XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2717
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende offrire un riconoscimento, che non comporta alcun
onere per le finanze pubbliche, ad ufficiali e sottufficiali
delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza, e del
Corpo delle capitanerie di porto, collocati nella riserva o in
congedo assoluto, servitori dello Stato che hanno adempiuto al
proprio compito con senso del dovere e speciale dedizione.
La proposta di legge non č che un riconoscimento morale
del tutto privo di benefģci economici, che non apporta
variazioni di natura giuridica nello status dei suoi
destinatari, ma č pregno di significato poiché in qualche modo
testimonierebbe il riconoscimento dello Stato per i servizi ad
esso prestati. La promozione, peraltro, rappresenterebbe
un'applicazione analogica, per questa categoria di cittadini,
di istituti gią esistenti nel nostro ordinamento, dove non
rari sono i riferimenti alle promozioni al grado superiore.
La proposta di legge, che consta di cinque articoli, pone
con gli articoli 1 e 2 limitazioni all'ambito dei soggetti
legittimati a fruire dei benefģci, stabilendo una griglia di
requisiti volti da un lato ad individuare gli aventi diritto e
dall'altro a definire le condizioni riferite alla qualitą del
servizio reso e alla posizione di specchiata moralitą che deve
aver assistito il promuovendo per tutto l'arco della carriera.
Con l'articolo 3 sono definite le modalitą della decorrenza
dei benefģci, mentre l'articolo 4 chiarisce che la promozione
non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
Con l'articolo 5, infine, sono indicate le procedure per
l'emanazione del decreto di promozione su domanda
dell'interessato.