XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2719
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce le attività di artigianato
artistico quali attività culturali meritevoli di tutela e
promuove, nel rispetto delle competenze regionali in materia e
in concorso con esse, ogni azione volta a:
a) tramandare le lavorazioni e le tecniche di
produzione dell'artigianato artistico;
b) favorire la trasmissione della manualità
propria degli antichi mestieri;
c) favorire il rinnovamento delle attività di
artigianato artistico attraverso il sostegno allo sviluppo e
alla formazione;
d) consentire la tutela delle denominazioni di
origine delle lavorazioni come definite dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n.
288.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
1, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, lo Stato e le regioni garantiscono il
recupero, la tutela, la valorizzazione e la promozione delle
botteghe, dei laboratori d'arte, delle scuole ad essi
collegate e degli antichi mestieri che rischiano la scomparsa,
riconoscendone il ruolo ai fini della valorizzazione delle
tradizioni e delle culture locali, anche attraverso la tutela
della denominazione di origine delle produzioni, attuata
mediante l'apposizione sui prodotti di un marchio recante la
specificazione della tipologia di produzione artistica, della
relativa zona di provenienza degli eventuali disciplinari
connessi alle diverse produzioni.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, può istituire
un sistema nazionale di consorzi e di marchi per la tutela
della denominazione di origine delle lavorazioni e delle
produzioni di cui alla presente legge.
Art. 2.
1. Al fine di tutelare e tramandare alle future
generazioni la tecnica manuale impiegata nelle lavorazioni
tradizionali, tenuto conto della valenza culturale e sociale
ad esse connessa, è riconosciuto ai laboratori ed ai singoli
operatori un sostegno economico nelle forme e nella misura da
definire annualmente con apposito provvedimento della
regione.
2. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, definisce
i mestieri manuali, di cui al comma 1 che potranno beneficiare
dei sostegni previsti dalla presente legge.
3. Ciascuna regione, ai fini di salvaguardia del proprio
patrimonio di manualità artigianale legato agli antichi
mestieri può istituire un proprio Fondo, che concorre con
quello nazionale di cui all'articolo 3 alla realizzazione
delle finalità della presente legge.
Art. 3.
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli
articoli 1 e 2, è istituito un Fondo nazionale per
l'artigianato artistico, con una dotazione finanziaria di 10
milioni di euro per l'anno 2002, di 10 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 13 milioni di euro per l'anno 2004. Di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro
delle attività produttive, stabiliscono, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la
ripartizione del Fondo.
2. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è
subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in
materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché
alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88,
paragrafi 2 e 3, del Trattato che istituisce la Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
legge 16 giugno 1998, n. 209.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.