XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2722




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per il personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane nonché delle Poste italiane spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1994 e il 28 febbraio 1998, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro triennali hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefìci economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.


Art. 2.

        1. I benefìci economici stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge sono sommati agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non sono riassorbiti.


Art. 3.

        1. Nei confronti del personale postelegrafonico all'atto della quiescenza nella base di calcolo della indennità di buonuscita deve essere inclusa anche la quattordicesima mensilità comprensiva di tutte le voci che la compongono, unitamente calcolata nella quota "A" della pensione, quale una normale mensilità.
        2. La quattordicesima mensilità deve, altresì, essere conteggiata fino alla data del 28 febbraio 1998, solo per quanto concerna la buonuscita, preso atto che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in Poste italiane Spa, i pensionandi a decorrere dal 1^ marzo 1998 godono del trattamento di fine rapporto in cui sono incluse la quattordicesima mensilità e le competenze accessorie.
        3. La base di calcolo specificata al comma 1 va applicata nei confronti del personale postelegrafonico collocato in quiescenza a decorrere dal 1^ gennaio 1996, ai sensi dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996-1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1^ ottobre 1996.


Art. 4.

        1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 3 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione della buonuscita.


Art. 5.

        1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I ricorrenti hanno priorità ai fini dell'applicazione della presente legge.
        2. I provvedimenti giudiziali non eseguiti o non ancora passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge restano privi di effetto.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione