verbale indicato nell'articolo 95, comma 2, la corte di appello provvede con proprio decreto alla consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione dal Ministero della giustizia del tempo, del luogo e delle modalità della consegna.
        5. La sospensione della consegna può essere disposta, prima dell'esecuzione, dal Ministro della giustizia. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.
        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'estradizione del condannato verso lo Stato estero designato dalla Corte penale internazionale per l'esecuzione della pena.


Art. 95.

(Applicazione di misura cautelare
ai fini della consegna).

        1. Il procuratore generale presso la corte di appello, ricevuti gli atti ai sensi dell'articolo 94, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare per la custodia in carcere della persona indicata nel medesimo articolo 94.
        2. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura cautelare di cui al comma 1, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la corte di appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
        3. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
        4. Le misure cautelari sono revocate se la corte di appello ha pronunciato sentenza contraria alla consegna.


Art. 96.

(Applicazione provvisoria
di misura cautelare).

        1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 5, e 92 dello Statuto, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

            a) la Corte penale internazionale ha comunicato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

            b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

        2. Ai fini dell'applicazione della misura cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 95.
        3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della stessa Corte penale internazionale.


Art. 97.

(Arresto da parte della polizia giudiziaria).

        1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale la Corte penale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 96, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
        2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
        3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di cui al comma 2, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva.


Art. 98.

(Modifiche allo stato di libertà).

        1. Quando sia presentata una richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, la corte di appello ne informa immediatamente il Ministro della giustizia, il quale ne dà comunicazione alla Corte penale internazionale ed acquisisce il parere di quest'ultima, trasmettendolo alla corte di appello.


Art. 99.

(Transito).

        1. Per il transito attraverso il territorio dello Stato italiano di persone consegnate alla Corte penale internazionale, trasferite ad uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena o estradate a quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'articolo 712 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.


Art. 100.

(Principio di specialità).

        1. La consegna dell'imputato e l'estensione della consegna già concessa sono subordinate alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale la consegna è stata concessa o estesa, l'imputato non sia sottoposto a procedimento o a restrizione della libertà personale da parte della Corte penale internazionale.
        2. Il Ministro della giustizia può richiedere alla Corte penale internazionale che la persona consegnata o trasferita in uno Stato estero per l'esecuzione della pena non sia sottoposta a procedimento o a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale la consegna è stata concessa o estesa.
        3. La consegna di atti o documenti oggetto di richiesta di assistenza può essere subordinata al rispetto di condizioni circa l'utilizzabilità degli atti o documenti stessi. In tale caso, il Ministro della giustizia può, di propria iniziativa o in seguito a richiesta, autorizzare un'utilizzazione diversa degli atti, dei documenti e delle prove acquisiti e la loro consegna ad uno Stato estero che ne faccia richiesta alla Corte penale internazionale.


Art. 101.

(Estensione della consegna già concessa).

        1. In caso di nuova richiesta di consegna, presentata dopo la consegna della persona e avente ad oggetto un fatto diverso da quello per il quale la consegna è già stata disposta, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 94, commi da 1 a 5.
        2. Non si fa luogo a giudizio davanti alla corte di appello se la persona consegnata ha espresso il proprio consenso alla estensione della consegna.
        3. In caso di richiesta di estradizione, presentata dopo la consegna della persona alla Corte penale internazionale ed il trasferimento della stessa allo Stato estero di esecuzione della pena, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 710 del codice di procedura penale. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza della corte di appello, ne trasmette copia alla Corte penale internazionale.


Capo IV

ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE PENALE
INTERNAZIONALE


Art. 102.

(Esecuzione delle sentenze).

        1. L'organo competente per l'esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte penale internazionale è la corte di appello di Roma.


Art. 103.

(Esecuzione della pena detentiva).

        1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 103 dello Statuto, la Corte penale internazionale abbia indicato lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale.
        2. Il Ministro della giustizia sollecita che alla richiesta di cui al comma 1 sia allegata la seguente documentazione:

            a) una copia certificata conforme della sentenza di condanna;

            b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espiata, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni sulla detenzione cautelare;

            c) ove pertinente, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.

        3. Il Ministro della giustizia trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti allegati di cui al comma 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento mediante richiesta alla corte di appello medesima.
        4. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

                a) la sentenza non è divenuta irrevocabile ai sensi dello Statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività della Corte penale internazionale;

                b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile.
        5. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.
        6. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

        7. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato italiano. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dalla Corte penale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata di tale pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.


Art. 104.

(Modalità dell'esecuzione
della pena detentiva).

        1. La pena è scontata secondo le modalità stabilite dalla legge italiana. Prima di adottare un provvedimento che possa provocare in qualunque modo la cessazione anche temporanea della detenzione nei confronti della persona condannata dalla Corte penale internazionale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia inviando copia della relativa documentazione.
        2. Il Ministro della giustizia informa la Corte penale internazionale ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto.
        3. Il procedimento rimane sospeso per un termine di quarantacinque giorni. In ogni caso, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa fino a quando la Corte penale internazionale non abbia espresso il suo consenso.


Art. 105.

(Controllo dell'esecuzione della pena).

        1. Il Ministro della giustizia, in accordo con la Corte penale internazionale, determina le modalità inerenti l'esercizio del potere di controllo previsto dall'articolo 106, paragrafo 1, dello Statuto. Allo stesso modo, il Ministro della giustizia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni fra il condannato e la Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, dello Statuto.


Art. 106.

(Informazione).

        1. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente la Corte penale internazionale nei seguenti casi:

                a) quando il condannato è evaso;

                b) quando il condannato è deceduto;

                c) due mesi prima della dimissione del condannato per espiazione della pena.


Art. 107.

(Grazia).

        1. Il Ministro della giustizia ricevuta la domanda o la proposta di grazia ai sensi dell'articolo 681, comma 2, del codice di procedura penale, ne informa la Corte penale internazionale per l'acquisizione del consenso di quest'ultima.
        2. Decorso il termine di quarantacinque giorni senza che sia pervenuto l'avviso della Corte penale internazionale, il Ministro della giustizia inoltra la domanda o la proposta al Presidente della Repubblica.


Art. 108.

(Revisione della pena).

        1. Quando la pena che deve essere scontata nello Stato italiano è stata ridotta dalla Corte penale internazionale, il Ministro della giustizia ne informa il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, affinché determini la pena residua.
        2. Il procuratore generale provvede con decreto che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

Art. 109.

(Impossibilità di esecuzione della sentenza).

        1. Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, risulta impossibile l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa senza ritardo la Corte penale internazionale.


Art. 110.

(Trasferimento della persona condannata).

        1. Quando la persona condannata che sconta la pena nel territorio dello Stato italiano deve essere successivamente trasferita alla Corte penale internazionale o ad uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa il procuratore generale presso la corte di appello indicata nell'articolo 730, comma 1, del codice di procedura penale.
        2. Il procuratore generale di cui al comma 1 richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura coercitiva per il trasferimento del condannato verso la Corte penale internazionale o uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena. Contestualmente ha termine l'esecuzione della pena nel territorio dello Stato italiano.
        3. La corte di appello provvede con proprio decreto alla consegna del condannato, senza ritardo, dopo aver ricevuta comunicazione dal Ministro della giustizia del tempo, del luogo e delle modalità della consegna.


Art. 111.

(Principio di specialità).

        1. La persona condannata che sconta nel territorio dello Stato italiano la pena irrogata dalla Corte penale internazionale non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, salvo che vi sia il consenso della stessa Corte penale internazionale.
        2. Qualora nei confronti della persona che sconta nel territorio dello Stato italiano la pena irrogata dalla Corte penale internazionale deve essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria, acquisisce il consenso della stessa Corte penale internazionale.
        3. La persona indicata al comma 1 non può essere estradata ad uno Stato estero senza il consenso della Corte penale internazionale. Qualora uno Stato estero abbia richiesto l'estradizione di tale persona, il Ministro della giustizia acquisisce il consenso della Corte penale internazionale.


Art. 112.

(Modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie, della
confisca e della riparazione).

        1. Le pene pecuniarie sono eseguite secondo la legge italiana.
        2. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza della Corte penale internazionale è convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
        3. Quando la corte di appello pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca o di un provvedimento di riparazione ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, queste sono ordinate con la stessa sentenza di riconoscimento.
        4. Prima di presentare le proprie richieste alla corte di appello, il procuratore generale presso la stessa corte può procedere a indagini al fine di disporre il sequestro delle cose e dei beni indicati al comma 5.
        5. La confisca è eseguita sulle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, sulle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo, il compendio, ovvero, quando tale confisca non è possibile, sulle cose di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente; nonché, comunque, sulle somme di denaro, sui beni e sulle altre utilità di cui il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica.
        6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le cose ed i beni indicati al comma 5 appartengono a persona estranea al reato.
        7. Le cose ed i beni indicati al comma 5 sono comunque devoluti in conformità allo Statuto.


Capo V

DISPOSIZIONI VARIE


Art. 113.

(Richieste di assistenza da parte dell'autorità
italiana).

        1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alla Corte penale internazionale per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione di elementi di accusa o di prove, sono trasmesse al Ministro della giustizia, il quale provvede all'inoltro nelle forme previste dallo Statuto e dalla presente legge.


Art. 114.

(Collaborazione in materia di protezione di vittime,
testimoni e loro congiunti).

        1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste di collaborazione che la Corte penale internazionale formula ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto per la protezione di vittime, testimoni e loro congiunti, trasmettendo le stesse al Ministro dell'interno.
        2. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 si applicano le misure di protezione e di assistenza previste dalla legge.


Art. 115.

(Tutela di procedimenti in corso).

        1. Nel caso in cui l'esecuzione di una richiesta di cooperazione proveniente dalla Corte penale internazionale possa pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato italiano, l'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente titolo sospende l'esecuzione degli atti richiesti e ne informa il Ministro della giustizia.
        2. Il Ministro della giustizia informa la Corte penale internazionale ed assume le opportune iniziative, ai sensi dell'articolo 94 dello Statuto.


Art. 116.

(Applicazione delle norme del codice
di procedura penale).

        1. Per quanto non previsto esplicitamente dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro XI del codice di procedura penale.


Art. 117.

(Candidature italiane alle cariche di giudice e di
procuratore presso la Corte penale internazionale).

        1. Il Ministro della giustizia provvede, con le procedure ritenute opportune, alla ricerca tra il mondo accademico, le magistrature e gli ordini professionali di candidati per le cariche di giudice e di procuratore presso la Corte penale internazionale.
        2. Il Governo formula le candidature italiane dopo avere sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di giustizia e affari internazionali.


TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 118.

(Modifiche normative e abrogazioni).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

            a) l'articolo 85 del codice penale militare di guerra, è abrogato;

            b) all'articolo 165 del codice penale militare di guerra, le parole: "in seguito a disposizione del comandante supremo, e" sono soppresse;

            c) l'articolo 219 del codice penale militare di guerra è abrogato;

            d) il numero 2 del terzo comma dell'articolo 245 del codice penale militare di guerra è abrogato;

            e) all'articolo 65 della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, le parole: ", salvoché esse possano essere ritenute solidalmente responsabili" sono soppresse;

            f) il quarto comma dell'articolo 99 della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, è abrogato;

            g) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale, le parole: ", dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962" sono soppresse;

            h) la legge 9 ottobre 1967, n. 962, è abrogata.



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