XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2722
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale già dipendente dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, e successivamente
dell'Ente poste italiane nonché delle Poste italiane spa,
comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^
gennaio 1994 e il 28 febbraio 1998, avente diritto al
trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla
progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti
dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro
triennali hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale
e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati
tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe
percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di
benefìci economici-stipendiali previsti nel triennio per il
personale in servizio.
Art. 2.
1. I benefìci economici stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e derivanti dall'attuazione dell'articolo
1 della presente legge sono sommati agli incrementi
perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo
21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non sono
riassorbiti.
Art. 3.
1. Nei confronti del personale postelegrafonico all'atto
della quiescenza nella base di calcolo della indennità di
buonuscita deve essere inclusa anche la quattordicesima
mensilità comprensiva di tutte le voci che la compongono,
unitamente calcolata nella quota "A" della pensione, quale una
normale mensilità.
2. La quattordicesima mensilità deve, altresì, essere
conteggiata fino alla data del 28 febbraio 1998, solo per
quanto concerna la buonuscita, preso atto che, a seguito della
trasformazione dell'Ente poste italiane in Poste italiane Spa,
i pensionandi a decorrere dal 1^ marzo 1998 godono del
trattamento di fine rapporto in cui sono incluse la
quattordicesima mensilità e le competenze accessorie.
3. La base di calcolo specificata al comma 1 va applicata
nei confronti del personale postelegrafonico collocato in
quiescenza a decorrere dal 1^ gennaio 1996, ai sensi
dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al biennio economico 1996-1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del
1^ ottobre 1996.
Art. 4.
1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 3 sono validi sia
per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione della
buonuscita.
Art. 5.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci
previsti nell'arco di vigenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, comunque denominati, sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
I ricorrenti hanno priorità ai fini dell'applicazione della
presente legge.
2. I provvedimenti giudiziali non eseguiti o non ancora
passati in giudicato alla data di entrata in vigore della
presente legge restano privi di effetto.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.