XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2719
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese, ricco di
tradizioni artistiche, si caratterizza per una diffusione
ancora molto rilevante di mestieri di antica origine, di
botteghe e di laboratori che hanno, fin qui, tramandato la
lavorazione di materiali che vengono trasformati in oggetti
d'arte di elevatissimo pregio dalle mani di abilissimi
artigiani, veri e propri maestri nei loro ambiti di
attività.
Lo sviluppo industriale ha messo a repentaglio questi
mestieri, molti dei quali sono scomparsi o sono in via di
sparizione. Ma una parte di essi ha resistito all'avanzare
della civiltà industriale. Si tratta di mestieri quali lo
scultore, lo scalpellino, il mosaicista, la merlettaia, il
restauratore di mobili d'arte, di affreschi e di antichi
palazzi, l'antica lavorazione del merletto, e si tratta,
altresì, di botteghe e di laboratori dove maestri, ormai
sempre più rari, tramandano te antiche tradizioni locali della
lavorazione del marmo, dell'oro, del legno, dell'alabastro e
di altri materiali e pietre ornamentali.
In quest'epoca che sta affrontando una nuova rivoluzione
tecnologica, non sembri anacronistica la difesa di arti e
mestieri che hanno reso famoso il nostro Paese in tutto il
mondo. E' il caso della lavorazione del marmo, che attira, ad
esempio, a Pietrasanta, Carrara e in Versilia artisti di fama
mondiale, grazie alla grande tradizione di scultori,
intagliatori e mosaicisti, che ivi ancora permane, o della
lavorazione dell'alabastro a Volterra, dove alla ricca
produzione etrusca conservata nel museo Guarnacci si
affiancano ancora oggi piccole botteghe di artigiani spesso
formatesi nei corsi del locale istituto d'arte. E' ancora il
caso dell'ardesia e del tombolo in Liguria.
La storia delle botteghe e dei laboratori d'arte ha
antiche origini, ma l'attuale realtà risale alla tradizione
rinascimentale che voleva i figli più dotati inseriti nelle
botteghe di famosi artisti. Così accadde anche a Michelangelo
Buonarroti, il cui padre Lodovico, come racconta Giorgio
Vasari nelle sue "Vite de' più eccellenti architetti, pittori,
et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri",
affidò il figlio a Domenico Ghirlandaio, convenendo con lui
"di giusto et onesto salario".
Così, narra ancora Vasari, Domenico Ghirlandaio "(...)
prese il fanciullo per tre anni, e ne fecero una scrittura
(...)".
Raccogliere questa tradizione alta e rilanciarla nel
presente è lo scopo principale della presente proposta di
legge, che intende evitarne la definitiva scomparsa.
La tutela di questo mondo particolare è, peraltro,
strettamente legata al rispetto delle culture locali e
dell'ambiente, messi profondamente in discussione dalla
civiltà industriale.
Il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che la Repubblica
italiana riconosce le attività di artigianato artistico quali
attività culturali, meritevoli di tutela e per questo promuove
tutte le azioni tese a tramandarne le lavorazioni, le tecniche
di produzione ed a favorirne il rinnovamento, attraverso il
sostegno allo sviluppo e alla formazione, anche sostenendo la
tutela delle denominazioni di origine delle lavorazioni come
definite dal regolamento concernente l'individuazione dei
settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché
dell'abbigliamento su misura, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288. La finalità di tale
disposizione è quella di dare il massimo rilievo possibile
alla difesa e alla conservazione di antiche tradizioni
popolari e locali.
Alcune regioni hanno già provveduto con proprie leggi al
sostegno di questo importantissimo settore. Tuttavia,
l'inserimento dell'artigianato artistico tra le attività
culturali può rendere più efficace l'attività di tutela e
rafforzare le possibilità di successo in caso di subentro di
nuove leve in attività generalmente gestite da veri e propri
maestri artigiani. Il processo di trasferimento dei saperi e
delle conoscenze, delle tecniche e delle pratiche di tali
maestri comporta una lunga attività di formazione del
subentrante; ciò rende il trasferimento di queste attività
assai complesso e le sottopone ad un elevato rischio di
scomparsa.
Il comma 2 dell'articolo 1, con riferimento all'articolo
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, come
risultante dall'articolo 1 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, ed in applicazione della disciplina recata
dal medesimo articolo 117 relativamente alle materie di
legislazione concorrente (tra le quali sono comprese la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, oltre alla
promozione e organizzazione di attività culturali), stabilisce
che lo Stato e le regioni si impegnano a garantire il
recupero, la tutela, la valorizzazione, la promozione delle
botteghe, dei laboratori d'arte, delle scuole ad essi
collegate e degli antichi mestieri che rischiano la scomparsa,
anche attraverso la tutela della denominazione di origine
delle produzioni, attuata mediante l'apposizione sui prodotti
di un marchio recante la specificazione della tipologia di
produzione artistica, della relativa zona di provenienza, e
degli eventuali disciplinari connessi alle diverse
produzioni.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che il Ministero per i
beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero delle
attività produttive e con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possa istituire un sistema nazionale di
consorzi e di marchi per la tutela della denominazione di
origine delle lavorazioni e delle produzioni di cui alla
proposta di legge.
L'articolo 2 riconosce ai laboratori ed ai singoli
operatori un sostegno economico nelle forme e nella misura che
saranno definite con apposito provvedimento regionale, che
sarà emanato con cadenza annuale al fine di tutelare e
tramandare alle future generazioni la tecnica manuale e la
tradizione culturale ad essa connessa.
Ciascuna regione, ai fini della salvaguardia del proprio
patrimonio di manualità artigianale legato agli antichi
mestieri, può istituire un proprio Fondo, che concorrerà con
quello nazionale, di cui all'articolo 3, all'entità
complessiva delle risorse da investire nella tutela dei
mestieri.
L'articolo 3 istituisce al comma 1 un Fondo nazionale per
l'artigianato artistico, con una dotazione finanziaria di 10
milioni di euro per l'anno 2002, 10 milioni di euro per l'anno
2003 e 13 milioni di euro per l'anno 2004. D'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per
i beni e le attività culturali e il Ministro delle attività
produttive, stabiliscono con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400,
gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del
Fondo.
Il comma 2 stabilisce che il regime di aiuti di cui alla
presente legge è subordinato al rispetto delle vigenti
normative comunitarie in materia di aiuti di Stato alle
piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle
procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del
Trattato istitutivo della CEE.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria mentre il comma 4
autorizza, infine, le necessarie variazioni di bilancio.