XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2717




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende offrire un riconoscimento, che non comporta alcun onere per le finanze pubbliche, ad ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo delle capitanerie di porto, collocati nella riserva o in congedo assoluto, servitori dello Stato che hanno adempiuto al proprio compito con senso del dovere e speciale dedizione.
        La proposta di legge non č che un riconoscimento morale del tutto privo di benefģci economici, che non apporta variazioni di natura giuridica nello status dei suoi destinatari, ma č pregno di significato poiché in qualche modo testimonierebbe il riconoscimento dello Stato per i servizi ad esso prestati. La promozione, peraltro, rappresenterebbe un'applicazione analogica, per questa categoria di cittadini, di istituti gią esistenti nel nostro ordinamento, dove non rari sono i riferimenti alle promozioni al grado superiore.
        La proposta di legge, che consta di cinque articoli, pone con gli articoli 1 e 2 limitazioni all'ambito dei soggetti legittimati a fruire dei benefģci, stabilendo una griglia di requisiti volti da un lato ad individuare gli aventi diritto e dall'altro a definire le condizioni riferite alla qualitą del servizio reso e alla posizione di specchiata moralitą che deve aver assistito il promuovendo per tutto l'arco della carriera. Con l'articolo 3 sono definite le modalitą della decorrenza dei benefģci, mentre l'articolo 4 chiarisce che la promozione non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
        Con l'articolo 5, infine, sono indicate le procedure per l'emanazione del decreto di promozione su domanda dell'interessato.




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