XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2719




        Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese, ricco di tradizioni artistiche, si caratterizza per una diffusione ancora molto rilevante di mestieri di antica origine, di botteghe e di laboratori che hanno, fin qui, tramandato la lavorazione di materiali che vengono trasformati in oggetti d'arte di elevatissimo pregio dalle mani di abilissimi artigiani, veri e propri maestri nei loro ambiti di attività.
        Lo sviluppo industriale ha messo a repentaglio questi mestieri, molti dei quali sono scomparsi o sono in via di sparizione. Ma una parte di essi ha resistito all'avanzare della civiltà industriale. Si tratta di mestieri quali lo scultore, lo scalpellino, il mosaicista, la merlettaia, il restauratore di mobili d'arte, di affreschi e di antichi palazzi, l'antica lavorazione del merletto, e si tratta, altresì, di botteghe e di laboratori dove maestri, ormai sempre più rari, tramandano te antiche tradizioni locali della lavorazione del marmo, dell'oro, del legno, dell'alabastro e di altri materiali e pietre ornamentali.
        In quest'epoca che sta affrontando una nuova rivoluzione tecnologica, non sembri anacronistica la difesa di arti e mestieri che hanno reso famoso il nostro Paese in tutto il mondo. E' il caso della lavorazione del marmo, che attira, ad esempio, a Pietrasanta, Carrara e in Versilia artisti di fama mondiale, grazie alla grande tradizione di scultori, intagliatori e mosaicisti, che ivi ancora permane, o della lavorazione dell'alabastro a Volterra, dove alla ricca produzione etrusca conservata nel museo Guarnacci si affiancano ancora oggi piccole botteghe di artigiani spesso formatesi nei corsi del locale istituto d'arte. E' ancora il caso dell'ardesia e del tombolo in Liguria.
        La storia delle botteghe e dei laboratori d'arte ha antiche origini, ma l'attuale realtà risale alla tradizione rinascimentale che voleva i figli più dotati inseriti nelle botteghe di famosi artisti. Così accadde anche a Michelangelo Buonarroti, il cui padre Lodovico, come racconta Giorgio Vasari nelle sue "Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri", affidò il figlio a Domenico Ghirlandaio, convenendo con lui "di giusto et onesto salario".
        Così, narra ancora Vasari, Domenico Ghirlandaio "(...) prese il fanciullo per tre anni, e ne fecero una scrittura (...)".
        Raccogliere questa tradizione alta e rilanciarla nel presente è lo scopo principale della presente proposta di legge, che intende evitarne la definitiva scomparsa.
        La tutela di questo mondo particolare è, peraltro, strettamente legata al rispetto delle culture locali e dell'ambiente, messi profondamente in discussione dalla civiltà industriale.
        Il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che la Repubblica italiana riconosce le attività di artigianato artistico quali attività culturali, meritevoli di tutela e per questo promuove tutte le azioni tese a tramandarne le lavorazioni, le tecniche di produzione ed a favorirne il rinnovamento, attraverso il sostegno allo sviluppo e alla formazione, anche sostenendo la tutela delle denominazioni di origine delle lavorazioni come definite dal regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288. La finalità di tale disposizione è quella di dare il massimo rilievo possibile alla difesa e alla conservazione di antiche tradizioni popolari e locali.
        Alcune regioni hanno già provveduto con proprie leggi al sostegno di questo importantissimo settore. Tuttavia, l'inserimento dell'artigianato artistico tra le attività culturali può rendere più efficace l'attività di tutela e rafforzare le possibilità di successo in caso di subentro di nuove leve in attività generalmente gestite da veri e propri maestri artigiani. Il processo di trasferimento dei saperi e delle conoscenze, delle tecniche e delle pratiche di tali maestri comporta una lunga attività di formazione del subentrante; ciò rende il trasferimento di queste attività assai complesso e le sottopone ad un elevato rischio di scomparsa.
        Il comma 2 dell'articolo 1, con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, come risultante dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in applicazione della disciplina recata dal medesimo articolo 117 relativamente alle materie di legislazione concorrente (tra le quali sono comprese la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, oltre alla promozione e organizzazione di attività culturali), stabilisce che lo Stato e le regioni si impegnano a garantire il recupero, la tutela, la valorizzazione, la promozione delle botteghe, dei laboratori d'arte, delle scuole ad essi collegate e degli antichi mestieri che rischiano la scomparsa, anche attraverso la tutela della denominazione di origine delle produzioni, attuata mediante l'apposizione sui prodotti di un marchio recante la specificazione della tipologia di produzione artistica, della relativa zona di provenienza, e degli eventuali disciplinari connessi alle diverse produzioni.
        Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possa istituire un sistema nazionale di consorzi e di marchi per la tutela della denominazione di origine delle lavorazioni e delle produzioni di cui alla proposta di legge.
        L'articolo 2 riconosce ai laboratori ed ai singoli operatori un sostegno economico nelle forme e nella misura che saranno definite con apposito provvedimento regionale, che sarà emanato con cadenza annuale al fine di tutelare e tramandare alle future generazioni la tecnica manuale e la tradizione culturale ad essa connessa.
        Ciascuna regione, ai fini della salvaguardia del proprio patrimonio di manualità artigianale legato agli antichi mestieri, può istituire un proprio Fondo, che concorrerà con quello nazionale, di cui all'articolo 3, all'entità complessiva delle risorse da investire nella tutela dei mestieri.
        L'articolo 3 istituisce al comma 1 un Fondo nazionale per l'artigianato artistico, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2002, 10 milioni di euro per l'anno 2003 e 13 milioni di euro per l'anno 2004. D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro delle attività produttive, stabiliscono con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.
        Il comma 2 stabilisce che il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della CEE.
        Il comma 3 reca la copertura finanziaria mentre il comma 4 autorizza, infine, le necessarie variazioni di bilancio.




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