XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2724
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
PRINCI'PI GENERALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Obiettivi).
1. Al fine di promuovere la tutela dei valori e dei beni
che sono eredità comune dell'umanità, sono proibite, in ogni
tempo ed in ogni luogo, le condotte che offendono il senso di
umanità ovvero costituiscono una violazione delle regole che
stabiliscono i limiti alle modalità di conduzione delle
ostilità.
2. La Repubblica assicura la punizione dei responsabili
dei delitti previsti dalla presente legge, in conformità alle
Convenzioni internazionali ed in concorso con gli altri Stati
e con gli organi della giurisdizione penale internazionale.
Art. 2.
(Posizione di garanzia).
1. Chiunque riveste od esercita anche di fatto una
posizione di direzione, di comando o di controllo su civili o
militari ha l'obbligo di assicurare la salvaguardia ed il
rispetto dei valori di umanità, di tutelare la collettività,
le persone, nonché tutti i beni e gli interessi previsti dalla
presente legge.
Art. 3.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge:
a) per "Statuto", si intende lo Statuto istitutivo
della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza
diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998,
reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232;
b) per "Corte penale internazionale", si intende
la Corte istituita con lo Statuto;
c) per "elementi costitutivi dei crimini" si
intende il testo degli elementi dei delitti di genocidio, dei
delitti contro l'umanità e dei crimini di guerra predisposto
dal Comitato preparatorio per la creazione della Corte penale
internazionale ed approvato dall'Assemblea degli Stati parte
ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;
d) per "Stato parte" si intendono gli Stati che
hanno firmato e ratificato lo Statuto;
e) per convenzioni di Ginevra del 1949" si
intendono le Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8
dicembre 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n.
1739.
Art. 4.
(Natura non politica dei delitti).
1. Ancorché ispirati da motivazioni politiche, i delitti
previsti dalla presente legge, nonché i delitti comunque
commessi nelle condizioni di cui all'articolo 43 e quelli
compiuti contro le persone o i beni protetti dalle convenzioni
di Ginevra del 1949 e dai relativi protocolli addizionali,
resi esecutivi dalla legge 11 dicembre 1985, n. 762, non
costituiscono delitti politici ai fini dell'applicazione della
legge penale e dell'estradizione.
Art. 5.
(Interpretazione).
1. Nella interpretazione della presente legge si tiene in
particolare conto dell'esigenza di una uniforme applicazione
del diritto penale internazionale, con specifico riferimento
allo Statuto ed agli elementi costitutivi dei crimini.
Art. 6.
(Responsabilità delle persone giuridiche).
1. Qualora i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V
della presente legge siano commessi avvalendosi delle attività
di enti od associazioni comunque denominati, il cui scopo
palese od occulto sia stato la commissione dei delitti
medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della
legge 25 gennaio 1982, n. 17.
2. E' vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma,
degli enti e delle associazioni disciolti ai sensi del comma
1. Ai dipendenti pubblici, civili e militari, sottoposti ad
indagine per alcuno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV
e V della presente legge, si applicano le disposizioni
dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.
3. Nel caso previsto dal comma 1, i beni confiscati sono
devoluti alle destinazioni individuate con la sentenza di
condanna.
4. Per l'accertamento delle circostanze indicate al comma
1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
Art. 7.
(Prescrizione).
1. I delitti previsti ai titoli II, III, IV e V non sono
soggetti a prescrizione.
2. Le pene comminate per i delitti previsti ai titoli II,
III, IV e V non si estinguono con il decorso del tempo.
3. La prescrizione dei delitti contro la Corte penale
internazionale decorre dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria
italiana o dalla stessa Corte penale internazionale, per il
delitto cui sono connessi.
Art. 8.
(Delitti contro
la Corte penale internazionale).
1. Nella rubrica dell'articolo 322-bis del codice
penale, dopo le parole: "alla corruzione di membri", sono
inserite le seguenti: "della Corte penale internazionale
o".
2. Nel primo comma dell'articolo 322-bis del codice
penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
"5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del
Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o
agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti
costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte
penale internazionale".
3. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 343-bis. (Corte penale internazionale).- Le
norme degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si
applicano anche quando il reato è commesso nei confronti della
Corte penale internazionale, dei giudici, del procuratore, dei
procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della
Corte penale internazionale, delle persone comandate dagli
Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale
internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a
quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, dei membri
e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale".
4. Nell'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo
le parole: "o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo
di riferirne" sono inserite le seguenti: "o alla Corte penale
internazionale".
5 Nella rubrica dell'articolo 371-bis del codice
penale sono aggiunte le seguenti parole: "o al procuratore
della Corte penale internazionale"; nel primo comma del
medesimo articolo 371-bis, dopo le parole: "richiesto
dal pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o dal
procuratore della Corte penale internazionale".
6. Nell'articolo 372 del codice penale, dopo le parole:
"innanzi all'Autorità giudiziaria" sono inserite le seguenti:
"o alla Corte penale internazionale".
7. Nel secondo comma dell'articolo 374 del codice penale,
dopo le parole: "procedimento penale;" sono inserite le
seguenti: "anche davanti alla Corte penale
internazionale,".
8. Nella rubrica dell'articolo 374-bis del codice
penale sono aggiunte le seguenti parole: "o alla Corte penale
internazionale"; nel primo comma del medesimo articolo
374-bis, dopo le parole: "essere prodotti all'autorità
giudiziaria" sono inserite le seguenti: "o alla Corte penale
internazionale".
9. Nel primo comma dell'articolo 377 del codice penale,
dopo le parole: "davanti all'autorità giudiziaria" sono
inserite le seguenti: "o alla Corte penale internazionale".
10. Nel primo comma dell'articolo 378 del codice penale,
dopo le parole: "investigazioni dell'Autorità, " sono inserite
le seguenti: "comprese quelle svolte da organi della Corte
penale internazionale", e le parole: "o a sottrarsi alle
ricerche di questa" sono sostituite dalle seguenti: "o a
sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti".
11. Nel primo comma dell'articolo 380 del codice penale,
dopo le parole: "dinanzi all'Autorità giudiziaria" sono
inserite le seguenti: "o alla Corte penale internazionale".
Art. 9.
(Pubblica istigazione e apologia).
1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei
delitti previsti ai titoli II, III, IV e V è punito, per il
solo fatto della istigazione, con la reclusione da due a otto
anni.
2. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa
l'apologia di alcuno dei delitti di cui al comma 1.
Art. 10.
(Circostanze aggravanti comuni).
1. Oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal
codice penale e dai codici penali militari di pace e di guerra
aggravano i delitti previsti dalla presente legge, quando non
ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti
speciali, le seguenti circostanze:
a) l'aver commesso il fatto in violazione degli
obblighi di protezione previsti dall'articolo 2;
b) il numero elevato o la qualità delle vittime,
in particolare donne, bambini, anziani e disabili od altre
persone che, per loro condizioni individuali o sociali, siano
particolarmente esposte alle conseguenze psichiche, fisiche o
materiali derivanti dal reato;
c) l'aver cagionato un danno a beni storici,
artistici, archeologici, architettonici, scientifici o
religiosi ovvero a beni di altro straordinario valore che
siano patrimonio comune dell'umanità, riconosciuto dalle
Nazioni Unite;
d) l'aver rivestito una qualifica o svolto una
funzione che attribuisca una posizione di responsabilità per
la tutela degli interessi lesi dal reato.
Art. 11.
(Omesso impedimento di delitti).
1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma
dell'articolo 40 del codice penale e degli articoli 138 del
codice penale militare di pace e 230 del codice penale
militare di guerra, chiunque, rivestendo, anche in via di
fatto, una posizione di direzione, comando o controllo su
civili o militari ovvero esercitando nelle circostanze
concrete tali od analoghe funzioni che attribuiscano la
supremazia su altri, non usa ogni mezzo possibile per impedire
l'esecuzione di uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV
e V della presente legge, è punito:
a) con la reclusione non inferiore a dieci anni,
se per il delitto la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo;
b) negli altri casi, con la pena stabilita per il
delitto, diminuita dalla metà a due terzi.
Art. 12.
(Pene accessorie e misure di sicurezza).
1. La condanna per uno dei delitti previsti ai titoli II,
III, IV e V della presente legge comporta l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 28 del
codice penale, l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione o dell'arte ai sensi dell'articolo 30 del codice
penale, l'interdizione legale ai sensi dell'articolo 32 del
codice penale, l'incapacità perpetua di contrattare con la
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter
del codice penale. Con la sentenza di condanna ad una pena
inferiore a cinque anni di reclusione, il giudice può fissare
un termine di durata della pena accessoria non inferiore a
cinque anni.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti ai
titoli II, III, IV e V è sempre ordinata:
a) la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il delitto, delle cose che ne sono il
prodotto, il profitto, il prezzo, il compendio, ovvero, quando
questa non è possibile, di cose di cui il reo ha la
disponibilità, per un valore corrispondente; quella delle cose
la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione
costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna;
nonché di somme di denaro, di beni e di altre utilità di cui
il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare
o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sui redditi, o alla propria attività economica;
b) la chiusura degli esercizi la cui attività
risulti finalizzata ai delitti, nonché la revoca di ogni
licenza di esercizio, di concessioni o di autorizzazioni per
le emittenti radiotelevisive.
3. La sentenza di condanna per uno dei reati previsti
dalla presente legge è soggetta a pubblicazione ai sensi
dell'articolo 36, commi primo e secondo, del codice penale.
4. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti
previsti dalla presente legge il giudice può altresì disporre
la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività
non retribuita a favore della collettività di cui all'articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205.
Art. 13.
(Restituzione e risarcimento).
1. Le cose confiscate sono destinate in primo luogo alla
reintegrazione degli interessi lesi dai reati. A tal fine il
giudice considera prioritario il diritto delle vittime alle
restituzioni, al risarcimento, alle spese ed al loro ristoro
dalle conseguenze del reato, ivi comprese le esigenze
derivanti dal loro recupero e reinserimento nella collettività
di appartenenza.
2. Se uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V
lede uno dei beni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera
c), ovvero compromette o offende l'ambiente, il giudice
dispone la restituzione, il risarcimento e la riparazione in
forma specifica, ove possibile, anche nelle forme del
ripristino, del restauro, della ricostruzione o del
recupero.
Art. 14.
(Circostanze attenuanti e non punibilità).
1. Ai delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della
presente legge si applicano i benefìci di cui agli articoli 4
e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ed agli
articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 304.
Capo II
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Art. 15.
(Giurisdizione nazionale).
1. Per i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V
commessi nel territorio dello Stato si procede in ogni caso
d'ufficio.
2. Quando l'autore o la parte offesa siano cittadini
italiani, si procede d'ufficio ancorché i delitti stessi siano
commessi all'estero.
3. Colui che, fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2,
commette uno dei delitti previsti dai titoli II, III, IV è
punito secondo la legge italiana, se non è stata esercitata
l'azione penale da uno Stato parte ovvero dalla Corte penale
internazionale.
Art. 16.
(Giurisdizione internazionale
complementare).
1. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 18,
paragrafo 1, dello Statuto, il Ministro della giustizia ne
trasmette copia al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente a norma degli articoli 4 e seguenti del
codice di procedura penale o all'autorità giudiziaria presso
cui risulti che sia iscritto un procedimento avente ad oggetto
gli stessi fatti.
2. L'autorità giudiziaria competente trasmette al Ministro
della giustizia una sommaria relazione sul procedimento,
contenente indicazioni sulla probabile durata della fase in
cui esso si trova.
3. Alla relazione è allegata copia degli atti che non sono
coperti dal segreto o di quelli dei quali il pubblico
ministero consente la pubblicazione ai sensi dell'articolo
329, comma 2, del codice di procedura penale.
4. L'autorità giudiziaria segnala altresì al Ministro
della giustizia:
a) le circostanze che giustificano la
richiesta di proseguire le indagini ai sensi dell'articolo 18,
paragrafo 2, dello Statuto, nonché quelle necessarie per
informare il procuratore sui progressi delle indagini
preliminari e sull'eventuale esito delle stesse, ai sensi del
paragrafo 5 del medesimo articolo 18;
b) ogni informazione ed indicazione utili per
proporre l'appello ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4,
dello Statuto ed assumere le iniziative previste dal paragrafo
7 del medesimo articolo 18.
Art. 17.
(Eccezioni sulla giurisdizione
internazionale).
1. Con le modalità previste dall'articolo 16 il Ministro
della giustizia acquisisce dall'autorità giudiziaria
competente ogni informazione ed indicazione utili per proporre
le eccezioni di inammissibilità e di incompetenza ai sensi
dell'articolo 19, paragrafo 2, dello Statuto ed assume le
altre iniziative previste dal medesimo articolo 19.
Art. 18.
(Effetti della dichiarazione di competenza da parte della
Corte penale internazionale).
1. Quando la Corte penale internazionale, pronunciando su
una questione di competenza o di ammissibilità, afferma la
propria competenza o l'ammissibilità dell'affare, il giudice
dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per
l'esistenza della competenza della Corte stessa, sempre che
ricorrano le seguenti condizioni:
a) se il fatto per il quale procede il
giudice italiano è il medesimo oggetto della pronuncia di
competenza o di ammissibilità;
b) se il fatto diverso, compreso tra quelli
indicati dagli articoli da 5 a 8 dello Statuto, è stato
commesso nel contesto della situazione deferita alla
giurisdizione della Corte penale internazionale.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del
codice di procedura penale; tuttavia, il ricorso per
cassazione ha effetto sospensivo.
3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della
giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale.
Art. 19.
(Riapertura del procedimento nazionale).
1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria
italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
a) se il procuratore della Corte penale
internazionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto:
1) decide di non aprire l'inchiesta;
2) conclude, all'esito dell'inchiesta, che non vi sono
basi ragionevoli per l'esercizio dell'azione penale;
b) se la Camera preliminare della Corte penale
internazionale decide, ai sensi dell'articolo 60 dello
Statuto, di non confermare l'atto di accusa;
c) se la Corte penale internazionale dichiara
la propria incompetenza o l'inammissibilità dell'affare.
2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1,
il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto
motivato la riapertura delle indagini su richiesta del
pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini
iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata
l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero
il presidente dei collegio giudicante provvede alla
rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nel
quale è stato deciso il trasferimento del processo penale a
favore della Corte penale internazionale.
3. Il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità
giudiziaria competente, chiede alla Corte penale
internazionale, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 10, dello
Statuto, copia degli atti compiuti.
Art. 20.
(Divieto di nuovo giudizio).
1. Una persona che è stata giudicata con sentenza
definitiva della Corte penale internazionale non può essere di
nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello
Stato per il medesimo fatto.
2. Se nonostante il giudizio con sentenza definitiva di
cui al comma 1 viene di nuovo iniziato un procedimento penale,
il giudice, in ogni stato e grado del processo, pronuncia
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere,
enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 21.
(Competenza).
1. I delitti previsti ai titoli II, III, IV e V
appartengono alla competenza della corte di assise.
Art. 22.
(Regime penitenziario).
1. Ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge
si applica l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "concessi
ai detenuti e internati" sono inserite le seguenti: "per
delitti di genocidio, delitti contro l'umanità e delitti di
guerra,".
TITOLO II
GENOCIDIO
Art. 23.
(Genocidio mediante lesioni o uccisioni).
1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale,
commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a
persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da
dieci a diciotto anni. Sono equiparati alle lesioni gravi gli
atti costituenti tortura, stupro, violenza sessuale od altri
trattamenti inumani o degradanti.
2. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale,
commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali
gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la
reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si
applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone
appartenenti al gruppo medesimo a condizioni di vita tali da
determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del
gruppo, anche mediante la privazione di risorse indispensabili
alla sopravvivenza dello stesso.
Art. 24.
(Genocidio mediante deportazione).
1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale,
deporta ovvero costringe ad esodo forzato persone appartenenti
al gruppo, è punito con la reclusione da quindici a
ventiquattro anni.
Art. 25.
(Circostanza aggravante).
1. Se da alcuno dei fatti previsti dagli articoli 23 e 24
deriva la morte di una o più persone, si applica la pena
dell'ergastolo.
Art. 26.
(Genocidio mediante la limitazione delle nascite).
1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale,
impone o attua misure tendenti ad ostacolare le nascite in
seno al gruppo, è punito con la reclusione da dodici a ventuno
anni.
Art. 27.
(Genocidio mediante sottrazione di minori).
1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale,
sottrae, anche mediante misure individuali adottate sotto
forma di affidamento, comunque denominate, minori appartenenti
al gruppo per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con
la reclusione da dodici a ventuno anni.
Art. 28.
(Imposizione di marchi o segni distintivi).
1. Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso come tale a portare
marchi o segni intesi a rilevarne l'appartenenza al gruppo
stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a
dieci anni.
TITOLO III
DELITTI CONTRO L'UMANITA'
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 29.
(Ambito di applicazione).
1. Le condotte descritte dal presente titolo sono
considerate delitti contro l'umanità e come tali punite, ai
sensi della presente legge, ove commesse nell'ambito di un
esteso o sistematico attacco contro una popolazione civile,
anche di natura non militare, in esecuzione o a sostegno della
politica di uno Stato o di una organizzazione.
Capo II
DELITTI CONTRO LE GENTI
Art. 30.
(Omicidio).
1. Chiunque, nelle condizioni di cui all'articolo 29,
cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione
non inferiore a ventuno anni.
Art. 31.
(Sterminio).
1. Chiunque infligge a più persone condizioni di vita
dirette a determinare in tutto o in parte la distruzione di
una popolazione civile, è punito con l'ergastolo se dal fatto
deriva la morte di anche una sola persona.
Art. 32.
(Deportazione o trasferimento forzato).
1. Chiunque con violenza o minaccia ovvero mediante atti
arbitrariamente adottati nell'esercizio di una pubblica
funzione o di un pubblico potere, deporta o trasferisce gruppi
di persone in un territorio diverso da quello di appartenenza,
è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.
Art. 33.
(Apartheid).
1. Chiunque, nel contesto di un regime istituzionalizzato
di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un
gruppo etnico o razziale su un altro gruppo ed al fine di
stabilire o perpetuare tale regime, discrimina o limita
nell'esercizio dei propri diritti e delle proprie facoltà
legali uno o più appartenenti ad un gruppo etnico o razziale,
è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.
Art. 34.
(Persecuzione).
1. Chiunque, per ragioni politiche, razziali, nazionali,
etniche, culturali, religiose o di genere priva in modo grave
ed in violazione del diritto internazionale una o più persone
dei loro diritti fondamentali per ragioni connesse alla
identità di un determinato gruppo o collettività, è punito con
la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.
Capo III
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' E LA DIGNITA' DELL'ESSERE UMANO
Art. 35.
(Riduzione in schiavitù).
1. Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù od
in condizione analoga alla schiavitù, ovvero ne fa tratta o
commercio ovvero la sottopone continuativamente al lavoro
forzato, è punito con la reclusione da sei a venti anni.
2. Costituisce schiavitù l'assoggettamento di una persona
all'esercizio, anche solo di fatto, di poteri inerenti al
diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Art. 36.
(Schiavitù sessuale).
1. Chiunque riduce una persona in schiavitù od in
condizione analoga alla schiavitù al fine di farle compiere
uno o più atti di natura sessuale, è punito con la reclusione
da dieci a ventiquattro anni.
Art. 37.
(Gravidanza forzata).
1. Chiunque, allo scopo di modificare la composizione
etnica di un gruppo o di commettere altre gravi violazioni del
diritto internazionale, rende forzatamente gravida una donna,
è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
2. Con la stessa pena di cui al comma 1 è punito chiunque,
allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo,
priva illegalmente della libertà personale una o più donne
rese forzatamente gravide.
Art. 38.
(Sterilizzazione forzata).
1. Chiunque priva una o più persone della capacità di
procreare, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro
anni.
Art. 39.
(Tortura).
1. Chiunque procura ad una persona di cui abbia il
controllo o la custodia gravi dolori o sofferenze fisiche o
psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Non si considerano tortura i dolori e le sofferenze derivanti
esclusivamente dalla legittima detenzione in quanto tale o che
siano ad essa inscindibilmente connessi.
Art. 40.
(Imprigionamento).
1. Chiunque arbitrariamente imprigiona o altrimenti
sottopone una persona ad una significativa e duratura
restrizione della libertà personale, è punito con la
reclusione da tre a dodici anni.
Art. 41.
(Sparizione forzata di persone).
1. Chiunque, dopo che una persona è stata privata della
libertà personale anche in esecuzione di una misura legittima,
si rifiuta di riconoscerne lo stato di arresto o di
detenzione, ovvero di fornire informazioni sulla sua sorte o
sul luogo in cui si trova ristretta, al fine di impedire o di
ostacolarne la difesa legale per un tempo significativo, è
punito con la reclusione da tre a dodici anni.
Art. 42.
(Altri atti inumani).
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave
reato ai sensi delle disposizioni del presente titolo,
infligge gravi sofferenze a una persona o compie atti
intenzionalmente diretti a ledere in forma grave l'integrità
fisica o morale di una persona, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.
TITOLO IV
DELITTI DI GUERRA
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 43.
(Ambito di app1icazione).
1. Le condotte descritte dal presente titolo sono
considerate delitti di guerra e come tali punite, ove commesse
nel contesto di un conflitto armato ed in relazione ad
esso.
2. Ai fini dei capi II e III, si considerano conflitti
armati quelli di carattere internazionale tra Stati o entità
nazionali diversi, a prescindere da una formale dichiarazione
di guerra, nonché i conflitti interni prolungati tra forze
governative e gruppi armati organizzati. Sono escluse le
situazioni interne di disordine e di tensione che comportano
sommosse o atti di violenza sporadici o non sistematici.
3. Le condotte di cui al capo IV sono considerate delitti
di guerra e come tali punite esclusivamente nei casi di
conflitto armato internazionale, a prescindere da una formale
dichiarazione di guerra.
Capo II
ATTI POSTI IN ESSERE CONTRO PERSONE O BENI PROTETTI DALLE
CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949
Art. 44.
(Delitti comuni).
1. I delitti di cui all'articolo 575 del codice penale, e
agli articoli 33 e 36 della presente legge sono considerati
delitti di guerra ai sensi del presente capo e puniti con le
pene ivi previste, ove commessi contro le persone protette
dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi
protocolli addizionali, resi esecutivi dalla legge 11 dicembre
1985, n. 762, di seguito denominati "protocolli addizionali",
nelle circostanze previste dall'articolo 43 della presente
legge.
Art. 45.
(Esperimenti biologici).
1. Chiunque sottopone una persona protetta dalle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali
ad un esperimento biologico non terapeutico che non sia
giustificato da ragioni mediche ovvero dall'interesse
esclusivo della persona, è punito, se dal fatto deriva un
grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica
della persona, con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 46.
(Distruzione od appropriazione
arbitraria di beni altrui).
1. Chiunque, senza giustificazioni di natura militare ed
in modo arbitrario, cagiona l'estesa distruzione di beni
altrui protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai
protocolli addizionali ovvero se ne appropria nella stessa
misura, è punito con la reclusione da cinque e dieci anni.
Art. 47.
(Arruolamento forzato).
1. Chiunque costringe una persona protetta dalle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a
prendere parte alle operazioni militari contro il proprio
Paese o le sue forze armate ovvero comunque la costringe a
prestare servizio nelle Forze armate di una parte avversa, è
punito con la reclusione da sette a dieci anni.
Art. 48.
(Diniego del giusto processo).
1. Chiunque priva una persona protetta dalle Convenzioni
di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del diritto
ad un giusto e regolare processo, negandogli le garanzie
previste dalla legge e dalle Convenzioni internazionali, è
punito con la reclusione da sette a dieci anni.
Art. 49.
(Deportazione e trasferimento illeciti).
1. Chiunque arbitrariamente deporta, trasferisce, confina
o mantiene confinata in un altro Stato ovvero in luogo diverso
una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e
dai protocolli addizionali, è punito con la reclusione da
sette a dieci anni.
Art. 50.
(Uso di scudi umani).
1. Chiunque utilizza la presenza di un civile o di altra
persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai
protocolli addizionali per evitare che taluni siti, zone o
edifici di carattere o di interesse militare divengano
bersaglio di operazioni militari della parte avversa o
comunque per favorire le proprie operazioni militari, è punito
con la reclusione da quattordici a ventuno anni.
2. Se dalla condotta di cui al comma 1 deriva la morte di
uno o più civili usati come scudo, la pena è
dell'ergastolo.
Capo III
DELITTI CONTRO LE LEGGI E GLI USI DEI CONFLITTI ARMATI
Art. 51.
(Delitti comuni).
1. I delitti di cui all'articolo 609-bis del codice
penale, e agli articoli 36, 37 e 38 della presente legge, sono
considerati delitti di guerra ai sensi della presente legge e
puniti, con le pene per ciascuno previste, ove commessi nel
contesto di un conflitto armato ed in relazione ad esso.
Art. 52.
(Violazione della dignità personale).
1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalle disposizioni
del presente titolo, in modo grave umilia, degrada od
altrimenti viola la dignità di una persona, è punito con la
reclusione da tre a cinque anni.
Art. 53.
(Attacco ai civili).
1. Chiunque dirige un attacco contro una popolazione
civile in quanto tale ovvero contro civili che non partecipano
direttamente alle ostilità, è punito con la reclusione non
inferiore a diciotto anni.
2. Se dall'attacco consegue la perdita di vite umane, si
applica la pena dell'ergastolo.
Art. 54.
(Attacco a luoghi indifesi).
1. Chiunque, con qualunque mezzo, lancia un attacco o
bombarda città, villaggi o abitazioni indifesi e che non sono
obiettivi militari, è punito con la reclusione da dieci a
quindici anni.
Art. 55.
(Attacco a beni civili).
1. Chiunque dirige un attacco contro beni civili, è punito
con la reclusione da tre a sette anni. Ai fini del presente
articolo, per beni civili si intendono beni che non siano
obiettivi militari.
Art. 56.
(Attacco a personale o beni di missioni di assistenza
umanitaria o di mantenimento della pace).
1. Chiunque dirige un attacco contro il personale, le
installazioni, i materiali, le unità od i veicoli nonché i
dati o le risorse impiegati in una missione di assistenza
umanitaria o di mantenimento della pace in conformità alla
Carta delle Nazioni Unite, i quali abbiano diritto alla
protezione accordata dal diritto internazionale dei conflitti
armati ai civili od ai beni civili, è punito con la reclusione
da dieci a venti anni.
2. Se dall'attacco consegue la perdita di vite umane, si
applica la pena dell'ergastolo.
3. Se dall'attacco conseguono lesioni personali gravi, si
applica la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.
4. Se dall'attacco conseguono danni gravi alle
installazioni, si applica la reclusione da diciotto a ventidue
anni.
Art. 57.
(Morte, lesioni o danni collaterali eccessivi).
1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che
avrà come effetto collaterale la perdita di vite umane di
civili o il loro ferimento, manifestamente eccessivi rispetto
al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con
la reclusione da dieci a venti anni.
2. Se dall'attacco consegue la perdita di vite umane, si
applica la reclusione da venti a ventiquattro anni.
3. Se dall'attacco conseguono lesioni personali gravi, si
applica la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.
4. Se dall'attacco conseguono danni gravi ai beni civili,
si applica la reclusione da quindici a ventidue anni.
Art. 58.
(Danni ambientali).
1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che
avrà come effetto collaterale diffusi, gravi e durevoli danni
all'ambiente, manifestamente eccessivi rispetto al diretto e
concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione
da otto a quattordici anni.
2. Se dall'attacco derivano la distruzione del patrimonio
biologico di un ecosistema, l'avvelenamento non temporaneo
dell'atmosfera o delle risorse idriche ovvero una catastrofe
ecologica, si applica la reclusione da dieci a diciotto
anni.
Art. 59.
(Opere e installazioni che contengono o
producono energie pericolose).
1. Chiunque arbitrariamente lancia un attacco che può
coinvolgere opere a installazioni contenenti o produttrici
energie pericolose che possano essere liberate dall'attacco e
causare gravi perdite di vite umane, ferite o danni a beni
civili, è punito con la reclusione da dieci a quindici
anni.
Art. 60.
(Omicidio o ferimento di persona fuori
combattimento).
1. Chiunque cagiona la morte od il ferimento grave di un
combattente che, avendo deposto le armi o non avendo più mezzi
di difesa, si sia arreso senza condizioni, è punito con la
reclusione non inferiore a diciotto anni.
Art. 61.
(Abuso della bandiera di parlamentare).
1. Chiunque usa indebitamente la bandiera di parlamentare,
simulando una sua inesistente intenzione di negoziare, è
punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o
lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Art. 62.
(Abuso di bandiera, insegne o uniformi
delle Nazioni Unite).
1. Chiunque fa un uso improprio della bandiera, delle
insegne o delle uniformi, delle Nazioni Unite è punito, se dal
fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali
gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 63.
(Abuso degli emblemi distintivi delle
convenzioni di Ginevra del 1949).
1. Chiunque usa indebitamente gli emblemi distintivi delle
convenzioni di Ginevra del 1949 e dei protocolli addizionali,
è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o
lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Art. 64.
(Attacco ad obiettivi protetti).
1. Chiunque attacca un edificio, un'opera od un luogo
dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza od a
scopi umanitari ovvero monumenti storici, ospedali o luoghi
ove i malati ed i feriti siano riuniti, al di fuori dei casi
in cui siano utilizzati per fini militari, è punito con la
reclusione da quattro a otto anni.
2. Chiunque, in violazione del diritto internazionale e
nelle stesse circostanze di cui al comma 1, attacca ovvero
espone al rischio di un attacco un bene culturale oggetto di
protezione rafforzata, è punito con la reclusione da cinque a
dodici anni.
3. E' punito con la stessa pena di cui al comma 2 chiunque
attacca direttamente ogni altro bene storico, artistico,
archeologico, architettonico, scientifico, culturale o
religioso che, per caratteristiche proprie e note ai
belligeranti, costituisca eredità culturale e spirituale di un
popolo ovvero patrimonio universale del genere umano, al di
fuori dei casi in cui sia utilizzato per fini militari.
Art. 65.
(Mutilazione).
1. Chiunque sottopone una persona che si trovi sotto il
suo controllo a mutilazione, anche sfigurandola o rendendola
permanentemente inabile o rimuovendole un organo, che non sia
né giustificata da cure mediche, dentistiche od ospedaliere né
dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se
dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità
fisica o psichica della persona stessa, con la pena della
reclusione da cinque a quindici anni.
2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della
persona, si applica la reclusione da dieci a venti anni.
Art. 66.
(Esperimenti medici o scientifici).
1. Chiunque sottopone una persona che si trovi sotto il
suo controllo ad un esperimento medico o scientifico che non
sia giustificato né da cure mediche, dentistiche od
ospedaliere né dall'interesse esclusivo della persona
coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per
la salute o l'integrità fisica o psichica della persona
stessa, con la pena della reclusione da cinque a dodici
anni.
2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della
persona, si applica la reclusione da dieci a venti anni.
Art. 67.
(Perfidia).
1. Chiunque cagiona la morte od il ferimento di una
persona della parte avversa facendo appello, con l'intenzione
di ingannarla, alla sua buona fede od alla sua fiducia per
fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di
accordare la protezione prevista dalle regole del diritto
internazionale dei conflitti armati, è punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
Art. 68.
(Diniego di quartiere).
1. Chiunque, essendo in posizione di effettivo comando o
controllo sulle forze subordinate alle quali si rivolge,
dichiara od ordina che non vi siano sopravvissuti al fine di
minacciare l'avversario o di condurre le ostilità nel
presupposto che non vi saranno sopravvissuti, è punito con la
reclusione da tre a sette anni.
Art. 69.
(Distruzione o sequestro di proprietà
nemica).
1. Chiunque distrugge o illegalmente espropria proprietà
dell'avversario al di fuori dei casi in cui ciò sia richiesto
dalla necessità del conflitto, è punito con la reclusione da
tre a sette anni.
Art. 70.
(Saccheggio).
1. Chiunque saccheggia una città od altro luogo, anche se
preso d'assalto, è punito con la pena della reclusione da
diciotto a ventiquattro anni.
Art. 71.
(Impiego di veleno od armi avvelenate).
1. Chiunque impiega una sostanza idonea a cagionare la
morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà tossiche
ovvero impiega un'arma che rilasci tale sostanza per effetto
del suo uso, è punito con la reclusione da dodici a diciotto
anni.
Art. 72.
(Impiego di gas, liquidi, materiali od
ordigni vietati).
1. Chiunque impiega un gas idoneo a cagionare la morte o
gravi danni alla salute per le sue proprietà asfissianti o
tossiche ovvero impiega altra sostanza, liquido o materiale
ovvero procedimento analogo, è punito con la reclusione da
dodici a diciotto anni.
Art. 73.
(Impiego di proiettili vietati).
1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale,
impiega proiettili che si espandono o si schiacciano
facilmente nel corpo umano, in modo da causare lesioni
superflue o sofferenze non necessarie, è punito con la
reclusione da otto a quindici anni.
Art. 74.
(Mine).
1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale,
utilizza mine antipersona, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni.
Art. 75.
(Attacco di cose o persone che usano i segni distintivi
delle convenzioni di Ginevra del 1949).
1. Chiunque attacca persone, edifici, materiali, unità
mediche, trasporti od altri obiettivi che usano, in conformità
al diritto internazionale, un emblema distintivo od altro
metodo di identificazione che indica la protezione ai sensi
delle convenzioni di Ginevra del 1949, è punito con la
reclusione da otto a quindici anni.
Art. 76.
(Privazione di mezzi di sopravvivenza).
1. Chiunque priva i civili dei mezzi indispensabili di
sopravvivenza, anche impedendo loro di ricevere soccorsi, al
fine di usare tale privazione come metodo di guerra, è punito
con la reclusione da dieci a quindici anni.
Art. 77.
(Uso od arruolamento di fanciulli
in operazioni militari).
1. Chiunque recluta od arruola un minore di quindici anni
nelle Forze armate nazionali ovvero lo fa partecipare alle
ostilità, è punito con la reclusione da sette a dodici
anni.
2. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1 chiunque
omette le misure necessarie a prevenire, impedire,
interrompere od altrimenti far cessare il reclutamento ed il
servizio forzato ovvero la partecipazione attiva nelle
ostilità.
Art. 78.
(Cattura di ostaggi).
1. Chiunque sequestra o altrimenti tiene in suo potere una
o più persone minacciando di ucciderle, di ferirle o
mantenerle in stato di sequestro, al fine di costringere uno
Stato, un'organizzazione internazionale, una persona fisica o
giuridica od un gruppo di persone a compiere od omettere
qualsiasi atto, è punito con la reclusione da diciotto a
ventiquattro anni.
Capo IV
DELITTI DI GUERRA NEI CONFLITTI INTERNAZIONALI
Art. 79.
(Dispersione dei beni culturali).
1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale, usa
ovvero esporta, rimuove o trasferisce beni culturali fuori dai
territori occupati, è punito con la reclusione da cinque a
dodici anni.
2. Chiunque omette le misure necessarie per impedire
l'esportazione di beni culturali dai territori occupati ovvero
il sequestro e la restituzione dei beni importati dai medesimi
territori, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
3. Chiunque illecitamente si appropria indebitamente,
saccheggia o commette atti di vandalismo su beni culturali
protetti dal diritto internazionale, è punito con la
reclusione da tre a cinque anni.
4. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la stessa
pena se commessi sul territorio italiano ovvero su altro
territorio non occupato.
Art. 80.
(Privazione di diritti od azioni).
1. Chiunque dispone l'abolizione, la sospensione o
l'improcedibilità davanti all'autorità giudiziaria di diritti
od azioni giudiziari dei cittadini della parte avversa, è
punito con la reclusione da sette a dieci anni.
Art. 81.
(Impiego di talune armi, proiettili, materiali o metodi di
guerra).
1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale dei
conflitti armati, utilizza armi, proiettili, materiali o
metodi di guerra con caratteristiche tali da cagionare lesioni
superflue o sofferenze non necessarie, o che, per loro natura,
colpiscano gli obiettivi in modo indiscriminato, è punito con
la reclusione da dodici a diciotto anni.
Art. 82.
(Abuso di bandiera, insegne od uniformi
dell'avversario).
1. Chiunque usa indebitamente la bandiera, le insegne o le
uniformi dell'avversario nel corso di un attacco, è punito, se
dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali
gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 83.
(Trasferimento o deportazione).
1. Chiunque trasferisce direttamente od indirettamente
parte della popolazione civile dello Stato nel territorio
occupato militarmente, favorendone l'insediamento, ovvero
deporta o trasferisce, in tutto o in parte, la popolazione del
territorio occupato all'interno od all'esterno di tale
territorio, è punito con la reclusione da dieci a venti
anni.
Art. 84.
(Arruolamento forzato).
1. Chiunque costringe un cittadino della parte avversa a
partecipare alle operazioni militari contro il proprio Paese o
le sue Forze armate, è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni.
TITOLO V
DELITTI INTERNAZIONALI
Art. 85.
(Mercenari).
1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o
altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un
conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno
Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente
residente, senza far parte delle Forze armate di una delle
parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale
quale appartenente alle Forze armate di uno Stato estraneo al
conflitto, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se
il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da
quattro a sette anni.
2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o
avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione,
preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine
costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno
Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente
residente, senza far parte delle Forze armate dello Stato né
essere stato inviato in missione militare ufficiale da altro
Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il
fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da
cinque a otto anni.
3. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle
persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti
previsti nei commi 1 e 2, è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a
quattordici anni.
4. Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dal
presente articolo con l'approvazione del Governo, se adottata
in conformità agli obblighi derivanti da trattati
internazionali.
TITOLO VI
COOPERAZIONE CON LA CORTE
PENALE INTERNAZIONALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 86.
(Obbligo di cooperazione).
1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale
internazionale conformemente alle disposizioni delle norme di
diritto internazionale generale, dello Statuto e della
presente legge e, dove richiamate dallo Statuto, delle norme
delle Convenzioni internazionali in vigore per lo Stato
italiano.
2. Il Ministro della giustizia è l'autorità competente a
ricevere atti provenienti dalla Corte penale internazionale ed
a presentare atti o richieste alla Corte stessa. A tale fine
il Ministro della giustizia può ottenere dall'autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di
atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro
contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e
le informazioni anche di propria iniziativa.
Art. 87.
(Obbligo del segreto).
1. Le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte
penale internazionale e la documentazione da questa trasmessa
sono coperte dal segreto fino a quando la persona imputata o
sottoposta alle indagini davanti alla Corte medesima non ne
possa avere conoscenza in conformità alle disposizioni dello
Statuto o della presente legge.
2. Anche quando gli atti di cui al comma 1 non sono più
coperti dal segreto, la pubblicazione del contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relativi a determinate operazioni
rimane vietata, se non è altrimenti disposto dalla Corte
penale internazionale.
Art. 88.
(Concorso di domande
di cooperazione).
1. Nel concorso di più domande di cooperazione provenienti
dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri,
il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di
precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello Statuto.
Art. 89.
(Difficoltà nell'esecuzione di richieste).
1. Quando sorgono difficoltà nell'esecuzione di una
richiesta di cooperazione, il Ministro della giustizia ne
informa tempestivamente la Corte penale internazionale.
2. Quando per procedere all'esecuzione di una richiesta è
necessario, ai sensi dello Statuto, il consenso di uno Stato
estero, il Ministro della giustizia provvede all'acquisizione
di tale consenso.
Art. 90.
(Attività della Corte penale internazionale nel territorio
dello Stato italiano).
1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte
penale internazionale le modalità inerenti le sessioni della
Corte stessa che devono essere tenute nel territorio dello
Stato italiano a norma dell'articolo 4 dello Statuto.
2. Il Ministro della giustizia prende gli opportuni
accordi con la Corte penale internazionale al fine di
consentire lo svolgimento di attività investigativa nel
territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 99
dello Statuto.
Art. 91.
(Richieste di cooperazione della Corte penale
internazionale).
1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste
formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole
per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di
appello del luogo dove si deve procedere agli atti richiesti,
salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 4, dello
Statuto.
Capo II
ASSUNZIONE DI PROVE
Art. 92.
(Richieste per attività di indagine
o di acquisizione di prove).
1. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di
indagine o di acquisizione di prove, anche al fine del
sequestro di beni che possano essere l'oggetto di un
provvedimento di confisca o di riparazione, il procuratore
generale presso la corte di appello trasmette per l'esecuzione
copia della richiesta al procuratore della Repubblica
competente per territorio.
2. Per il compimento degli atti di cui al comma 1 si
applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva
l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte
penale internazionale che non siano contrarie ai princìpi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato
italiano.
3. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda,
l'autorità giudiziaria la informa della data e del luogo di
esecuzione degli atti richiesti. I giudici ed il procuratore
della Corte penale internazionale sono ammessi a presenziare
all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e
suggerire modalità esecutive.
4. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla
Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse
devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
Art. 93.
(Immunità temporanea della persona trasferita nel
territorio dello Stato italiano).
1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di
cooperazione della Corte penale internazionale, è prevista per
il compimento di un atto la presenza nel territorio dello
Stato italiano di un testimone o di un imputato, lo stesso non
può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né
assoggettata ad altre misure restrittive della libertà
personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio
dello Stato.
2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la
persona in questione, avendone avuto la possibilità, non ha
lasciato il territorio dello Stato italiano decorsi quindici
giorni dal momento in cui la sua presenza non è piu richiesta
dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato,
vi ha fatto volontariamente ritorno.
Capo III
CONSEGNA DI UNA PERSONA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Art. 94.
(Consegna).
1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 92 ha per
oggetto la consegna alla Corte penale internazionale di una
persona nei confronti della quale sia stato emesso un mandato
di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto, il
procuratore generale presso la corte di appello, ricevuti gli
atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di
appello e ne trasmette, per conoscenza, copia al procuratore
della Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo
del distretto. La requisitoria è depositata nella cancelleria
della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto
deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della
data dell'udienza.
2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme
previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, con
sentenza. Il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.
3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale
dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo
se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non è stato emesso dalla Corte penale
internazionale un provvedimento restrittivo della libertà
personale;
b) non vi è identità fisica tra la persona
richiesta e quella oggetto della procedura di consegna.
4. In seguito alla scadenza del termine per l'impugnazione
della sentenza della corte di appello ovvero al deposito della
sentenza della Corte di cassazione o a quello del verbale
indicato nell'articolo 95, comma 2, la corte di appello
provvede con proprio decreto alla consegna senza ritardo dopo
avere ricevuto comunicazione dal Ministero della giustizia del
tempo, del luogo e delle modalità della consegna.
5. La sospensione della consegna può essere disposta,
prima dell'esecuzione, dal Ministro della giustizia. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 709, comma 1, del
codice di procedura penale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'estradizione del condannato verso lo Stato estero
designato dalla Corte penale internazionale per l'esecuzione
della pena.
Art. 95.
(Applicazione di misura cautelare
ai fini della consegna).
1. Il procuratore generale presso la corte di appello,
ricevuti gli atti ai sensi dell'articolo 94, comma 1, richiede
alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare
per la custodia in carcere della persona indicata nel medesimo
articolo 94.
2. Il presidente della corte di appello, al più presto e
comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura
cautelare di cui al comma 1, provvede all'identificazione
della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla
consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che
documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale
presso la corte di appello per l'ulteriore inoltro al Ministro
della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del
codice di procedura penale.
3. La misura della custodia in carcere può essere
sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
4. Le misure cautelari sono revocate se la corte di
appello ha pronunciato sentenza contraria alla consegna.
Art. 96.
(Applicazione provvisoria
di misura cautelare).
1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai
sensi degli articoli 59, paragrafo 5, e 92 dello Statuto,
l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere
disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di
consegna sia pervenuta se:
a) la Corte penale internazionale ha comunicato
che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento
restrittivo della libertà personale e che intende presentare
richiesta di consegna;
b) la Corte penale internazionale ha fornito la
descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli
elementi sufficienti per l'esatta identificazione della
persona.
2. Ai fini dell'applicazione della misura cautelare si
osservano le disposizioni dell'articolo 95.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente
alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della
misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni
dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da
parte della stessa Corte penale internazionale.
Art. 97.
(Arresto da parte della polizia giudiziaria).
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può
procedere all'arresto della persona nei confronti della quale
la Corte penale internazionale ha formulato una domanda di
applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono
le condizioni previste dall'articolo 96, comma 1. Essa
provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti al reato.
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa
immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e
comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a
disposizione del presidente della corte di appello del
distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la
trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato,
il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore
dal ricevimento del verbale di cui al comma 2, convalida
l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una
misura cautelare coercitiva.
Art. 98.
(Modifiche allo stato di libertà).
1. Quando sia presentata una richiesta di revoca o di
sostituzione della misura cautelare, la corte di appello ne
informa immediatamente il Ministro della giustizia, il quale
ne dà comunicazione alla Corte penale internazionale ed
acquisisce il parere di quest'ultima, trasmettendolo alla
corte di appello.
Art. 99.
(Transito).
1. Per il transito attraverso il territorio dello Stato
italiano di persone consegnate alla Corte penale
internazionale, trasferite ad uno Stato estero designato per
l'esecuzione della pena o estradate a quest'ultimo, si
applicano le disposizioni dell'articolo 712 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
Art. 100.
(Principio di specialità).
1. La consegna dell'imputato e l'estensione della consegna
già concessa sono subordinate alla condizione che, per un
fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale
la consegna è stata concessa o estesa, l'imputato non sia
sottoposto a procedimento o a restrizione della libertà
personale da parte della Corte penale internazionale.
2. Il Ministro della giustizia può richiedere alla Corte
penale internazionale che la persona consegnata o trasferita
in uno Stato estero per l'esecuzione della pena non sia
sottoposta a procedimento o a restrizione della libertà
personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da
quello per il quale la consegna è stata concessa o estesa.
3. La consegna di atti o documenti oggetto di richiesta di
assistenza può essere subordinata al rispetto di condizioni
circa l'utilizzabilità degli atti o documenti stessi. In tale
caso, il Ministro della giustizia può, di propria iniziativa o
in seguito a richiesta, autorizzare un'utilizzazione diversa
degli atti, dei documenti e delle prove acquisiti e la loro
consegna ad uno Stato estero che ne faccia richiesta alla
Corte penale internazionale.
Art. 101.
(Estensione della consegna già concessa).
1. In caso di nuova richiesta di consegna, presentata dopo
la consegna della persona e avente ad oggetto un fatto diverso
da quello per il quale la consegna è già stata disposta, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'articolo 94, commi da 1 a 5.
2. Non si fa luogo a giudizio davanti alla corte di
appello se la persona consegnata ha espresso il proprio
consenso alla estensione della consegna.
3. In caso di richiesta di estradizione, presentata dopo
la consegna della persona alla Corte penale internazionale ed
il trasferimento della stessa allo Stato estero di esecuzione
della pena, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 710 del codice di procedura penale.
Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza della corte
di appello, ne trasmette copia alla Corte penale
internazionale.
Capo IV
ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE PENALE
INTERNAZIONALE
Art. 102.
(Esecuzione delle sentenze).
1. L'organo competente per l'esecuzione delle sentenze
pronunciate dalla Corte penale internazionale è la corte di
appello di Roma.
Art. 103.
(Esecuzione della pena detentiva).
1. Qualora, sulla base della dichiarazione di
disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 103 dello
Statuto, la Corte penale internazionale abbia indicato lo
Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il
Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della
sentenza della Corte penale internazionale.
2. Il Ministro della giustizia sollecita che alla
richiesta di cui al comma 1 sia allegata la seguente
documentazione:
a) una copia certificata conforme della sentenza
di condanna;
b) una dichiarazione che indichi il periodo di
pena già espiata, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni
sulla detenzione cautelare;
c) ove pertinente, ogni rapporto medico o
psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo
trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione
rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.
3. Il Ministro della giustizia trasmette al procuratore
generale presso la corte di appello di Roma la richiesta,
unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti
allegati di cui al comma 2. Il procuratore generale promuove
il riconoscimento mediante richiesta alla corte di appello
medesima.
4. La sentenza della Corte penale internazionale non può
essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile ai
sensi dello Statuto e delle altre disposizioni che regolano
l'attività della Corte penale internazionale;
b) per lo stesso fatto e nei confronti della
stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano
sentenza irrevocabile.
5. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al
riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127
del codice di procedura penale.
6. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di
procedura penale.
7. La corte di appello, quando pronuncia il
riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita
nello Stato italiano. A tal fine converte la pena detentiva
stabilita dalla Corte penale internazionale nella pena della
reclusione. In ogni caso la durata di tale pena non può
eccedere quella di anni trenta di reclusione.
Art. 104.
(Modalità dell'esecuzione
della pena detentiva).
1. La pena è scontata secondo le modalità stabilite dalla
legge italiana. Prima di adottare un provvedimento che possa
provocare in qualunque modo la cessazione anche temporanea
della detenzione nei confronti della persona condannata dalla
Corte penale internazionale, l'autorità giudiziaria ne dà
immediata comunicazione al Ministro della giustizia inviando
copia della relativa documentazione.
2. Il Ministro della giustizia informa la Corte penale
internazionale ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2,
lettera a), dello Statuto.
3. Il procedimento rimane sospeso per un termine di
quarantacinque giorni. In ogni caso, l'esecuzione del
provvedimento rimane sospesa fino a quando la Corte penale
internazionale non abbia espresso il suo consenso.
Art. 105.
(Controllo dell'esecuzione della pena).
1. Il Ministro della giustizia, in accordo con la Corte
penale internazionale, determina le modalità inerenti
l'esercizio del potere di controllo previsto dall'articolo
106, paragrafo 1, dello Statuto. Allo stesso modo, il Ministro
della giustizia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
la libertà e la riservatezza delle comunicazioni fra il
condannato e la Corte penale internazionale, ai sensi
dell'articolo 106, paragrafo 3, dello Statuto.
Art. 106.
(Informazione).
1. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente la
Corte penale internazionale nei seguenti casi:
a) quando il condannato è evaso;
b) quando il condannato è deceduto;
c) due mesi prima della dimissione del condannato
per espiazione della pena.
Art. 107.
(Grazia).
1. Il Ministro della giustizia ricevuta la domanda o la
proposta di grazia ai sensi dell'articolo 681, comma 2, del
codice di procedura penale, ne informa la Corte penale
internazionale per l'acquisizione del consenso di
quest'ultima.
2. Decorso il termine di quarantacinque giorni senza che
sia pervenuto l'avviso della Corte penale internazionale, il
Ministro della giustizia inoltra la domanda o la proposta al
Presidente della Repubblica.
Art. 108.
(Revisione della pena).
1. Quando la pena che deve essere scontata nello Stato
italiano è stata ridotta dalla Corte penale internazionale, il
Ministro della giustizia ne informa il procuratore generale
presso la corte di appello di Roma, affinché determini la pena
residua.
2. Il procuratore generale provvede con decreto che deve
essere notificato al condannato e al suo difensore.
Art. 109.
(Impossibilità di esecuzione della sentenza).
1. Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di
dare esecuzione alla sentenza, risulta impossibile
l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne
informa senza ritardo la Corte penale internazionale.
Art. 110.
(Trasferimento della persona condannata).
1. Quando la persona condannata che sconta la pena nel
territorio dello Stato italiano deve essere successivamente
trasferita alla Corte penale internazionale o ad uno Stato
estero designato per l'esecuzione della pena, il Ministro
della giustizia ne informa il procuratore generale presso la
corte di appello indicata nell'articolo 730, comma 1, del
codice di procedura penale.
2. Il procuratore generale di cui al comma 1 richiede alla
corte di appello l'applicazione di una misura coercitiva per
il trasferimento del condannato verso la Corte penale
internazionale o uno Stato estero designato per l'esecuzione
della pena. Contestualmente ha termine l'esecuzione della pena
nel territorio dello Stato italiano.
3. La corte di appello provvede con proprio decreto alla
consegna del condannato, senza ritardo, dopo aver ricevuta
comunicazione dal Ministro della giustizia del tempo, del
luogo e delle modalità della consegna.
Art. 111.
(Principio di specialità).
1. La persona condannata che sconta nel territorio dello
Stato italiano la pena irrogata dalla Corte penale
internazionale non può essere sottoposta a restrizione della
libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della
libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, salvo
che vi sia il consenso della stessa Corte penale
internazionale.
2. Qualora nei confronti della persona che sconta nel
territorio dello Stato italiano la pena irrogata dalla Corte
penale internazionale deve essere eseguito un provvedimento
restrittivo della libertà personale, il Ministro della
giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria, acquisisce
il consenso della stessa Corte penale internazionale.
3. La persona indicata al comma 1 non può essere estradata
ad uno Stato estero senza il consenso della Corte penale
internazionale. Qualora uno Stato estero abbia richiesto
l'estradizione di tale persona, il Ministro della giustizia
acquisisce il consenso della Corte penale internazionale.
Art. 112.
(Modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie, della
confisca e della riparazione).
1. Le pene pecuniarie sono eseguite secondo la legge
italiana.
2. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare
stabilito nella sentenza della Corte penale internazionale è
convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui
il riconoscimento è deliberato.
3. Quando la corte di appello pronuncia il riconoscimento
ai fini dell'esecuzione di una confisca o di un provvedimento
di riparazione ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, queste
sono ordinate con la stessa sentenza di riconoscimento.
4. Prima di presentare le proprie richieste alla corte di
appello, il procuratore generale presso la stessa corte può
procedere a indagini al fine di disporre il sequestro delle
cose e dei beni indicati al comma 5.
5. La confisca è eseguita sulle cose che servirono o
furono destinate a commettere il delitto, sulle cose che ne
sono il prodotto, il profitto, il prezzo, il compendio,
ovvero, quando tale confisca non è possibile, sulle cose di
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente;
nonché, comunque, sulle somme di denaro, sui beni e sulle
altre utilità di cui il reo non può giustificare la
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria
attività economica.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
se le cose ed i beni indicati al comma 5 appartengono a
persona estranea al reato.
7. Le cose ed i beni indicati al comma 5 sono comunque
devoluti in conformità allo Statuto.
Capo V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 113.
(Richieste di assistenza da parte dell'autorità
italiana).
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico
ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,
alla Corte penale internazionale per comunicazioni,
notificazioni e per attività di acquisizione di elementi di
accusa o di prove, sono trasmesse al Ministro della giustizia,
il quale provvede all'inoltro nelle forme previste dallo
Statuto e dalla presente legge.
Art. 114.
(Collaborazione in materia di protezione di vittime,
testimoni e loro congiunti).
1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste di
collaborazione che la Corte penale internazionale formula ai
sensi dell'articolo 68 dello Statuto per la protezione di
vittime, testimoni e loro congiunti, trasmettendo le stesse al
Ministro dell'interno.
2. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 si
applicano le misure di protezione e di assistenza previste
dalla legge.
Art. 115.
(Tutela di procedimenti in corso).
1. Nel caso in cui l'esecuzione di una richiesta di
cooperazione proveniente dalla Corte penale internazionale
possa pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso
nello Stato italiano, l'autorità giudiziaria competente ai
sensi del presente titolo sospende l'esecuzione degli atti
richiesti e ne informa il Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia informa la Corte penale
internazionale ed assume le opportune iniziative, ai sensi
dell'articolo 94 dello Statuto.
Art. 116.
(Applicazione delle norme del codice
di procedura penale).
1. Per quanto non previsto esplicitamente dalla presente
legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del libro XI del codice di procedura penale.
Art. 117.
(Candidature italiane alle cariche di giudice e di
procuratore presso la Corte penale internazionale).
1. Il Ministro della giustizia provvede, con le procedure
ritenute opportune, alla ricerca tra il mondo accademico, le
magistrature e gli ordini professionali di candidati per le
cariche di giudice e di procuratore presso la Corte penale
internazionale.
2. Il Governo formula le candidature italiane dopo avere
sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in
materia di giustizia e affari internazionali.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 118.
(Modifiche normative e abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) l'articolo 85 del codice penale militare di
guerra, è abrogato;
b) all'articolo 165 del codice penale militare di
guerra, le parole: "in seguito a disposizione del comandante
supremo, e" sono soppresse;
c) l'articolo 219 del codice penale militare di
guerra è abrogato;
d) il numero 2 del terzo comma dell'articolo 245
del codice penale militare di guerra è abrogato;
e) all'articolo 65 della legge di guerra,
approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, le parole:
", salvoché esse possano essere ritenute solidalmente
responsabili" sono soppresse;
f) il quarto comma dell'articolo 99 della legge di
guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, è
abrogato;
g) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo
5 del codice di procedura penale, le parole: ", dalla legge 9
ottobre 1967, n. 962" sono soppresse;
h) la legge 9 ottobre 1967, n. 962, è abrogata.