XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2722




        Onorevoli Colleghi! - Dopo tanto contendere e su richiesta del lavoratore, il legislatore interveniva con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto di scuola, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, per il personale dei Ministeri e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
        L'esultanza dei lavoratori per i risultati positivi conseguiti dopo lunghi anni di lotte si smorza rapidamente quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annullava le conquiste o per lo meno le rendeva inefficaci.
        Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del Tesoro per dettare le norme sulla perequazione automatica per le pensioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabiliva che "at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo (...) et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione decorrenti in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 ed al 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti".
        Tale disposizione è stata subito applicata a tutto il pubblico comparto, compresi i postelegrafonici, per i quali si è stabilito che il trattamento di previdenza continua ad essere regolamentato dalle norme in vigore fino a che non si addiverrà alla riforma pensionistica.
        Gli effetti di una legge che garantisce al lavoratore l'acquisizione di un diritto patrimoniale, sono stati inspiegabilmente modificati da una circolare.
        Non solo, ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita.
        Infatti, sempre con circolare del Ministero, la n. 12954 del 7 luglio 1989, si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti, nell'arco del triennio, doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche quelli della buonuscita.
        Tutti i pensionati dell'ex Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, poi Ente poste italiane ed, in ultimo, Poste italiane Spa si sono visti indebitamente esclusi da tutti i benefici, contrariamente a quanto stabilito per le categorie dei ferrovieri, del personale della scuola e dei ministeriali.
        La tacita disponibilità e accondiscendenza delle organizzazioni sindacali del settore postale ad escludere la cosiddetta "vigenza contrattuale" trova motivazioni nel clima generale e nell'orientamento complessivo a decorrere dal rinnovo contrattuale del 1994 in poi.
        A maggior ragione tutto il personale collocato in quiescenza entro il 31 dicembre 1994 ha trovato una negazione totale di tutti i benefìci economici concordati nel contratto triennale 1994-1997 e per esso è stata applicata la precedente contrattazione nonostante circa un periodo quadriennale di vacatio perché tale era una dichiarazione a verbale accettata dall'Ente poste italiane e da alcune organizzazioni sindacali del settore.
        Non riconoscere, ai fini del calcolo pensionistico e della buonuscita, importi di miglioramenti contrattuali, disconoscere il tabellare annuo ripartito in mensilità, eliminare integralmente i contenuti normativi e retributivi di una contrattazione triennale, trova solamente riscontro in un totale capovolgimento di tutta una volontà legislativa, nonostante le penalità poste in essere da autonome circolari del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato a danno dei pensionati.
        Il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella parte economica fissa e variabile per il biennio 1996-1997, all'articolo 3, stabilisce che a decorrere dal 1^ gennaio 1996, in sostituzione del compenso incentivante di cui all'articolo 61, soppresso a decorrere dal 1^ dicembre 1995, viene istituita una nuova voce retributiva denominata "quattordicesima mensilità".
        Essa è calcolata nella retribuzione fissa e il suo importo è pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione.
        Detta voce stipendiale, in maniera più particolareggiata e dettagliata, è prevista anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 1^ gennaio 2001 e precisamente agli articoli 55 e 59.
        Per tale mensilità, in analogia alla tredicesima mensilità, sono state sempre effettuate le debite ritenute previdenziali sia per il fondo di quiescenza sia per il fondo di buonuscita.
        A causa della legislazione vigente in materia, tale mensilità non può essere inclusa nella base di calcolo della indennità di buonuscita sino al 28 febbraio 1988, data in cui le Poste italiane sono state trasformate da ente pubblico economico in società per azioni, mentre detta voce viene regolarmente inserita nella base di calcolo a tutti gli effetti nel trattamento di fine rapporto a decorrere dal 1^ marzo 1998.
        Quanto esposto è in netto contrasto con tutta la volontà legislativa volta ad eliminare differenze di trattamento tra settore pubblico e privato, per cui tutto il personale collocato in quiescenza dal 1^ gennaio 1996 ad oggi si vede privato di un diritto proprio, ossia di una intera mensilità.
        In mancanza di una espressa previsione di legge non è possibile per l'ente previdenziale comprendere la quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, ma riconoscerla, nel luglio 2001, solo nella quota "B" della pensione, sia pure a carattere provvisorio, considerandola alla stessa stregua di una voce retributiva come competenze accessorie, non essendo consentita nel caso di specie un'estensione analogica delle norme che regolano la liquidazione dei trattamenti.
        Le finalità della proposta di legge sono pertanto quelle di riconoscere il diritto di tutti gli aumenti e i miglioramenti concessi in vigenza dei contratti triennali a tutti coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1^ gennaio 1994 ed il 28 febbraio 1998; di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate al fine di evitare un contenzioso sempre più vasto che comporta costi di notevole rilevanza: di porre fine a comportamenti discriminatori nei confronti dei pensionati delle Poste italiane Spa che sono in attesa di veder riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.




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