XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2722
Onorevoli Colleghi! - Dopo tanto contendere e su
richiesta del lavoratore, il legislatore interveniva con il
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
209, per il comparto di scuola, con il decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, per il personale dei
Ministeri e con il decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1987, n. 269, per il personale dipendente dalle aziende
e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo.
L'esultanza dei lavoratori per i risultati positivi
conseguiti dopo lunghi anni di lotte si smorza rapidamente
quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato - con suoi provvedimenti autonomi, diramati con
circolari, di fatto annullava le conquiste o per lo meno le
rendeva inefficaci.
Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987,
diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle
direzioni provinciali del Tesoro per dettare le norme sulla
perequazione automatica per le pensioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si
stabiliva che "at fini corretta applicazione provvedimenti
riguardanti personale statale collocato a riposo (...) et
avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza,
importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^
gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevate
basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione
importi pensione decorrenti in godimento rispettivamente al 31
dicembre 1986 ed al 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti
perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto
assorbiti".
Tale disposizione è stata subito applicata a tutto il
pubblico comparto, compresi i postelegrafonici, per i quali si
è stabilito che il trattamento di previdenza continua ad
essere regolamentato dalle norme in vigore fino a che non si
addiverrà alla riforma pensionistica.
Gli effetti di una legge che garantisce al lavoratore
l'acquisizione di un diritto patrimoniale, sono stati
inspiegabilmente modificati da una circolare.
Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno
subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del
Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia
nei rapporti dell'indennità di buonuscita.
Infatti, sempre con circolare del Ministero, la n. 12954
del 7 luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità
dei contratti, nell'arco del triennio, doveva intendersi
limitata ai soli fini pensionistici e non anche quelli della
buonuscita.
Tutti i pensionati dell'ex Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, poi Ente poste italiane ed, in
ultimo, Poste italiane Spa si sono visti indebitamente esclusi
da tutti i benefici, contrariamente a quanto stabilito per le
categorie dei ferrovieri, del personale della scuola e dei
ministeriali.
La tacita disponibilità e accondiscendenza delle
organizzazioni sindacali del settore postale ad escludere la
cosiddetta "vigenza contrattuale" trova motivazioni nel clima
generale e nell'orientamento complessivo a decorrere dal
rinnovo contrattuale del 1994 in poi.
A maggior ragione tutto il personale collocato in
quiescenza entro il 31 dicembre 1994 ha trovato una negazione
totale di tutti i benefìci economici concordati nel contratto
triennale 1994-1997 e per esso è stata applicata la precedente
contrattazione nonostante circa un periodo quadriennale di
vacatio perché tale era una dichiarazione a verbale
accettata dall'Ente poste italiane e da alcune organizzazioni
sindacali del settore.
Non riconoscere, ai fini del calcolo pensionistico e della
buonuscita, importi di miglioramenti contrattuali,
disconoscere il tabellare annuo ripartito in mensilità,
eliminare integralmente i contenuti normativi e retributivi di
una contrattazione triennale, trova solamente riscontro in un
totale capovolgimento di tutta una volontà legislativa,
nonostante le penalità poste in essere da autonome circolari
del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato a danno dei
pensionati.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella parte
economica fissa e variabile per il biennio 1996-1997,
all'articolo 3, stabilisce che a decorrere dal 1^ gennaio
1996, in sostituzione del compenso incentivante di cui
all'articolo 61, soppresso a decorrere dal 1^ dicembre 1995,
viene istituita una nuova voce retributiva denominata
"quattordicesima mensilità".
Essa è calcolata nella retribuzione fissa e il suo importo
è pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello dell'erogazione.
Detta voce stipendiale, in maniera più particolareggiata e
dettagliata, è prevista anche nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del 1^ gennaio 2001 e precisamente agli
articoli 55 e 59.
Per tale mensilità, in analogia alla tredicesima
mensilità, sono state sempre effettuate le debite ritenute
previdenziali sia per il fondo di quiescenza sia per il fondo
di buonuscita.
A causa della legislazione vigente in materia, tale
mensilità non può essere inclusa nella base di calcolo della
indennità di buonuscita sino al 28 febbraio 1988, data in cui
le Poste italiane sono state trasformate da ente pubblico
economico in società per azioni, mentre detta voce viene
regolarmente inserita nella base di calcolo a tutti gli
effetti nel trattamento di fine rapporto a decorrere dal 1^
marzo 1998.
Quanto esposto è in netto contrasto con tutta la volontà
legislativa volta ad eliminare differenze di trattamento tra
settore pubblico e privato, per cui tutto il personale
collocato in quiescenza dal 1^ gennaio 1996 ad oggi si vede
privato di un diritto proprio, ossia di una intera
mensilità.
In mancanza di una espressa previsione di legge non è
possibile per l'ente previdenziale comprendere la
quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell'indennità
di buonuscita, ma riconoscerla, nel luglio 2001, solo nella
quota "B" della pensione, sia pure a carattere provvisorio,
considerandola alla stessa stregua di una voce retributiva
come competenze accessorie, non essendo consentita nel caso di
specie un'estensione analogica delle norme che regolano la
liquidazione dei trattamenti.
Le finalità della proposta di legge sono pertanto quelle
di riconoscere il diritto di tutti gli aumenti e i
miglioramenti concessi in vigenza dei contratti triennali a
tutti coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo
compreso fra il 1^ gennaio 1994 ed il 28 febbraio 1998; di
eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle
disposizioni emanate al fine di evitare un contenzioso sempre
più vasto che comporta costi di notevole rilevanza: di porre
fine a comportamenti discriminatori nei confronti dei
pensionati delle Poste italiane Spa che sono in attesa di
veder riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per
tutti gli altri pubblici dipendenti.