XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2717




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa la promozione al grado superiore a titolo onorifico.
        2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa, prscindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.


Art. 2.

        1. Conseguono la promozione di cui all'articolo 1 gli ufficiali ed i sottufficiali che:

                a) non abbiano riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di idoneità all'avanzamento;

                b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

                c) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

                d) siano stati giudicati con la qualifica di "eccellente" o "superiore alla media" o qualifiche equipollenti per almeno dieci anni durante la carriera militare.


Art. 3.

        1. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati nella riserva o in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a decorrere dal giorno del collocamento rispettivamente nella riserva o in congedo assoluto. Qualora i medesimi soggetti di cui al presente comma, dopo il collocamento nella riserva o in congedo assoluto abbiano compiuto ulteriori avanzamenti di grado, la promozione di cui all'articolo 1, decorre dalla data di assunzione del nuovo grado.


Art. 4.

        1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.


Art. 5.

        1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, da presentare entro dodici mesi dal giorno in cui è avvenuto il collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
        2. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3 possono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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