XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2719




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica riconosce le attività di artigianato artistico quali attività culturali meritevoli di tutela e promuove, nel rispetto delle competenze regionali in materia e in concorso con esse, ogni azione volta a:

            a) tramandare le lavorazioni e le tecniche di produzione dell'artigianato artistico;

            b) favorire la trasmissione della manualità propria degli antichi mestieri;

            c) favorire il rinnovamento delle attività di artigianato artistico attraverso il sostegno allo sviluppo e alla formazione;

            d) consentire la tutela delle denominazioni di origine delle lavorazioni come definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288.

        2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, lo Stato e le regioni garantiscono il recupero, la tutela, la valorizzazione e la promozione delle botteghe, dei laboratori d'arte, delle scuole ad essi collegate e degli antichi mestieri che rischiano la scomparsa, riconoscendone il ruolo ai fini della valorizzazione delle tradizioni e delle culture locali, anche attraverso la tutela della denominazione di origine delle produzioni, attuata mediante l'apposizione sui prodotti di un marchio recante la specificazione della tipologia di produzione artistica, della relativa zona di provenienza degli eventuali disciplinari connessi alle diverse produzioni.
        3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può istituire un sistema nazionale di consorzi e di marchi per la tutela della denominazione di origine delle lavorazioni e delle produzioni di cui alla presente legge.


Art. 2.

        1. Al fine di tutelare e tramandare alle future generazioni la tecnica manuale impiegata nelle lavorazioni tradizionali, tenuto conto della valenza culturale e sociale ad esse connessa, è riconosciuto ai laboratori ed ai singoli operatori un sostegno economico nelle forme e nella misura da definire annualmente con apposito provvedimento della regione.
        2. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, definisce i mestieri manuali, di cui al comma 1 che potranno beneficiare dei sostegni previsti dalla presente legge.
        3. Ciascuna regione, ai fini di salvaguardia del proprio patrimonio di manualità artigianale legato agli antichi mestieri può istituire un proprio Fondo, che concorre con quello nazionale di cui all'articolo 3 alla realizzazione delle finalità della presente legge.


Art. 3.

        1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, è istituito un Fondo nazionale per l'artigianato artistico, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2002, di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 13 milioni di euro per l'anno 2004. Di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro delle attività produttive, stabiliscono, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.
        2. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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