XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2717
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate
collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa la
promozione al grado superiore a titolo onorifico.
2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa,
prscindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado
massimo previsto per il ruolo di appartenenza, agli ufficiali
e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo
della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di
corpo d'armata e gradi equiparati.
Art. 2.
1. Conseguono la promozione di cui all'articolo 1 gli
ufficiali ed i sottufficiali che:
a) non abbiano riportato in tutti gli anni di
servizio la qualifica di "inferiore alla media" o
"insufficiente", né giudizi di idoneità all'avanzamento;
b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali
da causare la sospensione dal servizio;
c) non abbiano usufruito di altre promozioni a
titolo onorifico;
d) siano stati giudicati con la qualifica di
"eccellente" o "superiore alla media" o qualifiche
equipollenti per almeno dieci anni durante la carriera
militare.
Art. 3.
1. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di
entrata in vigore della presente legge sono stati collocati
nella riserva o in congedo assoluto conseguono la promozione
di cui all'articolo 1 a decorrere dal giorno del collocamento
rispettivamente nella riserva o in congedo assoluto. Qualora i
medesimi soggetti di cui al presente comma, dopo il
collocamento nella riserva o in congedo assoluto abbiano
compiuto ulteriori avanzamenti di grado, la promozione di cui
all'articolo 1, decorre dalla data di assunzione del nuovo
grado.
Art. 4.
1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti
ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 5.
1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, con
decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato
corredata di autocertificazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, da presentare entro dodici
mesi dal giorno in cui è avvenuto il collocamento nella
riserva o in congedo assoluto.
2. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 3 possono presentare la
domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.